Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

  • Fernando Caldiero

    CETRARO (CS)
    11/04/2015 12:07

    compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

    Nell'ipotesi di insufficiente realizzo, l'ultimo comma dell'art. 111 bis L.f. stabilisce con chiarezza che il pagamento dei crediti prededucibili debba avvenire secondo i creditori della graduazione e della gradualità. Capita soventemente che in fallimenti anche assai complessi, si realizza un attivo significativo e tale da poter corrispondere, nelle more dell'accertamento dell'insufficienza dell'attivo, ingenti spese in prededuzione, tipicamente periti stimatori, ctu e, soprattutto, avvocati. Questo perché, il curatore si rende conto che l'attivo liquido non è presumibilmente sufficiente a pagare i crediti prededucibili (4 comma del citato articolo) solo nel corso della procedura e, quindi, tardivamente.Posto ciò e considerato che il compenso del curatore è certamente da considerarsi come spese di giustizia e, quindi secondo la graduazione da pagarsi prima degli altri, mi pongo il problema, considerato che il compenso medio tempore non è liquidato se si possa procedere, interpretando, il primo comma dell'art. 110 L.f. ad una "riserva" o il comma 1 e 2 dell'art. 113 L.f., accantonando di fatto il compenso del curatore.Tutto ciò al fine di evitare che il curatore di procedure fallimentari estenuati e complesse, con azioni di responsabilità, procedimenti di bancarotta, sequestri ed attività varia, si vedano liquidare il compenso minimo a carico dell'erario, anche nell'ipotesi di attivo realizzato ma utilizzato per il pagamento di altre spese prededucibil
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/04/2015 19:59

      RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

      No, le strade da lei indicate non ci sembrano percorribili per una serie di motivi. Lei sta parlando di pagamento dei creditori prededucibili, per cui li paga man mano che scadono i crediti e non con un riparto, nel qual caso potrebbe distribuire anche una somma inferiore all'80% e cautelarsi così per le spese future. Anche gli accantonamento, che peraltro sono tassativi, possono solo attenere ad un riparto.
      Il problema da lei posto, che indubbiamente esiste, si risolve solo con la prudenza e attenzione del curatore nell'evitare un eccesso di prededuzioni, e cercare di effettuare pagamenti solo quando vi è la ragionevole sicurezza che tutte le prededuzioni possano essere pagate. Se ricorrono le condizioni, il curatore potrebbe chiedere un anticipo sul compenso.
      Zucchetti SG Srl
      • Fernando Caldiero

        CETRARO (CS)
        15/04/2015 10:25

        RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

        Nell'ipotesi di insufficiente realizzo, l'art. 111 bis u.c. l.f., non consente di procedere come da voi prospettato. Infatti, le spese in prededuzione non possono essere pagate man mano che scadono ma, bensì, secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, ovvero in concorso. Precisato questo, faccio una domanda più diretta. Nel caso di solo due spese prededucibili maturate, quali il compenso del curatore e la parcella di un avvocato e di somme non sufficienti a pagarli entrambi è corretto o meno non pagare nessuno medio termine e solo a fine procedura, eventualmente il compenso del curatore ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/04/2015 20:29

          RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

          Probabilmente ci siamo espressi male. Il riferimento al pagamento delle spese man mano che scadono era per sottolineare l'inapplicabilità dell'art. 110 da lei richiamato, che si concilia con un riparto parziale, nel quale, invece di distribuire l'intera somma liquida disponibile, l'art. 113, chiarisce che al massimo può essere distribuito l'ottanta per cento delle somme da ripartire, proprio in previsione delle spese future.
          Le prededuzioni, invece, vanno pagate via via che si presentano a scadenza, a meno che il curatore non abbia sentore (e, a maggior ragione, se ha la certezza) che l'attivo sarà insufficiente alla soddisfazione anche delle sole prededuzioni (per questo invitavamo alla prudenza nella parte finale della risposta); in tal caso i pagamenti devono essere fatti secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità. Orbene, se si arriva alla graduazione tra le prededuzioni, è presumibile che non si faccia un riparto parziale tra le stesse col quale si distribuisce una parte dell'attivo e se ne trattiene un'altra, da destinare al futuro, ma è verosimile che si faccia una distribuzione unica di quello che c'è e si chiuda il fallimento ai sensi del n. 4 dell'art. 118.
          Venendo alla domanda specifica, il compenso del curatore è da considerare quale spesa del giudizio di esecuzione fallimentare, che gode del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nel mentre il compenso del professionista è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., e, quindi, il primo privilegio prevale sul secondo giusto il disposto del primo comma dell'art. 2777 c.c.
          Zucchetti SG srl
          • Fernando Caldiero

