Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CONCORDATO PREVENTIVO - RINUNCIA VENDITA QUOTE SRL

  • Gaetano Terrin

    Padova
    13/11/2018 19:54

    CONCORDATO PREVENTIVO - RINUNCIA VENDITA QUOTE SRL

    Buonasera,
    la società alfa in concordato preventivo liquidatorio possiede una partecipazione nella beta srl e una nella gamma srl.
    L'ultimo bilancio depositato della società beta è del 2012 e gli altri soci risultano irraggiungibili (la relativa partecipazione è stata valutata pari ad euro 0 in perizia).
    La partecipazione in gamma è stata valutata pari ad euro 80 e i soci della stessa società non sono interessati all'acquisto.

    Il liquidatore giudiziale vorrebbe non procedere alla vendita competitiva dei due asset, in quanto non conveniente. In tal caso, come si dovrebbe comportare nei confronti degli organi della procedura e dei creditori? Dovrebbe informarli dell'"abbandono delle quote"?

    Vi ringrazio per la sempre preziosa collaborazione

    GT
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2018 12:06

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO - RINUNCIA VENDITA QUOTE SRL

      L'art. 182 l.f., nel dettare le disposizioni per la liquidazione dei beni nella esecuzione del concordato liquidatorio, richiama gli artt. da 105 a 108-ter in quanto compatibili, ma non l'art. 104ter, per la ovvia considerazione che il piano di liquidazione dovrebbe essere già predisposto dal debiore , come omologato dal tribunale, Tuttavia l'art. 104ter contiene anche il comma ottavo che consente al curatore di non inventariare o di dismettere i beni già inventariati la cui liquidazione non sia conveniente e, quindi, neanche questa disposizione è applicabile al concordato.
      In questo vuoto, riteniamo che il liquidatore possa egualmente abbandonare, nel senso di non liquidare e restituendone la disponibilità al debitore concordatario i beni la cui liquidazione non è conveniente previa autorizzazione del comitato dei creditori, così come, del resto è richiesto anche dall'ottavo comma dell'art. 104ter. probabilmente non è necessaria la comunicazione ai creditori prevista da tale norma perché il concordato comporta la esdebitazione automatica, tuttavia, noi consigliamo di applicare analogicamente l'intero disposto del citato comma, facendo la comunicazione ai creditori ivi prevista.
      Zucchetti SG srl
      • Martina Valerio

        thiene (VI)
        31/03/2022 17:50

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - RINUNCIA VENDITA QUOTE SRL

        Buona sera,
        dovendo valutare per una procedura di concordato pieno liquidatorio la possibilità di abbandonare un immobile la cui liquidazione appare manifestamente non conveniente, e ciò in applicazione analogica dell'art. 104-ter, co.8, LF, chiedo se vi risultano sviluppi dottrinali o giurisprudenziali a corredo della Vs. opinione sopra espressa. Ho svolto una seppur breve ricerca, ma non ho trovato nulla che mi possa dare conforto nel proporre la derelizione agli organi concorsuali.
        Siete dell'opinione che si possa fare? Io riterrei di si, ma cercavo supporti più autorevoli alla mia tesi.
        Vi ringrazio anticipatamente della collaborazione.
        MV
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/04/2022 19:19

          RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - RINUNCIA VENDITA QUOTE SRL

          Non ci risultano precedenti giurisprudenziali né interventi dottrinari sulla problematica da lei posta.
          Cogliamo comunque l'occasione per precisare che il problema dell'abbandono dei beni la cui liquidazione non è conveniente non si pone nella fase del concordato fino all'omologa in quanto in questa procedura, a differenza che nel fallimento, la disponibilità dei beni rimane al debitore realizzandosi uno spossessamento attenuato.
          Dando per scontato questo dato, ci siamo occupati della fase della liquidazione dopo l'omologa, in cui, pur nella diversità delle varie ricostruzioni, la disponibilità dei beni comunque passa al liquidatore e, per questo motivo, nella precedente risposta abbiamo richiamato l'art. 182 l. fall. che, come detto, a sua volta non richiama l'art. 104ter. Abbiamo comunque ammessa la possibilità in questa fase di non liquidare un bene per mancanza di convenienza considerandola come un atto di straordinaria amministrazione; per questo motivo abbiamo parlato di autorizzazione del comitato dei creditori e non al giudice delegato (come previsto dall'art. 167 l. fall.). In questa fase, infatti, l'unica disposizione che tratta di autorizzazione per la liquidazione dei beni è quella del comma quarto dell'art. 182, per la quale "Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori". Da qui, abbiamo ritenuto che anche l'atto del liquidatore di straordinaria amministrazione di rinuncia alla liquidazione di un bene che avrebbe dovuto liquidare debba essere autorizzato dallo stesso organo.
          Zucchetti SG srl
          • Martina Valerio

            thiene (VI)
            04/04/2022 15:01

            RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - RINUNCIA VENDITA QUOTE SRL

            Sempre grata del contributo che ci offrite, riferisco che nel mio caso il comitato dei creditori composto da tre membri non si è ancora espresso (sono decorsi oltre 15 giorni dalla richiesta), o meglio, un membro si sarebbe espresso favorevolmente, un altro si è astenuto, il terzo si è espresso in senso contrario (anche se in questo ultimo caso a mio parere avrebbe dovuto astenersi in quanto in evidente conflitto d'interessi).
            Visto il richiamo del terzo comma dell'art. 182 LF agli articoli 40 e 41, è possibile secondo Voi chiedere l'autorizzazione del GD in surroga del CdC per impossibilità di ottenere una pronuncia da quest'ultimo organo?
            Grazie molte,
            MV
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/04/2022 18:45

              RE: RE: RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - RINUNCIA VENDITA QUOTE SRL

              E' un caso tipico in cui il comitato dei creditori non è in grado di funzionare per il quale il quarto comma dell'art. 41 prevede l'intervento sostitutivo del giudice delegato. Poiché l'art. 41 è richiamato dall'art. 182, lo stesso principio si applica anche nel concordato.
              Zucchetti Sg srl