Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

COMPENSAZIONE CREDITI ANTE PROCEDURA CON DEBITI ENDO-FALLIMENTARI

  • Monica Montanari

    PESARO (PU)
    02/04/2021 09:06

    COMPENSAZIONE CREDITI ANTE PROCEDURA CON DEBITI ENDO-FALLIMENTARI

    Buongiorno,
    sono curatore in un fallimento dove è stato aggiudicato l'unico bene immobile a seguito di procedura competitiva.
    al momento del rogito si valorizzerà un'iva a debito di circa 400.000 euro.

    La procedura vanta crediti tributari di vario genere (ires per € 2.000, irap per € 5.000,00, ritenute per € 2.000 e iva per € 291.774) sorti prima della dichiarazione di fallimento, e circa 2.000 euro di iva endo-fallimentare.

    E' possibile utilizzare questi crediti certi ed esigibili in compensazione verticale e orizzontale per saldare l'iva a debito sorta a seguito della vendita del bene all'interno della procedura fallimentare? così da non dover chiedere questi importi a rimborso, e velocizzando il recupero degli stessi a favore della massa fallimentare.

    Faccio presente che la contabilità è stata sempre tenuta correttamente, e non ci sono carichi pendenti all'agenzia entrate; l'unico debito che ha la fallita verso l'erario è iscritto correttamente a stato passivo ed è di modico valore (500 euro).

    Ringrazio anticipatamente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/04/2021 15:31

      RE: COMPENSAZIONE CREDITI ANTE PROCEDURA CON DEBITI ENDO-FALLIMENTARI

      L'utilizzo dei crediti in compensazione in corso di procedura segue le regole ordinarie (eventuale avvenuta presentazione della dichiarazione, eventuale visto di conformità, presentazione tramite Entratel, ...).

      Per i crediti verso l'Erario il rischio, nel caso in esame come in tutti gli altri, deriva dal fatto che i crediti con "causa genetica" anteriore al fallimento si compensano, ex art. 56 l.fall., con ogni eventuale debito nei confronti dell'Erario parimenti ante fallimento, anche se non ammesso al passivo e anche se emerso successivamente.

      Fino a quando non sono decorsi i termini per eventuali accertamenti relativi agli anni ante procedura c'è il teorico rischio che in sede di accertamento o liquidazione di imposte emergano quindi debiti fiscali che riducano o azzerino i crediti; se ciò avvenisse, il Curatore si troverebbe ad aver utilizzato in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti.

      Ciò non toglie che il Curatore possa decidere di correre tale rischio, in una sua valutazione soggettiva basata evidentemente anche sull'esame del regolare andamento della gestione e degli adempimenti fiscali da parte dell'impresa fallita.