            CETRARO (CS)
            17/04/2015 08:43

            RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

            a supporto di quanto sostenuto cito il decreto 9 gennaio 2014 Tribunale di Milano, presidente ed estensore Lamanna (pubblicato sul il Caso.it il 18.12.2014). Il compenso del curatore è un costo necessario ed ineliminabile della procedura che deve essere pagato con precedenza in quanto spese di giustizia. Nel caso di insufficiente realizzo devono essere pagate prima le spese di giustizia e poi le altre secondo i criteri della gradualità e se necessario della proporzionalità.
            • Domenico Antonio Claudio Calvano

              FOGGIA
              25/11/2015 19:26

              RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

              Salve, il caso esaminato dal collega sembrerebbe quasi analogo a quello prospettato, ma con alcune lacune che si vorrebbero colmare con un Vs. autorevole consiglio.
              Siamo nel "classico" caso di insufficiente realizzo, circa € 10.750 e quindi dobbiamo comunque onorare i nostri crediti prededucibili secondo criteri della graduazione e gradualità. Detto ciò, le spese da sostenere sono relative al compenso curatore (3182), software Fallco (€. 707), due periti per €. 3103,48 e €. 4.440,80, e in ultimo spese di giudizio derivanti dal decreto di rigetto di una istanza di fallimento per estensione per circa 6.600 oltre iva e cassa forense.
              Premesso che il campione fallimentare è già stato versato prima che si pronunciasse la Corte di Appello, e che il legale della procedura ha provveduto alle attività giusto decreto del G.D che attestava la mancanza dei fondi e con gratuito patrocinio, si pensa di provvedere al riparto secondo lo schema riportato:
              1) Compenso Curatore, per intero, quale credito prededucibile e privilegiati ex art. 2755 – 2770 c.c. (Trib. Terni sent. 13.06.2011).
              2) Compenso dei periti, per intero, quale altra spesa "generale" qualificabile come "spesa di Giustizia";
              3) Spese legali derivanti rigetto del ricorso in Corte di Appello;
              4) Software Fallco.

              Alla luce di quanto esposto, quindi si ritene opportuno liquidare anzitutto il compenso del curatore e in successione per intero i due periti nominati dalla stessa curatela.

              Si chiede, un Vs. commento/suggerimento a tal proposito, grazie



              • Zucchetti SG

                Vicenza
                26/11/2015 18:47

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                Posto che tutte le somme indicate vanno collocate in prededuzione e che essendo l'attivo insufficiente va fatta una graduazione, ci sembra che il compenso del curatore, quello dei periti e il canone Fallco siano tutte spese di giustizia, da porre sullo stesso piano, con liquidazione paritetica in caso di incapienza. Le spese dei legali sono in posizione successiva in quanto assistite dal privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c..
                Zucchetti SG srl
                • Domenico Antonio Claudio Calvano

