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Note di variazione pervenute successivamente alla cessazione della partita IVA

  • Giuseppe Sciarrotta

    Corigliano-Rossano (CS)
    02/05/2018 18:43

    Note di variazione pervenute successivamente alla cessazione della partita IVA

    Buonasera, sono coadiutore fiscale di una procedura esecutiva (fallimento), mi trovo a dover registrare delle note di variazione pervenute successivamente alla data di cessazione della partita IVA del fallimento e alcune addirittura con data successiva alla data di cessazione della partita IVA del falimento (partita IVA cessata alla data del decreto di chiusura del fallimento), qual'è a vostro avviso il comportamento corretto relativo alla registrazione delle fatture ricevute.

    Sembrerebbe che per le fatture ricevute nell'anno in corso alla chiusura del fallimento sia possibile registrare le fatture, ma non riportarle nè in liquidazione periodica nè in dichiarazione IVA. (chiarimnto però ormai datato dell'Agenzia delle Entrate).

    Inoltre come comportarmi con lo spesometro dal momento che ricevo fatture con data successiva alla data di chiusura della partita IVA: le inserisco nello spesometro si/no.

    Grazie a chiunque voglia fornire un parere.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/05/2018 20:13

      RE: Note di variazione pervenute successivamente alla cessazione della partita IVA

      Riteniamo che vi sia un errore di battitura nella prima parte della domanda, e la stessa voglia intendere che alcune note di credito sono state ricevute dopo l'esecutività dello stato passivo e prima della chiusura del fallimento, quindi a partita IVA del fallimento ancora aperta, e altre successivamente al decreto di chiusura e contestuale cessazione della partita IVA.


      Se così è, relativamente alle note di credito emesse dopo l'esecutività dello stato passivo (e quindi legittimamente) ma a partita IVA del fallimento ancora aperta, la procedura da seguire è descritta dalla Risoluzione 11/10/2001 n. 155, che così recita:
      "… la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente o prestatore non prima di tale momento [la ripartizione finale dell'attivo, n.d.r.] e determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.
      Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis".

      Essendo state annotate nei registri IVA della fallita, riteniamo che le note di credito debbano anche essere ricomprese nello spesometro.


      Per quanto invece riguarda quelle ricevute successivamente alla cessazione della posizione IVA del fallimento, non dovrà né potrà essere effettuato alcun adempimento essendo, appunto, la posizione IVA già chiusa.
      • Francesco Ingenito

        BRINDISI
        01/02/2019 12:11

        RE: RE: Note di variazione pervenute successivamente alla cessazione della partita IVA

        Spett.le redazione vi sottopongo il seguente caso.
        Per una procedura è stata già richiesta la chiusura ai sensi dell'art. 118 I comma punto 3) L. F. (come novellato dal D.L. 83/2015), cioè perché è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo, tuttavia seguirà probabilmente un riparto supplementare all'esito di una controversia giudiziaria in corso (sono state inoltre accantonate alcune somme per eventuali spese future).
        La partita iva è stata già cessata con effetto dal 31.12.18 (ritenendo non conveniente tenerla, aperta visti gli ulteriori adempimenti fiscali e costi che avrebbe comportato).
        Sono giunte a gennaio alcune note di credito recanti data di gennaio (emesse dai creditori ai sensi dell'art.26 del DPR Iva) che naturalmente non registrerò come da orientamento consolidato.
        E' giunta poi il 31.01.19, a mezzo raccomandata, una nota di credito recante data 31.12.18. A questo pungo nutro due dubbi.
        1) Innanzitutto, visto che è noto ai creditori che vi sarà un riparto supplementare, costoro non avrebbero dovuto attendere tale evento, al fine di poter emettere le note di credito? O quanto meno non avrebbero dovuto rimandare l'emissione delle note di credito almeno i creditori che probabilmente si avvantaggeranno di tale riparto supplementare, tra i quali rientra proprio il creditore che ha emesso la nota con data 31.12.18 (che è stato già soddisfatto parzialmente con l'ultimo riparto eseguito)?
        2) E' lecito poi non tenere conto, per la dichiarazione Iva 2019, della suddetta nota di credito emessa al 31.12.18, giacché pervenuta dopo la chiusura della partita iva?
        L'eventuale inclusione determinerebbe poi un debito Iva per la procedura.
        Vi ringrazio per il prezioso supporto.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/02/2019 19:39

          RE: RE: RE: Note di variazione pervenute successivamente alla cessazione della partita IVA

          Se la partita IVA è cessata, le nota di credito non devono essere registrate e comunque, com'è noto, non genererebbero comunque IVA da versare.

          Per completezza segnaliamo poi che nella risposta a interpello del 7/11/2016 la Direzione Centrate Normativa, richiamando la nota Circolare 77/2000 e adattandone il contenuto alla nuova fattispecie di chiusura del fallimento con giudizi in corso, ha dichiarato che "Applicando tali principi alla nuova fattispecie disciplinata dall'articolo 118 L.F., se ne trae che le note di variazione ex articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori)".

          Tale posizione è coerente con la ratio dell'art. 26 come sempre interpretato dall'Agenzia, ovvero che la nota di credito potrà essere emessa solo quando l'infruttuosità della procedura è definitiva; di conseguenza, su tale presupposto, ci pare condivisibile.