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Iva su accordi transattivi

  • Giuseppe Isaja

    SESTRI LEVANTE (GE)
    27/07/2021 10:55

    Iva su accordi transattivi

    Buongiorno,
    mi riferisco alle recenti risposte agli interpelli da parte dell'Agenzia delle Entrate laddove viene definitivamente stabilita l'assoggettabilità ad iva agli accordi transattivi.
    Il caso è questo: a fronte della cessione a prezzo vile di partecipazioni e crediti da parte della società poi fallita ad un'altra società viene proposto un ricorso cautelare ante causam finalizzato ad ottenere, in via alternativa, un sequestro conservativo o un sequestro giudiziario delle quote della società cessionaria (proprietaria di beni immobili). In data 30 giugno u.s. è stato stipulato un accordo transattivo (debitamente autorizzato) dove viene prevista la corresponsione di una certa somma "a titolo di transazione a fronte delle rinunce ad azioni giudiziarie e anche quale risarcimento dei danni patiti dalla fallita srl.". Avevo ritenuto di non dover assoggettare ad iva la somma in quanto la consideravo come una delle componenti di un accordo più ampio, non corrispettivo specifico (come da risposta Avv. Andreani del lontano 11/03/2012). La domanda è dobbiamo ormai considerare, vista la netta presa di posizione dell'Agenzia Delle Entrate, tutti gli accordi transattivi nei quali viene citato oltre al risarcimento anche la rinuncia ad avviare azioni giudiziali soggette ad iva? Nel mio caso, considerato che nell'accordo nulla si dice circa l'applicazione o meno del tributo è prudente emettere la fattura scorporando l'iva atteso che controparte non è disposta a riconoscere nulla in più di quanto pattuito?
    Grazie se mi vorrete rispondere.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/08/2021 17:40

      RE: Iva su accordi transattivi

      La questione è ben nota e la posizione dell'Agenzia delle Entrate è netta e chiarissima: di fatto, tutti gli importi corrisposti da un'impresa a un'altra, in esito a un accordo transattivo, sono soggetti a IVA.

      Se non per ottenere qualcosa in cambio, direttamente o indirettamente, perché un'impresa dovrebbe/potrebbe stipulare una transazione e in base a essa corrispondere tali somme?

      E quel qualcosa in cambio, se non è un bene o un servizio, è l'obbligo di fare, non fare o permettere, che la normativa sia interna che comunitaria considera prestazioni di servizi.

      È vero che l'art. 15 del D.P.R. 633/72 esclude dalla base imponibile "le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente", ma nel momento in cui tali somme sono determinate in un accordo, nel quale chi le riceve si impegna anche solo a non avviare o abbandonare un giudizio su tale questione, l'obbligazione di fare, non are o permettere è in re ipsa.

      La posizione dell'Agenzia è costante e intransigente, la Cassazione ha emesso pronunce difformi, ma di norma su casi specifici e peculiari, e non ha dettato linee precise e generali; e la normativa e la giurisprudenza comunitaria non ci pare forniscano elementi sufficienti per poter pensare di contestare la posizione dell'Agenzia con buone possibilità di vittoria.

      Anche se questo allargamento della platea delle operazioni soggette a IVA non ci convince del tutto, riteniamo quindi che l'assoggettamento a IVA sia di gran lunga la scelta più prudente.