Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

attivo irrisorio

  • Stefano Selleri

    BOLOGNA
    17/10/2014 18:24

    attivo irrisorio

    buongiorno
    Che si può fare nel caso venga acquisita come unico attivo una somma irrilevante (nel caso circa 15 euro). La somma è insufficiente per ottenere l'apertura di un conto corrente bancario. Inoltre se trovassi una banca disposta ad aprirlo, l'imposta di bollo sugli estratti conto in breve "si mangerebbe" l'importo. La nuova formulazione dell'art. 34 non contempla la possibilità di chiedere al g.d. l'autorizzazione al curatore a trattenere somme come rimborso spese. Aggiungo che, allo stato attuale, non è presumibile il recupero di ulteriore attivo. Annotazione in cassa e chiudere la procedura per chiedere un rimborso spese ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/10/2014 19:51

      RE: attivo irrisorio

      Effettivamente nelle condizioni indicati è anti economica l'apertura di un conto bancario, però chieda, comunque, l'autorizzazione al giudice delegato (anche se non prevista) a non aprire il conto per le ragioni che lei ha esposto nelle domanda, in modo che rimanga traccia dei motivi che l'hanno indotta a questa scelta. poi proceda quanto prima alla chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Raffaella Santinelli

        SAN SEVERINO MARCHE (MC)
        18/10/2014 10:10

        RE: RE: attivo irrisorio

        Qualora, inoltre, avesse anticipato spese per il Fallimento (cosa del tutto probabile, in una Procedura come la Sua), potrebbe, nella medesima istanza, chiedere autorizzazione a incamerare l'esiguo importo di Euro 15,00 a rifusione, anche parziale, dei suoi anticipi.
      • Stefano Sacchi

        Milano
        29/06/2018 18:22

        RE: RE: attivo irrisorio

        Buongiorno

        vorrei la Vostra opinione sulla apertura di due conti correnti bancari per la stessa procedura: il motivo sta nelle differenti condizioni che le banche praticano per l'incasso di cambiali rilasciate da debitori della procedura; attivando un conto per ogni banca/cambiale si risparmierebbero moltissime spese (cambiali mensili per due anni)
        Avere due conti bancari per la stessa procedura è contrario al dettato della normna che letteralmente ne prevede uno soslo ?
        grazie mille
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/06/2018 12:34

          RE: RE: RE: attivo irrisorio

          L'incarico di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito, anche se, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all'amministratore un equo indennizzo in relazione all'attività svolta. Nel caso dell'amministratore di sostegno nominato al fallito, poiché la disponibilità del suo patrimonio è passata al curatore fallimentare, l'amministratore di sostegno ha solo la funzione di rappresentare il fallito nelle attività extra patrimoniali e interfacciarsi con il curatore, per cui l'incarico dovrebbe essere gratuito.
          Ad ogni caso, ove il giudice tutelare, ritenuto il curatore fallimentare legittimato a proporre la domanda (avremmo in proposito qualche dubbio alla luce del combinato disposto degli artt. 406 e 417 c.c.), dovesse nominare l'amministratore di sostegno e stabilire un compenso, questo va regolamentato a norma degli artt. 46 e 47 l.f.. Ossia, se il fallito ha un suo reddito per stipendi, pensione ecc. parte di questo potrebbe essere lasciato al fallito per provvedere ai bisogni suoi, tra i quali quelli di pagare l'amministratore giudiziario (art. 46); se, invece, il fallito è privo di mezzi di sussistenza, "il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia (art. 47), tra cui si può far rientrare il compenso per l'amm. giud..
          Zucchetti Sg srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/06/2018 12:36

          RE: RE: RE: attivo irrisorio

          La precedente risposta è stata inserita per sbaglio perchè non riguardava la sua domanda. Ci scusi. La risposta alla sua domanda è la seguente:
          Pensiamo di no. L'art. 34 parla di conto corrente al singolare ma lo scopo della norma non era quello di stabilire se il curatore potesse aprire uno o più conti, ma quello di attribuire al curatore la facoltà di scegliere l'ufficio postale o la banca presso cui depositare le somme, potere che, prima della riforma del 2006, era attribuito al giudice delegato. Non vediamo, quindi, ostacoli a che il curatore apra più di un conto, ove questo sia nell'interesse della procedura, altrimenti l'argano fallimentare dovrà spoegare perché sopporta più spese senza un vantaggio.
          Zucchetti SG srl