Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

imposta di registro su indennità di ocupazione

  • Maria Genna

    Trapani
    23/10/2020 11:47

    imposta di registro su indennità di ocupazione

    Buongiorno, si chiede quanto segue: in una procedura esecutiva in essere al termine di un contratto di locazione già preesistente, il terzo permane nell'immobile dietro corresponsione di una indennità di occupazione. Ai fini del pagamento delle imposte, l'indennità di occupazione è assimilabile al canone dei locazione, pertanto ai fini del pagamento dell'imposta di registro, in assenza di un contratto sottoscritto tra le parti, come si procede al versamento delle imposte (autodichiarazione, modulistica varia, etc.)?
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti SG

      25/10/2020 08:07

      RE: imposta di registro su indennità di ocupazione

      Rispondiamo all'interrogativo osservando che preliminarmente occorrerebbe chiedersi se davvero l'indennità di occupazione ha natura risarcitoria o corrispettiva. Infatti, con circolare N. 43/E del 09 luglio 2007, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che l'indennità di occupazione sconta un diverso regime fiscale a seconda della natura, risarcitoria o corrispettiva, che, in base alle circostanze del caso concreto, è possibile assegnarle. In questi termini si è espressa, a proposito della indennità di occupazione ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 29180 de 12.11.2019 ha affermato che essa "è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l'obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione "ex lege" attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore - in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività imprenditoriale svolta dal conduttore - su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale".
      Le indennità di occupazione senza titolo scontano l'imposta di registro nella misura del 2 per cento se assumono la natura di canoni di locazione, e del 3 per cento se hanno funzione risarcitoria.
      In ogni caso andrà denunciata l'occupazione senza titolo, come chiarito dalla circolare N. 43/E del 09 luglio 2007.