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RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOPO CHIUSURA FALLIMENTO

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    20/10/2021 12:41

    RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOPO CHIUSURA FALLIMENTO

    Un fallimento è stato chiuso nel 2020 e risultano ancora pendenti degli adempimenti delegati ai coadiutori.
    In particolare ci si riferisce alla presentazione del modello 770 riferito alle ritenute versate.
    Ci si chiede se la fattura che il consulente del lavoro deve ancora emettere sarà comprensiva della ritenuta d'acconto.
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/10/2021 18:35

      RE: RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOPO CHIUSURA FALLIMENTO

      Se abbiamo ben compreso, nel 2020 è stato effettuato il riparto finale, pagato il compenso al Curatore e chiusa la procedura (senza giudizi in corso), mentre non è ancora stato pagato il consulente che ha predisposto e trasmesso nel 2021 certificazioni uniche e Mod. 770 dovuti in conseguenza dei pagamenti effettuati in sede di riparto finale.


      Non sapendo se il soggetto fallito fosse una società e se ne sia stata già chiesta la cancellazione non sappiamo se esso ancora esista o meno, elemento non trascurabile nel caso si intenda seguire la nostra, prudenziale, interpretazione, che svilupperemmo partendo dalla più comune ipotesi di chiusura del fallimento con giudizi in corso.


      In altre risposte su questo Forum abbiamo rilevato che, a norma dell'art. 118 l.fall., nel caso di chiusura con giudizi in corso in Curatore (o ex-Curatore?):

      - "può mantenere la legittimazione processuale"

      - trattiene "le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato ... secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo"

      - riceve "le somme ... per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti".

      E in tema di obbligo di operare o meno la ritenuta d'acconto il problema è valutare se in tale fase successiva alla chiusura il Curatore rimanga tale (e in tal caso sarà tenuto a operare la ritenuta) o sia divenuto "ex-Curatore" ora "mandatario della massa dei creditori a ripartire l'attivo supplementare", nel qual caso egli non rientra più nell'elenco dei soggetti tenuti a tale adempimento.


      Ciò premesso, nel diverso caso qui in esame riteniamo che l'ago della bilancia penda decisamente a favore del mantenimento del ruolo di Curatore, essendo stato il compenso già liquidato in costanza di procedura, e la sua corresponsione disposta, immaginiamo, in sede di rendiconto finale e/o riparto finale e/o decreto di chiusura, tutti atti della procedura.

      L'obbligo di operare e versare la ritenuta d'acconto riteniamo quindi sussista.


      E qui si pone il problema sollevato in precedenza: se è già stato cessato il soggetto fallito, e non esiste più quindi una posizione in CCIAA e soprattutto all'Agenzia delle Entrate, gli adempimenti richiesti (versamento della ritenuta, predisposizione e trasmissione di certificazione unica e Mod. 770 nel 2022) possono essere fatti a nome di un soggetto non più esistente?

      Riteniamo che anche a tale domanda possa essere data risposta positiva: come dopo la cancellazione della società possono essere effettuati tutti gli adempimenti fiscali successivi alla chiusura sempre a nome di essa (certificazioni uniche, Mod. 770, dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA) non vediamo perché non si possa anche versare la ritenuta d'acconto ed effettuare gli ulteriori adempimenti a ciò conseguenti.