                  FOGGIA
                  22/01/2016 20:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Chiedo Vs. correzione/parere su quanto esposto:
                  a) Le spese legali derivanti dalla condanna dalla Corte di Appello alla Curatela per le spese di giudizio (in relazione ricorso al fallimento per estensione di altra società di fatto), sarebbero considerate prededucibili.
                  Ciò nasce dalla sentenza emessa in pendenza di fallimento e trova causa nella stessa, che ha posto a carico del fallimento le spese di causa in ragione della accertata soccombenza e con quel provvedimento gli onorari sono stati determinati tenendo conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine.
                  ....ma nel caso di mancanza di attivo, valutando le cause di prelazione che sarebbero state date a ciascun credito qualora fossero stati insinuati (in tal caso ex art. 2751 bis n. 2 c.c.), comunque non sarebbero soddisfatte in quanto la somma delle altre spese in prededuzione (spese di giustizia) risulta superiore dell'attivo.
                  b) In relazione al Contributo Unificato, per il quale la Corte di Appello ha condannato la Curatela a pagare, si chiede invece quale sarà la procedura da seguire per onorare tale debito, premesso che allo stato attuale nonostante la causa sia stata avviata con gratuito patrocinio, il campione fallimentare è stato comunque versato.
                  c) Quanto al legale nominato dalla curatela con gratuito patrocinio, questo sarà pagato con gratuito patrocinio o se ne dovrà far carico la curatela facendolo anche esso rientrare tra le spese in prededuzione come se si fosse insinuato secondo ex art. 2751 bis n. 2 c.c.?
                  Grazie.

                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  25/01/2016 20:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Tutti i crediti indicati godono della prededuzione e, non essendo sufficiente l'attivo disponibile a soddisfare tutte le prededuzioni, è necessario, come lei giustamente ricorda, effettuare una graduazione tra le stesse.
                  A nostro avviso le spese sub a), che sono quelle sopportate dalla controparte del fallimento e poste a carico di questo soccombente, non sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.; questo, infatti, tutela i crediti dei professionisti che hanno effettuato prestazioni in favore del soggetto poi fallito (come nel caso potrebbe essere l'avvocato incaricato dal fallito per la propria difesa) e non le spese affrontate da un creditore per la realizzazione del suo credito. Queste sono assistite dal privilegio di cui agli artt. 2755 e/o 2770 c.c. in quanto spese relative alla istanza di fallimento, come affermato dalla Cassazione (Cass. 24/05/2000, n. 6787), per la quale, appunto, al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute.
                  Tra le spese di giustizia rientra anche il credito per Contributo Unificato, il pagamento del quale può essere normalmente effettuato presso:

                  gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
                  le banche utilizzando il modello F23
                  le tabaccherie e gli agenti della riscossione, utilizzando il modello per la comunicazione del versamento pdf sul quale mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento.

                  Queste sono le modalità di pagamento in via ordinaria quando, cioè, si inizia il giudizio,; non sappiamo se eguale sistema va seguito nel caso di specie di causa iniziata con gratuito patrocinio e successiva condanna, ma basta informarsi presso la cancelleria delle iscrizioni a ruolo presso il tribunale di competenza.
                  Il legale della curatela, se il fallimento ha ottenuto il gratuito patrocinio, sarà pagato dall'Erario, per la parte che non trova capienza nel fallimento. Questo credito, infatti, per quanto in precedenza detto è assistito dal privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., per cui, nella graduazione tra le prededuzioni, va collocato dopo le spese di giustizia.
                  Zucchetti SG srl
                • Alessio Bertella

                  La Spezia
                  21/07/2016 11:32

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Nel caso di insufficiente realizzo, situazione quasi identica a quelle precedentemente analizzate, preso atto che sono spese di giustizia il campione fallimentare, il compenso al curatore ed il canone per software Fallco, mentre le spese legali liquidata nel corso della procedura sono anch'esse prededucibili ma con il privilegio 2751 bis n.2 e non 2755 - 2770.
                  Se l'attivo realizzato non è sufficiente a pagare integralmente le spese di giustizia
                  sopra elencate(campione, compenso al curatore, fallco), il campione fallimentare ai sensi di legge va pagato per intero oppure in proporzione con le altre spese di giustizia.

                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  21/07/2016 19:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Come abbiamo già detto nella risposta del 20.11.2015 che precede in caso di incapienza va fatta una distribuzione paritetica dell'attivo tra i creditori prededucibili che hanno lo stesso grado all'interno della categoria. Invero, posto che l'art. 111bis richiede che quando l'attivo è insufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni va fatta una graduazione tra queste, si richiamano implicitamente i principi che regolano la graduazione tra i privilegi (anche se limitata all'interno della categoria delle prededuzioni), tra cui quello del primo comma dell'art. 2782 c.c., secondo il quale "I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo". La parte insoddisfatta delle spese di giustizia che possono essere poste a carico dell'Erario, come quelle del campione e del curatore, sarà pagata appunto dall'Erario.
                  Zucchetti SG srl

