Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

vendita di bene di terzi (inventariato ma non rivendicato)

  • Alessandro Civati

    Milano
    13/07/2018 17:07

    vendita di bene di terzi (inventariato ma non rivendicato)

    Buonasera.
    in un fallimento viene inventariato un bene di terzi.
    successivamente il proprietario viene avvisato e preannuncia il deposito di domanda di restituzione.
    per tale motivo il bene viene prudenzialmente escluso dalle operazioni di vendita.
    a distanza di due anni, però, nessuna domanda di restituzione è stata presentata ed ormai il cespite in questione è l'unico a non essere ancora stato alienato.
    La sua presenza, peraltro, impedisce di addivenire alle operazioni di chiusura della procedura.
    immagino che la Curatela debba ora procedere alla vendita, tenuto conto che il bene è ricompreso nell'inventario e che l'eventuale domanda di restituzione sarebbe ultratardiva.
    La conclusione è esatta?
    il proprietario dovrebbe essere nuovamente avvisato?
    ringrazio per la cortese risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/07/2018 11:52

      RE: vendita di bene di terzi (inventariato ma non rivendicato)

      Dopo l'approvazione dl programma di liquidazione e, a maggior ragione, dopo la chiusura dello stato passivo, senza che sia stata presentata domanda tardiva di rivendica di un bene, non vi è dubbio che il curatore non solo posa, ma debba procedere alla vendita nè è tenuto a soprassedere alla vendita di beni che sa di terzi perchè si corre il rischio di non portare a termine la procedura fallimentare, essendo la domanda di rivendica ammissibile fino al momento della esecutività del riparto finale.
      Rimane il diritto del terzo di chiedere, in via tradiva o super tardiva, a norma dell'art. 103 il controvalore in danaro in sostituzione del bene che non fa più parte del patrimonio fallimentare, salvo a stabilire se competa l'integrale valore del bene alienato, come previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 103 per tutti i casi in cui il possesso sia cessato dopo la inventariazione, oppure il ricavato della vendita, qualunque esso sia. A nostro avviso è da preferire questa seconda alternativa perché essendo stata la vendita effettuata correttamente dagli organi fallimentari, le pretese del terzo non possono che concentrarsi sul ricavato, a meno che il terzo non dimostri che il ritardo non è dovuto a causa a lui imputabile; con l'implicita e conseguenziale deduzione che tale incolpevole ritardo gli ha impedito di presentare la rivendica tempestivamente, prima della vendita del bene rivendicato, e di chiedere la sospensione della liquidazione.
      Poiché questa pretesa va fatta valere attraverso una ordinaria domanda di insinuazione, la stessa è soggetta alle regole di cui all'art. 101, per cui se, come pare di capire dai tempi da lei accennati, è decorso oltre un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, la domanda sarà da considerare super tardiva, per cui deve superare il vaglio della ammissibilità per incolpevolezza nel ritardo; ed è difficile che il terzo, avvisato, come lei dice, dell'esistenza del fallimento, invitato a presentare domanda di rivendica, addirittura annunciata, possa poi dimostrare che il ritardo sia incolpevole.
      Infine rimane il problema, di come possa essere effettuata la vendita qualora il bene in questione sia un immobile per la mancanza di continuità nella trascrizioni, ma pare di capire siano nel suo caso si tratti di mobili, per cui questa questione non si pone.
      Zucchetti SG srl