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CONCORDATO FALLIMENTARE CON CESSIONE DI IMMOBILI - PAGAMENTO IMU

  • Domenica Cristina Tripaldi

    Potenza
    27/11/2022 10:36

    CONCORDATO FALLIMENTARE CON CESSIONE DI IMMOBILI - PAGAMENTO IMU

    Chiedo il vostro autorevole parere su quanto segue.
    Sono subentrata ad altro curatore in una procedura fallimentare nella quale era pervenuta proposta di concordato fallimentare avanzata dal coniuge del fallito. La proposta è stata approvata dai creditori ed il ricorso per l'omologa è stato ritualmente introdotto. In sostanza il nuovo curatore (io) deve semplicemente rendere la relazione motivata finale (in sostituzione del CdC non costituito).
    La proposta di concordato contempla il pagamento degli oneri di procedura, dei creditori privilegiati e di una percentuale dei chirografari, a fronte - così è indicato in proposta - della '"intestazione" alla ricorrente dell'unico immobile acquisito alla procedura, rimasto sempre nella disponibilità sua e del fallito in quanto casa coniugale. Nelle spese della prededuzione non si è mai fatta menzione dell'IMU maturata e dovuta sull'immobile.
    A mio parere con l'omologa del concordato si realizza una cessione dell'immobile o comunque il trasferimento del medesimo sicché la procedura è tenuta a pagare l'IMU-TASI per l'intero periodo che va dalla dichiarazione di fallimento (2006) alla data del trasferimento dell'immobile.
    Si può invocare il beneficio dell'esenzione IMU trattandosi di bene che è sempre stato destinato ed adibito a prima casa? Oppure, al contrario, la proponente dovrà pagare tale onere della prededuzione?
    Ringrazio sin da ora per l'attenzione
    dott.ssa Domenica Cristina Tripaldi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/11/2022 13:49

      RE: CONCORDATO FALLIMENTARE CON CESSIONE DI IMMOBILI - PAGAMENTO IMU

      La disposizione speciale dettata per il fallimento dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019, riguarda solo i termini per il versamento, il cui importo rimane invece dovuto con le regole ordinarie: se l'immobile è sempre stato adibito ad abitazione principale del proprietario, l'IMU non è dovuta.