Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fatture ante fallimento non registrate, lipe e modello 74bis

  • Andrea Gianfrancia

    Parma
    15/09/2021 11:33

    Fatture ante fallimento non registrate, lipe e modello 74bis

    Buongiorno,
    sono stato nominato curatore di un fallimento nel corso del mese di luglio 2021.

    La società non ha provveduto al deposito delle lipe e non ha compilato i registri iva degli ultimi due anni sostenendo che non vi fossero fatture.

    A seguito di un controllo su fatture e corrispettivi ho rilevato l'esistenza di due fatture di acquisto nel mese di dicembre 2020 e la ricezione di una nota di credito (che storna una delle due precedenti fatture) nel mese di gennaio 2021.

    Volevo chiedervi se sia corretto procedere alla registrazione delle stesse (ad esempio in data 30.09.2021, così da farle ricadere nella lipe del terzo trimestre).
    Procedendo in tal senso andrei a maturare un credito iva endoconcorsuale; tuttavia immagino che tale credito non sarà comunque da considerare in quanto compensabile dall'AdE con poste pregresse. Per ovviare al problema del credito iva da riportare in tutte le lipe successive, è possibile registrare l'operazione indicando l'iva come indetraibile o sarebbe un sbagliato?

    Supponendo che tale metodologia sia corretta, non dovrò indicare tali fatture nel modello 74 bis, ma dovrò invece indicarle nella dichiarazione annuale iva relativa al periodo post fallimento (anche quelle relative al 2020).

    Ricapitolando, procedendo come sopra non presenterei la lipe del secondo trimestre 2021, non essendoci operazioni, mentre andrei poi a depositare la lipe del terzo trimestre con iva indetraibile.

    Vi chiedo se questo modo di procedere risulta corretto.

    Vi ringrazio per l'attenzione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/10/2021 09:43

      RE: Fatture ante fallimento non registrate, lipe e modello 74bis

      Essendo scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2020, l'IVA a credito portata dalle fatture 2020 non è più detraibile per decorso del termine stabilito dall'art. 1, I comma, ultimo periodo, del D.P.R. 633/72. Tali fatture non possono quindi essere più registrate.

      Per quanto invece riguarda la nota di credito 2021, che fa sorgere IVA a debito della procedura, si applica l'art. 26, V comma, del D.P.R. 633/72, come modificato dall'art. 18 del D.L. 73/2021 a valere sulle procedure aperte dopo il 26/5/2021, che recita: "Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata ... L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)".

      Quindi la nota di credito può non essere registrata, sia perché non era stata registrata la fattura che essa storna, sia comunque perché la società è in procedura concorsuale.