Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Riscossione somme della procedura esecutiva ante fallimento

  • Felice Grande

    vietri di potenza (PZ)
    18/04/2022 08:47

    Riscossione somme della procedura esecutiva ante fallimento

    Fallimento di SNC e di tre soci illimitatamente responsabili.
    Prima della dichiarazione di fallimento il capannone industriale di proprietà della società era soggetto a esecuzione immobiliare con nomina del custode e delegato alla vendita.
    Il professionista incaricato alla vendita aveva riscosso le spese di esecuzione che in seguito alla richiesta di questa curatela di improcedibilità del procedimento pendente la delegata alla vendita versava a questa curatela la somma riscossa di € 11.713,00 e presentava parcella per le operazioni svolte come custode e delegato di € 4.950,00.
    Domanda: la parcella al professionista può essere liquidata in prededuzione oppure deve fare domanda di insinuazione al passivo?
    l'importo riscosso o il residuo dopo la liquidazione della parcella deve sommarsi all'attivo immobiliare o all'attivo mobiliare?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/04/2022 17:20

      RE: Riscossione somme della procedura esecutiva ante fallimento

      Nell'esecuzione individuale non esistono le prededuzioni e le spese delle procedura, che a norma dell'art. 95 cpc sono a carico dell'esecutato, vengono anticipate dal creitore pignorante il quale gode del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. 8se esecuzione mobiliare) o di cui all'art. 2770 c.c. (se esecuzione immobiliare) che occupa il primo posto nella graduatoria e prevale sulle ipoteche, in modo da assicurare a chi ha sostenuto l'esborso il rimborso ove quell'attività si sia rilevata utile nell'interesse dei ci creditori. Le spese non anticipate dal creditore, come quelle del delegato e del custode, vengono poste sullo stesso piano in quanto anch'esse spese di giustizia rientranti nella previsione degli articoli citati, e questo spiega perché vengono pagate con il ricavato della vendita prima di tutti gli altri creditori in quanto crediti assistiti dal privilegio più elevato e non perché prededucibili.
      Questo meccanismo si riproduce anche nel caso il debitore venga dichiarato fallito ove il curatore non subentri nella esecuzione in corso, per cui l'esecuzione individuale in corso diventa improcedibile per il divieto di cui all'art. 51 l. fall., come è accaduto, appunto nel caso. Pertanto i creditori che godevano nell'esecuzione individuale del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. (nella specie si trattava di esecuzione immobiliare) potranno far valere il loro credito concorsuale con il relativo privilegio nel fallimento mediante lo strumento della insinuazione al passivo.
      Il fatto che nel caso il ricavato della vendita non sia stato assegnato al creditore ma al fallimento può far pensare che le spese in questione siano state sostenute in funzione del fallimento, tali da assurgere a prededucibili nel fallimento successivo? E' difficile dare una risposta sicura; a nostro avviso la risposta è negativa in quanto l'utilità del pignoramento per i creditori è concetto già implicito al privilegio di cui all'art. 2770 c.c. e l'attribuzione del ricavato della esecuzione alla curatela e non al creditore procedente è dipesa dalla improcedibilità dell'azione esecutiva.
      Trattandosi di esecuzione avente ad oggetto un capannone industriale si tratta (rectius, si trattava) di esecuzione immobiliare per cui il ricavato della vendita confluisce tra i ricavi immobiliari.
      Zucchetti Sg srl