Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

sospensione procedure

  • Elena Pompeo

    Salerno
    11/11/2020 18:02

    sospensione procedure

    Il Tribunale di Potenza ha disposto con circolare che nelle procedure sospese ope legis i creditori interessati dovranno depositare istanza di riassunzione entro il 30 aprile 2021. In queste procedure sospese il Custode deve depositare i rendiconti?
    • Zucchetti SG

      12/11/2020 15:13

      RE: sospensione procedure

      Riteniamo che la sospensione della procedura non incida sull'obbligo di deposito del conto della gestione.
      Una serie di dati ci inducono a questa conclusione.
      L'art. 560, primo comma, c.p.c. prevede che il custode debba rendere il conto della gestione a norma dell'art. 593 c.p.c., e dunque "nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione ed in ogni caso alla fine di ciascun trimestre (pervero, il rendiconto con cadenza trimestrale è adempimento probabilmente ultroneo nelle ipotesi in cui l'immobile pignorato non sia produttivo di frutti e non risultino movimentazioni) … nei modi stabiliti dal giudice". Ai sensi dell'art. 263 c.p.c., unitamente al conto di gestione il custode dovrà provvedere a depositare anche i documenti giustificativi.
      Al termine della gestione deve poi essere presentato il rendiconto finale.
      In ordine al contenuto della rendicontazione in dottrina si è osservato che se non sono state incassate somme il rendiconto si risolverà in una in una relazione di aggiornamento circa l'attività svolta e le spese sostenute.
      Orbene, se la custodia ha lo scopo precipuo di consentire la conservazione e l'amministrazione del compendio pignorato, così come prescritto in linea generale dall'art. 65 c.p.c., e se la sospensione dell'esecuzione determina un arresto del divenire della procedura senza che venga meno il vincolo pignoratizio, è evidente che le funzioni custodiali permangono, poiché permane l'interesse (dei creditori ma anche pubblicistico) alla conservazione ed amministrazione del cespite in vista della eventuale ripresa del procedimento di vendita.
      Del resto, lo stesso art. 626 c.p.c. enuncia, seppure implicitamente, il principio per cui la sospensione della procedura non ne determina uno stallo totale, tanto che, ad esempio, anche durante la sospensione dell'esecuzione il giudice può procedere alla sostituzione del custode (Cass. civ., 24.11.1962, n. 3179), né si è mai discusso del fatto che durante la sospensione dell'esecuzione il custode non debba continuare a percepire i frutti prodotti dal compendio pignorato, al quale gli effetti del pignoramento si estendono a norma dell'art. 2912 c.c..