Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

beni mobili da inventariare

  • Silvio Paolo Magnanego

    Roma
    22/02/2019 17:29

    beni mobili da inventariare

    Buonasera e grazie in anticipo per la risposta.
    Con l'apertura del fallimento il Curatore prende in custodia i beni del
    fallito; li inventaria ed, eventualmente, appone i sigilli.
    Per effetto della lettura combinata degli art. 84 e ss. L.fall. tali
    operazioni riguardano anche i beni che non siano chiaramente
    riconducibili a terzi.
    I beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali
    chiaramente riconoscibili, infatti, possono essere esclusi
    dall'inventario (art. 87bis, 2° co., L.Fall.) e, se sono comunque
    inclusi, di fronte all'istanza del terzo che li rivendichi facendo
    valere "la chiara riconoscibilità" dei suoi diritti, possono essere
    restituiti con decreto del G.D. (art. 25 L.Fall.), con il consenso del
    Curatore e del Comitato dei creditori.
    Per i beni non chiaramente riconducibili a terzi, ma anzi
    ragionevolmente riconducibili al fallito, il Curatore deve procedere
    all'inventario al fine di inserirli nella procedura liquidativa
    (eventualmente anticipata, in caso di beni deteriorabili o velocemente
    deprezzabili, con le forme di cui all'art. 758 c.p.c.).
    Nel contesto della procedura, il terzo che rivendichi la proprietà di
    tali beni può essere tutelato soltanto (Cass. 9804/2000) con l'azione di
    rivendicazione e restituzione ex art. 103 L.Fall. (con regime probatorio
    definito dall'art. 621 c.p.c.)
    Posto che con la vendita fallimentare dei beni, l'acquirente dovrebbe
    essere comunque tutelato (nel senso che dovrebbe far salvo il proprio
    acquisto, con l'acquisto del possesso dei beni, ai sensi dell'art. 1153
    c.c.), ci si deve chiedere cosa possa fare il terzo che assuma di essere
    (stato) il vero proprietario dei beni venduti dal fallimento.
    Può agire contro il Curatore, facendo valere un'ipotesi di
    responsabilità extracontrattuale (entro 5 anni dalla vendita, che è il
    momento in cui è maturato l'ipotetico danno)?
    Come può tutelarsi il Curatore in una situazione del genere, visto che è
    stretto fra l'obbligo di inventariare i beni che non appaiano
    chiaramente di terzi ed il rischio che poi, finita la procedura,
    qualcuno, dichiarandosi proprietario di tali beni (e dimostrandolo), gli
    faccia causa?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2019 20:39

      RE: beni mobili da inventariare

      A norma del primo comma dell'art. 38 l.f., "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico", per cui la responsabilità di tale organo, sia ai fini (disciplinari) della revoca che ai fini civilistici risarcitori può derivare solo dall'accertamento che il curatore si sia comportato senza la diligenza richiesta con riguardo alla natura dell'attività esercitata secondo lo schema della responsabilità professionale di cui all'art. 1176 c.c.
      Vediamo allora come deve comportarsi il curatore nella fase iniziale in ordine ai beni mobili (va sottolineato perché le regole non sono simili per i beni immobili). Orbene il curatore previa apposizione dei sigilli o anche omessi gli stessi, è tenuto ad inventariare i beni mobili che trova presso la sede dell'impresa o presso la casa del fallito; i terzi che vantino diritti su tali beni possono esercitare l'azione di rivendica e restituzione, le cui modalità sono in parte individuate dall'art. 103 legge fall.. In via eccezionale derogatoria a tale sistema, il curatore, a norma dell'art. 87bis può non inventariare i beni mobili che sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili, ma questa non è una opzione liberamente attribuita al curatore, in quanto in primo luogo è necessaria una istanza della parte interessata e poi è il giudice che, previo consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato, dispone la restituzione dei beni a chi sembra essere chiaramente titolare degli stessi. .
      Alla luce di tanto, nessun addebito può quindi essere fatto al curatore per non aver restituito i beni che si trovano in dette condizioni ai terzi titolari, qualora costoro non ne abbia fatta richiesta; in mancanza di tale istanza di restituzione diretta in deroga alla domanda di rivendica, il curatore non può fare altro che inventariare i beni e acquisirli all'attivo, anche se , a suo parare, sono chiaramente di proprietà di terzi..
      Una volta acquisti detti beni mobili all'attivo, mediante la inventariazione degli stessi, il curatore ne assume la disponibilità e la custodia; indi deve inviare l'avviso di cui all'art. 92 ai titolari di diritti reali o personali su detti beni mobili e deve predisporre il programma di liquidazione indicando le modalità di vendita, ovviamente nell'ipotesi che i beni in questione non siano rivendicati da terzi o comunque non sia accolta una tale domanda, posto che, di regola, la liquidazione dei beni fallimentari può iniziare dopo l'approvazione di detto programma.
      Tuttavia il comma settimo dell'art. 104ter stabilisce che anche "prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori", il che significa che il curatore in caso di urgenza, il cui prototipo è dato dalla presenza di beni deteriorabili, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere anticipatamente, senza cioè attendere l'approvazione del programma di liquidazione, a liquidare quei beni per i quali il ritardo sarebbe dannoso per i creditori, sentito il comitato dei creditori "se già nominato" (da notare che nell'art. 87bis, non solo è chiesto il consenso del comitato ma si precisa "anche provvisoriamente nominato").
      Pertanto il curatore, se, come pare di aver capito, ha liquidato i beni deteriorabili prima dell'approvazione del programma di liquidazione ha fatto il suo dovere e si è comportato secondo legge, ove, ovviamente abbia avuto l'autorizzazione del giudice delegato a farlo, come prescrive l'art. 104ter, co. 7, sopra richiamato.
      Una volta venduti i beni regolarmente, il terzo titolare poteva far valere nel fallimento il credito per il controvalore da corrispondere in prededuzione, a norma dell'art. 103, co. 1 legge fall.. Se il terzo non ha fatto una tale domanda, non può pretendere nulla dal fallimento né dal curatore che ha agito correttamente, e neanche dal terzo acquirente dal fallimento trattandosi di beni mobili per i quali opera il principio di cui all'art. 1153 c.c.
      Zucchetti Sg srl .