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Dichiarazione redditi SNC anno precedente il fallimento

  • Andrea Dino Avogadro

    Cremona
    25/06/2021 17:00

    Dichiarazione redditi SNC anno precedente il fallimento

    Buongiorno
    sono curatore di un fallimento di una SNC fallita il 21.01.2021 unitamente ai due soci illimitatamente responsabili.
    E' pacifico che sia mio onere trasmettere unico e irap dal 01.01.2021 al 21.01.2021 e dare ai soci una copia delle attestazioni dei redditi.

    Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione dei redditi e irap dell'anno precedente (01.01.2020 - 31.12.2020) teoricamente non sarebbe onere del curatore.

    Ma essendo i soci amministratori falliti, possono presentarla ugualmente quali dichiaranti/legali rappresentanti della SNC fallita?
    Oppure in questo caso specifico l'onere ricade ancora sul curatore, in quanto gestore del fallimento dei soci?

    Attendo vostro aiuto.
    Grazie mille
    Avogadro
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/07/2021 21:50

      RE: Dichiarazione redditi SNC anno precedente il fallimento

      Nel caso di fallimento di persone fisiche, il Curatore è tenuto alla presentazione della sola dichiarazione del reddito d'impresa, pertanto nel caso in esame, se i soci non sono a loro volta titolari di imprese individuali, per quanto riguarda la loro posizione personale il Curatore non è tenuto ad alcun obbligo.

      Diversa è la questione per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente quello nel quale è stato dichiarato il fallimento, perché la recente ordinanza di Corte di Cassazione n. 5623/2021, con una motivazione che non convince in più punti e in contrasto con tutte le precedenti pronunce della Suprema Corte, fatta esclusione solo per posizioni estremamente datate, ha dichiarato che l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione grava sul Curatore.

      Non siamo in grado di giudicare se si tratti di una voce isolata in controtendenza o di un consapevole e voluto cambio di indirizzo, e non è una sentenza a Sezioni Unite, per il momento non possiamo quindi che segnalarla, e ovviamente suggerire prudenza.

      Per motivi già esposti in altre risposte su questo Forum e che non possiamo ripercorrere integralmente, personalmente riteniamo che essa competa al legale rappresentante della società, che non perde la legittimazione a provvedere, ma si tratta del nostro parere, ancorché condiviso, come detto, dalla dottrina pressoché unanime.