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Nota di variazione ex art.26

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    08/07/2022 18:00

    Nota di variazione ex art.26

    Buonasera,
    chiedo un vostro autorevole parere circa la seguente fattispecie.
    Curatore di un fallimento (fallimento A) mi insinuo in un' altra procedura fallimentare per somme ingenti delle quali il fallimento A risulta essere creditore del fallimento B.
    Nel corso della procedura incasso somme per riparti parziali.
    La procedura fallimentare B si chiude con decreto quest' anno. Per effetto dell' art.26 DPR 633 posso emettere nota di credito per la differenza non soddisfatta.
    L' importo di iva a credito che ne scaturisce è tale da non lasciare indifferente la procedura A (della quale sono Curatore) e per questo mi interrogo sulla opportunità di emettere tale nota di credito.
    Mi chiedo se l' Ufficio potrebbe rifiutarsi di corrispondere il credito ed eventualmente cosa potrebbe eccepire.
    Temo la richiesta di compensazione tra le somme dovute all' erario (ante dichiarazione di fallimento) e quelle che l'amministrazione mi dovrebbe dare per la emissione della nota di credito.
    E la ragione potrebbe essere che la nota di credito trova origine in operazioni ante procedura. Ricordo infatti che per credito generato in costanza di riparto per fatture emesse da professionisti all' atto del pagamento in sede di riparto, l' ufficio Iva ebbe ad eccepire proprio il fatto che il credito era generato su operazioni effettuate (e qui si potrebbe discutere sul termine "effettuate") prima della procedura. Tesi a mio giudizio molto discutibile, ma tant'è.
    Come la pensate ?
    grazie in ogni caso.
    Alessandro Bartoli
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/07/2022 01:47

      RE: Nota di variazione ex art.26

      Condividiamo pienamente le osservazioni esposte nel quesito e le conclusioni alle quali in esso si giunge: per il principio della "causa genetica" con ogni probabilità l'Ufficio riterrà "IVA ante" quella a credito portata dalle note di credito, e quindi compensabile con il maggior debito verso l'Erario, sempre ante fallimento.
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        28/07/2022 08:32

        RE: RE: Nota di variazione ex art.26

        Grazie per il prezioso contributo.
        Buon lavoro
        Alessandro Bartoli