                • Antonio Gentile

                  Sapri (SA)
                  25/01/2017 20:38

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Buonasera,
                  nel caso di attivo disponibile inferiore al compenso liquidato al curatore, la differenza (compenso liquidato-attivo) è posta a carico dell'Erario in quanto spese di giustizia?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  26/01/2017 19:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Crediamo che bisogna differenziare due ipotesi:
                  1- il maggior importo del compenso rispetto all'attivo disponibile dipende prevalentemente dall'enormità del passivo, per cui la scarsa liquidità residua non è dovuta all'avvenuto pagamento di altri creditori prededucibili bensì alla modestia dell'attivo liquidato. In tal caso il d.m. n. 30 del 2012 nulla dice, o meglio si limita a dire che "il compenso liquidato ai termini degli artt. 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1" ( che riguarda la cessazione dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni), ma non che quando il pagamento è a carico dell'Erario è dovuto al curatore il compenso minimo; questa materia è di competenza del DPR n. 115 del 2002, che però nulla dice sul punto. Ne deduciamo che, determinato il compenso secondo tariffa 8come nel suo caso), lo stesso va pagato con le disponibilità fallimentari e la parte incapiente va posta a carico dell'Erario.
                  2- La scarsa liquidità residua è dovuta all'avvenuto pagamento di altri creditori prededucibili e non alla modestia dell'attivo liquidato sicchè, determinato il compenso in base alle tariffe, non si riesce a pagarlo non perché non vi siano le disponibilità sufficienti, ma perché il curatore ha provveduto a pagamento di altre spese in prededuzione, che non dovevano essere soddisfatte alle scadenze, ma insinuate e graduate con il compenso del curatore, anch'esso in prededuzione, giusto il disposto dell'art. 111bis. Se, in questo caso si seguisse lo stesso criterio di cui in precedenza si farebbe gravare sull'Erario una quota del compenso del curatore che avrebbe potuto essere soddisfatta, in tutto o in parte, con il ricavato fallimentare lasciando impagati altri crediti che però non vanno posti a carico dell'Erario.
                  Zucchetti Sg srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  19/05/2017 13:38

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Buongiorno,
                  vorrei sottoporVi il seguente dubbio.
                  Poiché la società che curo era coinvolta in diversi procedimenti giudiziari, incardinati in altre sedi (o fuori Provincia o fuori Regione), ho chiesto la nomina di un legale, del foro in cui è incardinata la maggior parte di detti giudizi, ammesso con provvedimento del GD al gratuito patrocinio a spese dello stato, la cui opera professionale è consistita prevalentemente in un'attività stragiudiziale di reperimento dei fascicoli, non essendo stato possibile prendere visione mediante istanza di visibilità degli atti relativi ai procedimenti poiché non disponibili in formato elettronico, nonché di studio degli stessi al fine di valutare se occorresse o meno proseguire le azioni legali che la società poi fallita aveva instaurato o in cui era stata convenuta in giudizio.
                  L'attività giudiziale è stata poca, poiché in quasi nessun caso si è ritenuto opportuno riassumere i giudizi, tranne in un uno.
                  L'attivo del fallimento che residuerebbe dopo il pagamento del campione civile consiste in circa €. 600,00.
                  A questo punto, il legale (che vorrebbe presentarmi 2 distinte note spese) potrebbe presentarmi invece un'unica nota spese, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, che verrà in parte pagata dal fallimento fino a concorrenza delle somme disponibili, in parte a carico dell'erario?
                  Mi è stato però detto che il compenso del legale, quale spesa prededucibile, deve essere calcolato ed incluso nel campione civile, che andrò a pagare per le spese anticipate dall'erario.
                  E'corretto questo modo di procedere?
                  Se così fosse, premesso che ho già chiesto con apposita istanza l'autorizzazione al pagamento delle spese prededucibili anticipate dall'erario, se non sbaglio, dovrei chiedere la riapertura del campione, mentre io avevo ritenuto di pagare il campione per le spese anticipate dall'erario e poi di fare istanza al GD per il pagamento in prededuzione del legale:
                  1) autorizzando il prelievo dei fondi della procedura ed emettendo mandato di pagamento con riferimento alla parte di compenso a carico del fallimento;
                  2) chiedendo che emetta decreto di pagamento ex art. 82 DPR 115/01 per la parte di compenso che va posta a carico dell'erario.
                  Tuttavia, mi ponevo il dubbio se sia possibile mettere a carico dell'erario l'attività stragiudiziale e se possa accadere che il compenso del curatore non venga pagato dall'erario per la parte di esso che avrebbe potuto gravare sul fallimento e con il quale è stato invece pagato il legale, della cui opera, ritengo, non avrei potuto fare a meno.
                  Chiedo un Vs. consiglio.
                  Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/05/2017 17:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.


