Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

CUSTODIA IMPOSSIBILITA' ACCESSO IMMOBILE PIGNORATO

  • Emanuela Filippone

    LOCRI (RC)
    13/10/2020 12:48

    CUSTODIA IMPOSSIBILITA' ACCESSO IMMOBILE PIGNORATO

    NELL'IPOTESI DI IMPOSSIBILITA' AD EFFETTUARE L'ACCESSO AGLI IMMOBILI PIGNORATI, IN QUANTO IL DEBITORE ESECUTATO DEBITAMENTE INFORMATO A MEZZO RACCOMANDATA A.R., NON RITIRA DETTA RACCOMANDATA E QUINDI NON SI PRESENTA AL GIORNO ED ALL'ORA INDICATI PRESSO GLI IMMOBILI, COME PROCEDERE?
    • Zucchetti SG

      14/10/2020 12:05

      RE: CUSTODIA IMPOSSIBILITA' ACCESSO IMMOBILE PIGNORATO

      L'accesso all'immobile è attività imprescindibile per il corretto svolgimento della procedura esecutiva.
      All'immobile ha necessità di accedere l'esperto nominato per la stima (a norma dell'art. 569, comma primo, c.p.c.) al fine di poter compiutamente redigere il proprio elaborato peritale, in relazione ai contenuti prescritti dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.
      All'immobile ha inoltre necessità (anzi, più correttamente, ne ha l'obbligo) di accedere il custode del compendio pignorato, poiché una corretta conservazione de amministrazione del cespite (art. 65 c.p.c.) non possono eseguirsi prescindendo dall'accesso all'immobile, le cui condizioni devono essere dal custode costantemente monitorate.
      Infine, l'accesso all'immobile deve essere garantito ai potenziali offerenti, al fine di porli nelle condizioni di esercitare, se lo richiedono, il diritto di visita dell'immobile secondo quanto prescritto dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita, in base alla prescrizione dell'art. 560, comma quinto, c.p.c.
      Fatte queste premesse, a fronte della evidente ritrosia del debitore esecutato, le strade praticabili sono diverse.
      In primo luogo ci sembra sussistano le condizioni per l'anticipata adozione dell'ordine di liberazione, secondo quanto previsto dall'art. 560, comma sesto, c.p.c., il quale anche quando l'immobile è abitato dal debitore esecutato consente, in deroga al precedente terzo comma della medesima disposizione, di adottare l'ordine di liberazione quando il debitore violi uno degli obblighi posti a suo carico dal medesimo sesto comma o da altre disposizioni di legge (per tali intendendosi quelli che incidono negativamente sul fisiologico divenire della procedura poiché diminuiscono il valore dell'immobile, ne determinano una minore appetibilità, provocano costi a carico dell'aggiudicatario, disincentivano il mercato).
      In secondo luogo, ed a prescindere dall'adozione dell'ordine di liberazione, riteniamo sussistano i presupposti affinché, nell'esercizio dei poteri di direzione della procedura di cui il giudice dell'esecuzione dispone a norma dell'art. 484 c.p.c., egli possa autorizzare il custode (o lo stimatore) ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica nominata a norma dell'art. 68 c.p.c. (secondo cui "il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica") e 14 Ord. Giudiziario (a mente del quale "ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede").
      Ricordiamo a questo proposito che l'assistenza della forza pubblica in fase esecutiva costituisce collaborazione all'esecuzione forzata ed è strumentale rispetto al provvedimento giurisdizionale (in proposito, Corte Cost. 24.7.1998, n. 321).
      La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato sul punto che "l'autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo ha il dovere di prestare i mezzi per l'attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione … L'apprestamento di tali mezzi da parte della pubblica amministrazione è, pertanto, assolutamente doveroso" (Cass., 26.2.2004, n. 3873).
      Solo l'assoluta impossibilità (ma non è certamente questo il caso che la riguarda) di prestare assistenza può giustificare un temporaneo diniego da parte dell' Autorità a fronte di una legittima richiesta da parte del Giudice o dei suoi ausiliari, poiché sussiste "un diritto soggettivo ad ottenere dall'amministrazione le attività necessarie all'esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all'uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un'impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali" (Cass., Sez. Un., 18.3.1988, n. 2478).
      Conseguentemente, "il rifiuto di assistenza della forza pubblica all'esecuzione dei provvedimenti del giudice … sempre che non dipenda da accertata indisponibilità di forza … costituisce un comportamento illecito" (Cass., Sez. Un., 1.8.1962, n. 2299).