Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

beni del fallimento dati in locazione da un terzo

  • Laura Meloni

    Nuoro
    21/02/2020 20:05

    beni del fallimento dati in locazione da un terzo

    Buongiorno,
    Una società srl fallita, proprietaria di un locale commerciale, ha stipulato nel 2014 un preliminare di vendita, avente a oggetto tale locale, con una società socia della fallita; senza che si sia mai provveduto alla registrazione dello stesso, alla stipula del definivo, né al pagamento del prezzo stabilito. Il promissario acquirente nel 2017 ha dato in locazione detto locale. Intervenuto da poco il fallimento, il conduttore (di buona fede) ha manifestato interesse nel proseguire il rapporto di locazione. Posto che è interesse della procedura dare temporaneamente in locazione i locali all'attuale conduttore per la stagione estiva, o comunque fino alla vendita degli stessi, come si può ottenere quest'effetto?
    In secondo luogo, la curatela può richiedere alla società promissaria -acquirente e locatrice cauzione e canoni pagati dal conduttore ?
    Ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/02/2020 20:11

      RE: beni del fallimento dati in locazione da un terzo

      Il contratto di locazione stipulato dal promissario acquirente non è, a nostro avviso, qualificabile quale contratto a non domino, ossia stipulato da chi non aveva la proprietà del bene, perché, comunque il locatore ne aveva legittimamente la disponibilità, sufficiente ad assicurare al conduttore il godimento del bene stesso; evidentemente all'atto del preliminare il promissario era stato già immesso nel possesso del bene, altrimenti non si spiegherebbe come il promissario acquirente, nella veste di locatore, avrebbe potuto consentire al conduttore di usare il bene stesso.
      Intervenuto il fallimento del promittente venditore, il curatore di questo può sciogliersi dal preliminare e il promissario non può più chiedere l'esecuzione ex art. 2932 c.c. dello stesso; pertanto, in mancanza di atti risolutivi del contratto preliminare di vendita prima del fallimento o di azioni di esecuzione trascritte prima di tale data, il curatore, nel momento in cui dichiara di sciogliersi dal contratto, fa venir meno lo stesso, con effetto dalla dichiarazione di fallimento.
      Ne segue che fino alla data dello scioglimento, il promissario, come poteva utilizzare personalmente l'immobile oggetto del preliminare nel possesso del quale era stato immesso, così poteva disporne dandolo in locazione e percependo i relativi canoni, per cui ci sembra difficile poter chiedere al promissario la restituzione degli stessi.
      Venuto meno il preliminare, il curatore può disporre del bene come crede e, pertanto, può darlo in locazione allo stesso conduttore, se ritiene che questa soluzione sia conveniente.
      Zucchetti SG srl