Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rinuncia liquidazione per procedura vecchio rito.

  • Paolo Di Maio

    Apricena (FG)
    27/06/2018 12:34

    Rinuncia liquidazione per procedura vecchio rito.

    Salve,
    la situazione è la seguente.
    Fallimento vecchio rito.
    Unici beni acquisiti alla massa sono quote pari ad 1/6 di due box e un appartamento per un valore catastale totale pari ad € 13.000 ed un valore sulla base delle quotazioni OMI pari ad € 30.000.
    Non è stata redatta alcuna stima per insufficienza di fondi liquidi fallimentari.
    Comitato dei creditori non costituito.
    Alla luce di quanto descritto, ritenuto improbabile il fruttuoso esito di esperimenti di vendita, si chiede se è possibile rinunciare all'attività di liquidazione dei beni poiché manifestamente non conveniente per la procedura, secondo quanto disposto dall'art. 140 ter L.F. (previsto per il nuovo rito).
    Grazie mille.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/06/2018 19:26

      RE: Rinuncia liquidazione per procedura vecchio rito.

      L'art. 104ter, comma ottavo, non è applicabile alle procedure vecchio rito, ossia pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del 2006, per cui bisognerebbe procedere a successive vendite fino a trovare un interessato, a meno che gli organi fallimentari, pur nella consapevolezza della non applicabilità della norma citata, non intendano utilizzarla egualmente per chiudere vicende insolubili diversamente. Noi sconsigliamo questa pratica, salvo che la non convenienza della conservazione e della vendita dei beni sia talmente evidente che nessuno un domani possa addebitare al curatore di aver danneggiato la massa con una dismissione non prevista dalla legge.
      Zucchetti SG srl