Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Decreto Sostegni - Contributo a fondo perduto

  • Giovanna Chinellato

    MESTRE (VE)
    01/07/2021 18:33

    Decreto Sostegni - Contributo a fondo perduto

    Buonasera,

    faccio una premessa al quesito da formulare mettendo in ordine cronologico gli eventi di interesse:

    - La società, successivamente fallita, è stata messa in liquidazione volontaria in data 09/11/2020.
    - In data 09/04/2021 la società in liquidazione ha presentato istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (ex art. 1 DL 22 Marzo 2021 n.41).
    - In data 19/04/2021 è stata erogata la prima tranche di contributo.
    - in data 14/05/2021 è stato dichiarato il fallimento della stessa.
    - In data 01/07/2021 è arrivata la seconda tranche di contributo.

    Sulla scia di quanto scritto nella circolare dall'Agenzia delle Entrate 5/E del 14/05/21 riguardo alle imprese in liquidazione, penso si possa ritenere con ragionevole certezza che la Società fosse legittimata a presentare la richiesta del contributo a fondo perduto.

    Il mio dubbio sorge in merito alla legittimità da parte del fallimento a ricevere la seconda tranche del contributo in questione. In particolare, in riferimento a quanto scritto nel DL n.73 del 25/05/2021 all'art. 1 comma 6, dove si dice che "il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ...".

    La partita iva di un fallimento può essere considerata inattiva? E' corretto ricevere un contributo a fondo perduto da parte di un fallimento?
    Sono veramente in difficoltà nel tentare di comprendere che comportamento tenere.
    Grazie per l'aiuto che vorrete darmi!
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/07/2021 17:08

      RE: Decreto Sostegni - Contributo a fondo perduto

      Il problema non è la partita IVA, atteso che in corso di procedura la posizione IVA dell'impresa prosegue senza soluzione di continuità, come chiaramente stabilito dall'art. 74-bis del D.P.R. 633/72, bensì il fatto che l'impresa sia fallita.

      A differenza dell'art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) l'art. 1 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) al comma 13 stabilisce infatti che "Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
      dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni
      " e proprio quest'ultima disposizione, dopo le modifiche intervenute, prevede che "gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese ... che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale".

      Si pone quindi il dubbio di quale sia il riferimento temporale di quest'ultima prescrizione:

      a) escluderemmo che, per decadere dal diritto al contributo, lo stato di fallimento dovesse sussistere al 31/12/2019, perché in tal caso la disposizione avrebbe dovuto recitare "a tale data non fossero", e non "non siano"

      b) esclusa tale possibilità, "non siano soggette a procedure concorsuali" potrebbe dover essere valutato con riferimento alla data di entrata in vigore della legge, oppure alla data di percezione del contributo.

      Personalmente riteniamo che si debba far riferimento alla data di entrata in vigore della disposizione di sostegno e non quella di erogazione del contributo, perché:

      - è a tale data che deve essere verificato se la società era ancora operativa, e il fallimento potrebbe addirittura essere proprio la conseguenza della pandemia

      - ragionando diversamente, sarebbe il ritardo dell'Ufficio nell'erogazione del contributo a far perdere il diritto al medesimo.

      Non possiamo però escludere che l'Agenzia delle Entrate sposi una interpretazione diversa.