Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Condanna al pagamento ex art. 587 c.p.c.

  • Andrea Culot

    Gorizia
    23/07/2018 15:40

    Condanna al pagamento ex art. 587 c.p.c.

    Alcuni giorni dopo la vendita in sede esecutiva di beni mobili, la società esecutata viene dichiarata fallita. A seguito istanza di improcedibilità la somma viene assegnata al fallimento e la procedura esecutiva viene chiusa.
    Dall'analisi del fascicolo della procedura esecutiva noto che, nel corso di una precedente udienza, i beni erano già stati assegnati ad un prezzo superiore, ma l'aggiudicatario non ha provveduto al pagamento del prezzo; la procedura di vendita è stata pertanto ripetuta ed i beni sono stati nuovamente assegnati (e questa volta pagati), ad un prezzo inferiore, a diverso aggiudicatario.
    Vi sono pertanto gli estremi per richiedere il versamento della differenza all'aggiudicatario inadempiente ex art. 587 Cpc.
    Ora, essendo la procedura esecutiva estinta (e non avendo pertanto il G.E. il potere di emettere ulteriori atti), il Giudice Delegato al fallimento ha titolo per emettere il decreto di condanna al pagamento ex art. 587 cpc, oppure, nel caso la somma non venga versata spontaneamente dall'inadempiente, è necessario intraprendere un'azione "ordinaria" per il recupero della somma spettante?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/07/2018 19:23

      RE: Condanna al pagamento ex art. 587 c.p.c.

      Benchè si tratti di vendita di beni mobili, lei fa bene a richiamare l'art. 587 cpc invece che l'art. 540 cpc, giacchè il primo, unitamente all'art. 177 disp. att. cpc, dettati per l'esecuzione immobiliare, trovano applicazione anche in quella mobiliare; pertanto, se la nuova vendita avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello conseguito nell'incanto precedente, la differenza, unitamente alle spese, sarà posta a carico dell'aggiudicatario con decreto del giudice dell'esecuzione.
      Si tratta di una procedura interna all'esecuzione nella quale l'inadempimento si è consumato, per cui crediamo non possa trovare applicazione una volta che l'esecuzione individuale in cui si è verificata sia stata definita, nel senso che l'eventuale credito verso l'aggiudicatario inadempiente, non azionato con le forme di cui all'art. 177 disp. att. cpc, non può più essere fatto valere al di fuori di quella esecuzione, neanche in via ordinaria avanti al giudice ordinario, né dal debitore né dal curatore del sopravvenuto fallimento di quest'ultimo, privo di legittimazione.
      Zucchetti Sg srl