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LIQUIDAZIONE PERIODICHE

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    11/09/2017 16:51

    LIQUIDAZIONE PERIODICHE

    BUONASERA,
    VOLEVO SAPERE SE IL FALLIMENTO è TENUTO A PRESENTARE LIQUIDAZIONI PERIODICHE SE NEL PERIODO NON HA FATTO OPERAZIONI MA HA UN CREDITO CHE DERIVA DA PERIODI PRECEDNTI, OSSIA SOLO PER INDICARE IL CREDITO PREGRESSO. grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/09/2017 19:43

      RE: LIQUIDAZIONE PERIODICHE

      Le istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla compilazione del Modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevedono che il curatore fallimentare debba presentare la comunicazione se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) vengono registrate operazioni imponibili per le quali si è tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA ai sensi dell'art. 74-bis comma 2 del DPR 633/72.

      Nel caso di mero riporto del credito, non essendo state registrate operazioni né operazioni attive né passive, la liquidazione periodica non deve essere presentata
      • Gianluca Canale

        Pescara
        22/05/2018 12:25

        RE: RE: LIQUIDAZIONE PERIODICHE

        Buongiorno, ma se nel trimestre sono state registrate solo operazioni passive va predisposta la comunicazione. grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          24/05/2018 21:49

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE PERIODICHE

          L'art. 74-bis, II comma, ultimo periodo, del D.P.R. 633/72 stabilisce che in corso di procedura "le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".

          Poiché la legge fa riferimento alle operazioni "registrate" e non "effettuate", a nostro parere le liquidazioni periodiche in corso di procedura dovrebbero essere effettuate anche se nel periodo di riferimento siano state registrate solo fatture di acquisto.

          Di parere diverso è però stata una fonte ben più autorevole di noi, dato che la risposta all'Interrogazione parlamentare 28/3/2000 n. 5-07269, relativamente all'obbligo di trasmissione della comunicazione IVA periodica allora vigente (obbligo che è ora stato nuovamente istituito, ancorché con modalità, termini e denominazione leggermente diversi), ha dichiarato lo stesso non gravante sui curatori fallimentari in caso di registrazione, nel periodo di riferimento, di sole fatture di acquisto.

          Come abbiamo già scritto, la sottigliezza delle motivazioni di tale risposta ci lascia sinceramente un poco perplessi, come detto l'adempimento a cui si riferiva era leggermente diverso da quello attuale ma, anche se ci pare comunque opportuno suggerire prudenza, riteniamo che sulla base di tale risposta in caso di registrazione di sole operazioni passive la liquidazione periodica, e quindi la trasmissione della stessa, possa essere omessa.
          • Giuseppina Pizzamiglio

            Milano
            13/06/2018 14:36

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE PERIODICHE

            Ci sembra di aver capito che, dalle premesse nelle istruzioni per la compilazione 2018, siamo tenuti comunque trasmettere le liquidazioni periodiche anche in caso di semplice riporto del credito dell'anno/periodo precedente. Questo porta, almeno per le nostre procedure, ad inviare comunque e sempre le liquidazioni poichè, anche se con crediti piccoli, abbiamo sempre un credito IVA da riportare. Ci potreste dare conferma di tale interpretazione?
            Grazie molte.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              22/06/2018 08:30

              RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE PERIODICHE

              L'osservazione è assolutamente corrretta e pertinente, dato che il quinto periodo delle Premesse alle istruzioni per la compilazione delle liquidazioni periodiche recita: "L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione".

              Ma su tale prescrizione riteniamo prevalga quanto stabilito dal periodo precedente delle medesime istruzioni, che recita "Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero", collegato all'ultimo periodo del II comma dell'art. 74-bis del D.P.R. 633/72, già citato nel precedente intervento, che per il caso di fallimento recita: "le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".

              Riteniamo cioè che:
              - per i contribuenti "normali", ordinariamente tenuti all'obbligo della liquidazione periodca, essi siano esonerati dalla trasmissione della liquidazione se, e solo se, la stessa non espone alcun dato, nemmeno il riporto del credito
              - per i fallimenti, nel caso in cui nel periodo di riferimento non siano state registrate operazioni, essi siano esonerati dall'effettuazione della liquidazione ex art. 74-bis, e quindi in base al quarto periodo delle istruzioni non siano obbligati alla presentazione di una dichiarazione che sono esonerati dal predisporre.


              Evoluzione giurisprudenziale:
              La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".