Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Possibilità di apprensione alla massa attiva di macchine operatrici senza obbligo di iscrizione al PRA

  • Sergio Tenuta

    COSENZA
    07/09/2022 18:17

    Possibilità di apprensione alla massa attiva di macchine operatrici senza obbligo di iscrizione al PRA

    Buon giorno!
    Vi sarei grato se poteste fornirmi indicazioni in ordine al quesito di seguito riportato.

    Lo scrivente curatore, nello scorso mese di maggio, ha ricevuto a mezzo PEC trasmessa dalla Legione Carabinieri della Calabria la notifica di due verbali di contestazione di sanzioni amministrative elevate ai sensi del Codice della Strada. In particolare:
    1. Verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia ex art.213 CDS - a carico di sig XXX - della macchina operatrice (ruspa) targata YYY risultata intestata alla società fallita presso la Motorizzazione Civile di Cosenza.
    2. Verbale di contestazione - a carico del sig. XXX - per violazione dell'art.180 CDS (circolazione senza carta di circolazione con il mezzo targato YYY).

    La titolarità della citata macchina operatrice in capo alla fallita non era emersa in sede ricognizione dei beni dell'impresa non risultando dal libro dei cespiti ammortizzabili e dall'ispezione al PRA.

    Lo scrivente, pertanto, si è accertato che presso la Motorizzazione Civile di Cosenza la macchina operatrice (ruspa) targata YYY fosse effettivamente ancora intestata alla fallita, ottenendo conferma in tal senso.

    L'attuale possessore del bene ha comunicato alla curatela di aver acquistato il mezzo da una ditta specializzata (che a sua volta lo avrebbe acquistato dalla fallita) diversi anni orsono senza tuttavia effettuare la comunicazione del trasferimento di proprietà alla Motorizzazione Civile. Lo scrivente ha acquisito le fatture inerenti le transazioni sopra richiamate.

    Tenuto conto di quanto precede, la curatela ha diffidato l'attuale possessore alla restituzione della macchina operatrice facendo presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 L.F., l'atto dispositivo del fallito (nel caso di specie, la vendita della macchina operatrice in oggetto), compiuto prima del fallimento, è inefficace verso i creditori se non sono state tempestivamente eseguite le relative formalità (nel caso di specie, il passaggio di proprietà presso la Motorizzazione Civile).

    Il possessore ha rifiutato la consegna del bene sostenendo che la macchina operatrice in questione debba essere considerata alla stregua di un bene mobile comune - non rientrando tra quelli per i quali è richiesta l'iscrizione al PRA - e che l'immatricolazione presso la Motorizzazione Civile, ai sensi dell'art. 58 CDS, sia obbligatoria solo in caso di circolazione su strada.

    Alla luce di quanto precede, si chiede se sia ritenuta condivisibile la posizione dello scrivente in ordine alla richiesta di restituzione del bene.
    Grazie. Cordiali saluti. Sergio Tenuta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/09/2022 18:34

      RE: Possibilità di apprensione alla massa attiva di macchine operatrici senza obbligo di iscrizione al PRA

      I beni mobili registrati non sono elencati in una tabella, ma come dispone l'art. 815 c.c., sono quelli iscritti in pubblici registri. I principali pubblici registri per i beni mobili sono: a) il Registro italiano navale ed aeronautico; b) il Pubblico registro automobilistico; c) il Registro delle Imprese, disciplinati dal Codice della Navigazione e dal Libro del Lavoro del codice civile, più altri presso gli uffici giudiziari, amministrativi, finanziari, dove si devono annotare le operazioni concernenti beni mobili, come disciplinate da leggi speciali.
      Pertanto, per i mezzi mobili su strada la natura di bene mobile registrato è dato dall'assoggettamento dello stesso all'iscrizione nel pubblico registro automobilistico, che gestisce i dati di possesso del veicolo, e non presso la motorizzazione che gestisce i dati tecnici. Orbene la ruspa è una macchina operatrice semovente che, a norma dell'art. 58 cds può circolare su strada solo per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, e, a norma dell'art. 114 cds, le macchine operatrici ammesse a circolare su strada, devono essere immatricolate a nome di colui che si dichiari proprietario, il proprietario indichi nella domanda di immatricolazione sia i propri dati anagrafici presso la Motorizzazione, ma non l'iscrizione al PRA.
      Ci sembra pertanto di poter condividere la tesi del suo contraddittore che la ruspa non è da considerare un bene mobile registrato, al quale poter applicare l'art. 45 l. fall.
      Zucchetti SG Srl