                  La Cassazione, con la sentenza 23 novembre 2011, n. 24723, ha statuito che il patrocinio a spese dello Stato riguarda esclusivamente la difesa in giudizio non potendo coprire anche l'attività stragiudiziale che non sia direttamente collegata allo stesso giudizio. Ciò perché- ha precisato la Corte- l'onere posto a carico dello Stato (e perciò della collettività) è giustificato solo se sia preordinato al soddisfacimento dell'esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nella ipotesi in cui la pretesa del cittadino non abbiente non risulti manifestamente infondata.
                  Il credito del legale per l'attività giudiziaria va quindi pagato, attraverso l'iscrizione a campione civile, dallo Stato, nel mentre lo stesso legale può chiedere al fallimento il compenso per le prestazioni stragiudiziali. Essendo però l'attivo insufficiente a soddisfare l'intero monte dei crediti prededucibili, bisogna fare una graduazione all'interno della categoria (art. 111bis ult. comma); facendo questa graduazione il compenso del curatore è considerato quale spese di giustizia che precede tutte le altre, nel mentre il credito del legale è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui, a quanto capiamo, non verrebbe soddisfatto.
                  Zucchetti Sg srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  19/05/2017 19:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  L'ult. comma dell'art. 111bis l.f. stabilisce che "Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
                  Nel mio caso, le spese in prededuzione sono contributo unificato, spese anticipate dal curatore,compenso del curatore, spese legali difensore della curatela.
                  Quindi, correggettemi se sbaglio, trattandosi tutte di spese prededucibili, dovrei operare una graduazione tra i crediti prededucibili, ponendo al primo posto le spese anticipate dall'erario, quindi a seguire spese anticipate e compenso del curatore (che andrebbero a carico del fallimento per €. 600,00, il resto a carico dell'erario), spese del legale della procedura assistite dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. (che resterebbero quindi insoddisfatte), ovvero distribuendo il poco attivo disponibile in modo proporzionale fra tutti i crediti sopra indicati?

                  Inoltre, volevo capire questo punto.
                  Se io rinunciassi a porre il mio compenso a carico del fallimento quale spesa prededucibile, volendo invece metterlo interamente a carico dell'erario, senza effettuare la graduazione di cui all'art. 111 bis ult. comma LF, al fine di porre il legale in condizione di ricevere un adeguato compenso per l'opera pur prestata, il richio che corro è che poi non mi venga liquidato per la parte che, effettuando la graduazione, mi sarebbe spettata a carico del fallimento?

                  Grazie.

                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  23/05/2017 12:25

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Esatto. Lei deve effettuare una graduazione nell'ambito dei crediti prededucibili; in tale graduazione le prime tre voci sono sullo stesso piano in quanto tutte qualificabili come spese di giustizia, per cui tali crediti, come stabilisce l'art. 2782 c.c., concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. Nella scala dei privilegi il credito per le prestazioni professionali dell'avvocato, assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., segue quelli per le spese di giustizia, per cui va soddisfatto se rimane qualcosa dopo il pagamento dei creditori di grado anteriore.
                  Lei può rinunciare al suo credito per il compenso, ma non può rinunciare al pagamento con le liquidità fallimentari per addossarlo all'Erario, in quanto altererebbe l'ordine dei privilegi e farebbe gravare sullo Stato un costo non dovuto.
                  Zucchetti SG srl
                • Luigi Mazzone

