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fattura emessa dal fallito in data successiva al fallimento

  • Gabriella Di Pietro

    Termoli (CB)
    06/10/2021 18:13

    fattura emessa dal fallito in data successiva al fallimento

    Buonasera,
    accedendo al cassetto fiscale di una srl fallita in data 11/06/2021, mi sono accorta che risulta emessa una fattura elettronica attiva in data 18/06/2021. Non avendovi provveduto la curatela ritengo si tratti di un'operazione effettuata dal fallito in data successiva al fallimento e pertanto priva di efficacia.
    Come devo considerarla nell'ambito degli adempimenti Iva?
    Devo annullare l'operazione emettendo una Nota Credito? E se si a che data?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/10/2021 11:13

      RE: fattura emessa dal fallito in data successiva al fallimento

      L'emissione di una fattura da parte del fallito dopo l'apertura della procedura, a norma dell'art. 44, I comma, l.fall., è inefficace rispetto ai creditori.

      In assenza di disposizioni normative o indicazioni di prassi sulla questione, riteniamo opportuno che il Curatore emetta una nota di credito a storno di essa, così che a una IVA a debito ritenuta inesistente e non versata da chi ha emesso la fattura, non corrisponda un'IVA a credito portata in detrazione da chi tale fattura ha ricevuto.

      La data non ha particolare rilevanza: riteniamo ovviamente che sia opportuno che il Curatore provveda il prima possibile.
      • Gian Luca Righi

        Roma
        24/11/2021 15:22

        RE: RE: fattura emessa dal fallito in data successiva al fallimento

        Buonasera,
        nel mio caso mi sono accorto che a luglio, nei giorni appena successivi alla dichiarazione del fallimento, sono stati emessi degli scontrini elettronici con conseguente debito Iva.
        Posso annullare gli scontrini con una nota di credito oppure come posso procedere? A quale data visto che purtroppo sono oltre i termini, considerando la chiusura del terzo trimestre?
        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/12/2021 17:28

          RE: RE: RE: fattura emessa dal fallito in data successiva al fallimento

          Come abbiamo scritto nell'intervento precedente, le operazioni effettuate dal fallito successivamente alla sentenza sono inefficaci rispetto ai creditori ex art. 44 l.fall.


          Nella risposta precedente avevamo suggerito di emettere nota di credito per evitare che gli acquirenti potessero usufruire di IVA a credito alla quale non corrispondeva IVA a debito a carico della procedura ovvero del fallito, dando per scontato che il Curatore facesse valere l'inefficacia ex art. 44 l.fall., ma l'ulteriore domanda sull'emissione di scontrini elettronici ci spinge ad ampliare l'esame di tale delicata fattispecie, tenendo conto di una precisazione e di una distinzione.


          La precisazione è che soggetto legittimato a far valere tale inefficacia è solo il Curatore, che può quindi decidere di non farla valere se ritiene che ciò sia nell'interesse della procedura. Qualora il Curatore ritenga che l'emissione della fattura sia vantaggiosa per i creditori potrà quindi semplicemente chiederne il pagamento (p.es. perché è stato ceduto un bene a prezzo di mercato, e non sia opportuno far "saltare" l'operazione per venderlo poi, a prezzo nettamente inferiore, in sede fallimentare).


          Salvo ciò, vanno poi considerati separatamente il caso di cessione di beni da quello di prestazione di servizi, perché la dichiarazione di inefficacia ha evidentemente effetti diversi:

          - nel caso di cessione di beni, qualora in Curatore opti per la dichiarazione di inefficacia, egli recupererà (o comunque avrà il diritto di recuperare) tali beni, che potrà quindi vendere o comunque utilizzare nell'interesse dei creditori

          - nel caso di prestazione di servizi, egli non potrà "recuperare" il servizio prestato dal fallito, e quindi la dichiarazione di inefficacia della fattura emessa avrà come unica conseguenza la possibilità di emettere una nuova fattura, se a condizioni più favorevoli per la procedura e quindi della massa dei creditori.


          Il Curatore potrà e dovrà fare tutte queste considerazioni, e sulla base di esse quindi decidere se far valere l'inefficacia o meno dell'emissione della fattura da parte del fallito.


          Solo nel caso in cui deciderà di far valere l'inefficacia allora:

          - nel caso di emissione di fattura (come nel quesito precedente) emetterà nota di credito

          - nel caso di scontrino, non essendovi una controparte che possa detrarre l'IVA, semplicemente lo ignorerà.


          Poiché il registratore di cassa è, o comunque avrebbe dovuto essere, direttamente connesso all'Agenzia delle Entrate, è possibile che in sede di controllo venga rilevata l'anomalia: l'operazione risulterà all'Agenzia delle Entrate effettuata, ma non se ne troverà traccia nella liquidazione periodica e nella dichiarazione IVA annuale. Il Curatore potrà:

          - o giustificare il proprio comportamento nel caso e a seguito di tale controllo

          - o "anticipare" la questione, comunicando l'accaduto e il proprio comportamento all'Agenzia delle Entrate, a mezzo PEC.