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Ritenuta ai sensi del DL 78/10 subita dalla procedura fallimentare

  • Alessandra Renata Farronato

    Romano d'Ezzelino (VI)
    27/02/2023 16:10

    Ritenuta ai sensi del DL 78/10 subita dalla procedura fallimentare

    Buongiorno,
    sono Curatrice di una società edile che ha svolto dei lavori di ristrutturazione a favore di alcuni clienti privati prima della dichiarazione di fallimento.
    La società in bonis aveva provveduto anche ad emettere le relative fatture.
    Oggi la procedura incassa le somme a credito tramite bonifico bancario e la banca trattiene la ritenuta sulle ristrutturazioni prevista dal DL 78/10.
    Poichè, a differenza della dichiarazione iva, la dichiarazione dei redditi del fallimento sarà unica, ovvero coprirà l'intero periodo del fallimento dalla data di dichiarazione a quella di chiusura, come devo procedere per recuperare la ritenuta subita?
    E' possibile chiederla a rimborso? Se sì, come?
    Ringrazio sin d'ora ed auguro un buon lavoro
    Dott.ssa Alessandra Farronato
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/03/2023 10:57

      RE: Ritenuta ai sensi del DL 78/10 subita dalla procedura fallimentare

      La ritenuta in questione, come p.es. quelle subite sugli interessi attivi maturati sul c/c della procedura, potrà essere indicata nella dichiarazione che il Curatore presenterà, dopo la chiusura del fallimento, relativamente al c.d. maxi-periodo concorsuale.

      Siccome, nell'ovviamente frequente caso di assenza di residuo attivo, la dichiarazione non evidenzierà alcuna imposta dovuta, essa si chiuderà a credito per un importo pari alla somma delle ritenute subite.

      Tale credito, se sufficientemente rilevante da rendere l'operazione appetibile, potrà essere ceduto, prima della chiusura della procedura, come cessione di credito futuro, ovviamente con procedura competitiva.

      Siccome la procedura è per l'acquirente del credito abbastanza macchinosa (partecipare all'asta, pagare il prezzo di aggiudicazione, attendere la chiusura della procedura e la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del Curatore, formalizzazione della cessione con atto notarile, notificare la cessione all'Agenzia delle Entrate, attendere ed eventuale sollecitare il rimborso), l'acquisto sarà appetibile solo se il credito atteso sarà di importo sufficientemente rilevante.