                  Benevento
                  30/06/2023 13:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  chiedo scusa ma in base a quale norma il canone fallco sarebbe individuato tra le spese di giustizia??
                  io riterrei che siano si prededucibili ma senza alcun privilegio in ipotesi di graduazione
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/07/2023 18:35

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Non vi è alcuna norma che qualifichi le spese di giustizia, tranne gli artt. 2755 e 2770 c.c. che si riferiscono alle spese dell'esecuzione e cautelari; neanche il compenso del curatore o del perito trova un suffragio in alcuna norma che qualifichi tali esborsi come spese di giustizia perché per tali si intendono quelle spese prededucibili indispensabili per il funzionamento della procedura. Orbene il fatto che il canone Fallco venga pagato con le liquidità della procedura, come avviene presso tutti i tribunali, vuol dire che si tratta di una spesa della procedura equiparabile a tutte quelle altre sostenute per il funzionamento della stessa; se così non fosse, infatti, si dovrebbe ritenere che il programma Fallco sia uno strumento di ausilio dello studio del curatore, per cui il pagamento sarebbe a suo carico personale e non della procedura.
                  Zucchetti SG srl
    • Elisabetta Casella

      Ghedi (BS)
      10/01/2021 19:34

      Compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

      Nel caso in cui l'unico attivo realizzato derivi dalla vendita di un immobile ipotecato, la cui procedura esecutiva è iniziata precedentemente alla sentenza di fallimento ma l'asta da cui è scaturita l'aggiudicazione è avvenuta in data successiva, le spese di giustizia (compenso curatore, spese per campione, software fallco) posso essere scomputate da tali somme oppure l'intero importo realizzato dall'immobile ipotecato va versata al creditore ipotecario e tutte le spese di giustizia rimangono a carico dell'Erario? In questo secondo caso il compenso del Curatore che verrà corrisposto dall'Erario sarà pari al minimo?
      Vi ringrazio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/01/2021 19:49

        RE: Compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

        Le spese da lei indicate sono tutte prededucibili, per cui prevalgono sulla prelazione ipotecaria. Lei però, per far valere questi crediti nell'esecuzione fondiaria deve intervenire nella stessa, facendosi previamente liquidare il compenso/acconto dal tribunale fallimentare e presentando adeguata documentazione delle spese indicate; in tal modo, in sede esecutiva, saranno pagate, seguendo l'ordine di legge, prima le prededuzioni e poi li crediti ipotecari.
        Zucchetti Sg srl
    • Simone Allodi

      Milano
      03/02/2022 11:13

      RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

      Buongiorno a tutti,
      mi ricollego a questa discussione per porre il seguente quesito:
      ho depositato istanza di liquidazione del compenso in un fallimento sulla base della consueta tabellina con indicazione dei minimi e dei massimi e specificando l'ammontare delle liquidità residue sul conto corrente (che non sarebbero state sufficienti a coprire il compenso liquidato nella misura massima).
      Il Tribunale ha ritenuto comunque di liquidare la tariffa massima, pertanto sul conto corrente al momento della chiusura ci saranno circa 3.000,00 Euro in meno rispetto al compenso complessivo liquidato.
      In questo caso, come mi devo comportare? Devo prelevare il compenso nei limiti di quanto disponibile sul conto corrente rinunciando alla differenza considerato che mi è stato liquidato il compenso massimo?
      Se non ho capito male, infatti, il fallimento va considerato parzialmente incapiente soltanto nel caso in cui le disponibilità residue non coprano neppure il compenso minimo e solo in quel caso può essere posta una parte a carico del fallimento e il resto a carico dell'Erario, corretto? Oppure anche in questo caso posso porre la differenza a carico dell'Erario? In caso affermativo, operativamente come devo procedere?
      Grazie mille
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/02/2022 19:16

        RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

        La questione da lei prospettata di una procedura non completamente priva di attivo, ma con attivo sufficiente a coprire il compenso del curator solo parzialmente è ancora controversa oscillandosi dalla mera applicazione dell'art. 111 bis , ult. comma l. fall.- di modo che, pagate le prededuzione secondo la graduazione fatta all'interno delle stesse, null'altro compete al curatore, il cui residuo compenso non si può addossare all'Erario- all'intervento del patrocinio a spese dell'Erario per la parte non soddisfatta con le liquidità fallimentari. Altri Uffici fanno quella distinzione che noi abbiamo fatto nella risposta che precede del 26.1.2017, differenziando il caso che l'insufficinza dell'attivo sia stata determinata non dal comportamento del curatore, ma ad esempio da imprevista sopravvenienza di passivo prededucibile, dal caso che il curatore abbia provveduto al pagamento nel corso della procedura di altre spese in prededuzione, che non dovevano essere soddisfatte alle scadenze, ma graduate con il compenso del curatore, anch'esso in prededuzione, giusto il disposto dell'art. 111bis. Nel primo caso, appare corretto, una volta determinato il compenso secondo tariffa, che lo stesso venga pagato con le disponibilità fallimentari e che la parte incapiente sia posta a carico dell'Erario; nel secondo caso, invece, non è opportuno l'intervento dello Stato, giacchè, se si seguisse lo stesso criterio precedente, si farebbe gravare sull'Erario una quota del compenso del curatore che avrebbe potuto essere soddisfatta, in tutto o in parte, con il ricavato fallimentare lasciando impagati altri crediti che però non vanno posti a carico dell'Erario.
        Dal 2017 non abbiamo riscontrato apporti significativi sul tema proposto, per cui nal contrasto tuttora esistente, noi continuiamo ad optare per la soluzione differenziata indicata.
        Zucchetti SG srl
        • Cristian Catapano

          PESCARA
          14/04/2022 13:05

          RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

          Vi sottopongo il mio caso.

          Il sottoscritto, quale curatore, ha anticipato spese per trascrizione sentenza fallimento sugli immobili, estrazione visure e certificati, raccomandate, invio pratiche al registro imprese, ecc.
          Tali spese non sono state recuperate dal Curatore.

          L'attivo conseguito è stato interamente utilizzato per il pagamento delle spese scadute prededucibili come segue:
          - canoni Fallco;
          - campione fallimentare;
          - spese cancellazioni pregiudizievoli dopo vendita immobile (attività commissionata a notaio che ha reso parcella comprensiva di spese e compenso);
          - spese e commissioni bancarie di tenuta conto corrente della procedura, direttamente addebitati.
          Le suesposte spese le ho ritenute tutte spese di giustizia e come tali le ho pagate in prededuzione fuori da riparto e graduazione, in quanto dello stesso grado del futuro compenso del curatore e delle spese anticipate dal curatore e, come tali, potendo essere poste ugualmente a carico dello stato per il caso di incapienza.
          Dunque pagamenti effettuati avendo ritenuto di non alterare l'ordine dei privilegi.

          Non ho per contro pagato perito e avvocato della procedura, perché di privilegio di grado inferiore a quanto sopra.

          Un dubbio mi sorge, tuttavia, circa le spese di cancellazione dei gravami, come da fattura pagata al notaio. Al riguardo è vero che è compresa una quota di compenso ma è anche vero che senza quell'attività necessitata non si sarebbe potuto procedere con le cancellazioni imposte dall'art. 108 lf.
          Avendo oggi esaurito le disponibilità del fallimento per le suesposte spese, posso chiedere, con la liquidazione del compenso al curatore, che lo stesso e le spese anticipate vengano poste a carico dell'Erario, motivando sul fatto che le spese pagate erano comunque da porsi a carico dell'erario per il caso di incapienza, quali spese di giustizia?
          Ragionando per quel che sarebbe accaduto per il caso di pagamento secondo riparto e graduazione, sarebbero infatti rimasti impagati (parzialmente) crediti che, quali spese di giustizia, comunque andavano posti a carico dell'erario il quale, dunque, non subisce danno.
          Che ne pensate?
          Grazie per l'attenzione.
          Cordialità.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            15/04/2022 17:32

            RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

            Le voci da lei indicate sono tutte da soddisfare in prededuzione, ma l'ult. comma dell'art. 111 bis l. fall. dispone che quando l'attivo è insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione. Orbene facendo una graduazione tra le voci di credito indicate, è giustificato il suo dubbio circa il compenso del notaio in quanto mentre le altre voci indicate possono tutte rientrare tra le spese di giustizia, quella del notaio, almeno per il compenso, è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2, come quella dell'avvocato e del perito incaricato. Di contro le spese che lei ha anticipato rientrando anch'esse tra le spese di giustizia potevano essere rimborsate insieme alle altre e, in caso di incapienza, le spese di giustizia potevano essere pagate tutte in proporzione.
            Ritualmente, quindi, avrebbe dovuto non pagare i crediti che ha pagato calcolando che l'attivo era, e sarebbe stato, insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, e quindi tenendo conto delle prededuzioni esistenti (tra cui le spese già da lei anticipate) e di quelle future altamente prevedibili (quale il compenso del curatore) avrebbe dovuto fare una graduazione tra le stesse eventualmente soddisfare chi secondo l'ordine trovava capienza oppure attendere la definizione della procedura per soddisfare le prededuzioni, sempre secondo l'ordine della graduazione all'interno di tale categoria.
            La possibilità di addossare all'Erario le spese da lei anticipate non ci sembra molto fattibile in quanto, a norma dell'art. 146 DPR n. 115 del 2002, nella procedura fallimentare sono prenotate a debito soltanto:
            a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
            b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
            c) il contributo unificato;
            d) i diritti di copia.
            e sono anticipate dall'erario:
            a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
            b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
            c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
            d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
            Nel momento in cui lei ha anticipato spese che poteva anticipare l'erario o non ha chiesto la prenotazione a debito, non può, a nostro avviso, farlo ora. In sostanza potrà chiedere il pagamento del compenso all'Erario ma temiamo che non possa recuperare le spese anticipate, fermo restando che i pagamenti già effettuati non sono ripetibili.
            Zucchetti Sg srl
            • Vittoria Mastromarco

              Crotone
              21/10/2022 15:09

              RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

              Alla luce di quanto detto in questa discussione se in una procedura fallimentare e' presente un attivo di 10.000 euro sufficiente per coprire solo campione fallimentare e compenso del curatore, il compenso del CTU che ha valutato gli immobili e quello dell' avvocato che ha concluso le mediazioni grazie alle quali quell attivo si e' realizzato restano insoddisfatti?
              Quale norma impedisce di chiedere che sia posto a carico dell erario, visto che L' attivo non e' sufficiente a coprire i compensi di tutti i professionisti della procedura?
              Vi ringrazio per la risposta.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                21/10/2022 18:15

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                Alla prima domanda la risposta è positiva in quanto nella graduazione da effettuare tra le prededuzioni quanto l'attivo è insufficiente a soddisfarle tutte, il campione fallimentare e il compenso del curatore (cui va aggiunto il canone Fallco) sono spese di giustizia che precedono il privilegio di cui all'art. 2751bia n. 2 c.c., di cui possono godere i crediti del perito e dell'avvocato.
                Per quanto riguarda il perito, questo può rientrare tra le spese a carico dell'Erario di cui all'art. 146 DPR n. 115 del 2002 in quanto il comma terzo di detto articolo stabilisce che "Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tra gli ausiliari del magistrato può essere considerato il tecnico incaricato della stima dei beni fallimentari.
                Tesi non sostenibile per il legale, per il quale l'Erario interviene solo quando la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio.
                Zucchetti SG srl
                • Vittoria Mastromarco

                  Crotone
                  21/10/2022 23:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Grazie per la risposta.
                  In questo caso il legale era già stato ammesso al gratuito, adesso che e' presente attivo ma non sufficiente a coprire tutti i compensi, il gratuito deve essere revocato e quindi il legale resterà insoddisfatto?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/10/2022 17:46

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  No, perché le disponibilità esistenti non permettono di far fronte alle spese del giudizio, per il quale il fallimento era stato ammesso al gratuito patrocinio, per cui opera ancora il gratuito patrocinio
                  Zucchetti SG srl
                • Vittoria Mastromarco

                  Crotone
                  24/10/2022 17:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso curatore nel caso di presumibile insufficiente realizzo.

                  Grazie per le risposte.
                  Buona serata