Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Procedimento di divisione e fallimento

  • Antonella Di Lena

    TERMOLI (CB)
    07/06/2021 18:35

    Procedimento di divisione e fallimento

    Buonasera, avrei bisogno di un vostro aiuto.
    Sono stata nominata curatore di un fallimento di una SNC e dei soci.
    Il Socio (A) è proprietario al 50% con il coniuge (non fallito) in regime di separazione legale di un bene immobile. (Immobile su cui grava ipoteca di primo grado a garanzia di un mutuo acceso dalla società fallita. La banca è regolarmente insinuata al passivo del fallimento per il debito residuo).
    Il Socio (B) è proprietario al 50% con il coniuge (non fallito) in regime di comunione legale di un bene immobile. (Immobile su cui grava ipoteca di primo grado a garanzia di un mutuo acceso da entrambi i coniugi. La Banca regolarmente insinuata al passivo del fallimento ha successivamente ceduto il credito ad una società anch'essa insinuata regolarmente al passivo.)
    Il GD mi ha autorizzato a promuovere il giudizio di divisione per procedere alla vendita dei beni.
    Nell'ambito del procedimento di divisione da me proposto sono intervenuti: la Banca, la società cessionaria del credito per l'immobile del socio (B) e i rispettivi coniugi dei soci falliti.
    Il giudice del procedimento di divisione ha nominato la sottoscritta professionista delegato alla vendita richiamando nell'ordinanza le norme applicabili alle esecuzioni. Devo procedere alla richiesta di compenso per l'attività di professionista delegato oppure rientra nel compenso del curatore?
    Per quanto riguarda la distribuzione delle somme ai creditori ritengo di dover procedere nel seguente modo: per il ricavato dalla vendita dell'immobile del socio (B) attribuisco al fallimento solo il 50% relativo alla quota del socio fallito e la restante quota (del coniuge non fallito) alla società cessionaria intervenuta nella divisione; per il ricavato dalla vendita dell'immobile del socio (A) attribuisco tutto al fallimento in quanto sull'immobile insiste ipoteca di I grado a garanzia di un mutuo acceso dalla società fallita. È corretta questa modalità di operare oppure la quota del coniuge non fallito deve essere attribuita alla banca già nell'ambito della procedura di divisione e non nel fallimento?
    In sede di precisazione del credito la società cessionaria e la banca hanno richiesto in prededuzione le spese legali sostenute nell'ambito del procedimento di divisione. Come vanno considerate nell'ambito del riparto?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/06/2021 19:53

      RE: Procedimento di divisione e fallimento

      Preso atto delle scelte fatte, dobbiamo dedurre che lei, curatore del fallimento della snc e dei soci A e B è stata nominata delegata alla vendita nell'ambito del giudizio di divisione, presumibilmente sulla constatazione della impossibilità di una divisione materiale dei beni, per cui muoviamo da queste premesse, altrimenti la raffigurazione dei fatti da lei esposta diventa poco chiara.
      Bene del socio A. Questi è proprietario al 50% con il coniuge (non fallito) in regime di separazione legale di un bene immobile, su cui grava ipoteca di primo grado a garanzia di un mutuo acceso dalla società fallita. Il socio A, quindi ha concesso ipoteca sulla propria quota del 50% di un immobile in comproprietà con la moglie a garanzia dei un debito della società, del quale comunque risponde come socio (indipendentemente dal fatto che sia anche coobbligato nel mutuo). Non ci dice il ruolo del coniuge di A comproprietario e cioè se questi è estraneo alla vicenda oppure ha dato ipoteca anche lei sulla propria quota a garanzia del debito della snc (di cui non è socia, altrimenti sarebbe stata dichiarata fallita anche lei) o addirittura è coobbligata. individuare quale sia il ruolo del coniuge di A è importante ai fini del quesito che lei pone. Invero, il dato sicuro è che lei quo acquisire all'attivo del fallimento A il ricavato netto del 50% dell'immobile in comproprietà per provvedere poi al pagamento del creditore ipotecario. Quanto alla quota del coniuge di A, tale quota va attribuita a lei, se è non è coobbligata né ha dato ipoteca per il debito della società, altrimenti, si ricorrono queste condizioni, va acquista all'attivo della società fallita per provvedere al pagamento del creditore ipotecario.
      Bene del socio B. Questi è proprietario al 50% con il coniuge (non fallito) in regime di comunione legale di un bene immobile, cui grava ipoteca di primo grado a garanzia di un mutuo acceso da entrambi i coniugi. La Banca regolarmente insinuata al passivo del fallimento ha successivamente ceduto il credito ad una società anch'essa insinuata regolarmente al passivo.
      I due elementi di novità rispetto al caso precedente: il regime di comunione ela cessione del credito dalla banca n. 1 alla banca n. 2, non creano differenze sostanziali rispetto alla precedente fattispecie in quanto la comunione legale si è sciolta a seguito del fallimento di uno dei coniugi (art. 191 c.c.) e si è tramutata in comproprietà e la cessione del credito nulla cambia, posto che lo stesso si è trasferito con le relative garanzie e preferenze (art. 1263 c.c.). Rispetto alla situazione del socio A, qui, invece, è chiaro anche il coinvolgimento del coniuge del socio B, giacchè lei ci dice che il muto è stato acceso da entrambi coniugi i quali quindi rispondono in solido per un debito proprio. Di conseguenza è corretta la soluzione da lei proposta, nel senso che acquisisce la metà del ricavato netto all'attivo del socio B da destinare al pagamento del creditore ipotecario cessionario e l'altra metà va assegnata sempre a costui.
      Quanto al compenso, lei è stata nominata delegata alla vendita nell'ambito di un giudizio per divisione; il compenso del delegato dovrebbe essere assorbito in quello del curatore, in quanto ha svolto l'attività liquidatoria e ripartitoria tipica del curatore, ma lei ha proceduto anche alla vendita delle quote di soggetti non falliti e alla distribuzione dell'intero ricavato, per cui riteniamo che dovrebbe essere corrisposto un compenso suppletivo per tale attività.
      Zucchetti Sg srl,
      • Antonella Di Lena

        TERMOLI (CB)
        29/06/2021 18:10

        RE: RE: Procedimento di divisione e fallimento

        Buonasera, grazie per la risposta. Preciso che il coniuge del socio A ha dato ipoteca sulla propria quota a garanzia del debito della snc. Pertanto acquisisco al fallimento il 100% del ricavato del bene. Considerato che quindi non devo procedere alla richiesta del compenso come professionista delegato devo predisporre il piano di distribuzione delle somme. In qualità di professionista delegato/curatore ho anticipato dal conto del fallimento le spese per la pubblicità e le spese per la cancellazione dei gravami. Il legale della società cessionaria intervenuta nella divisione (creditore coniuge socio B) in sede di precisazione del credito richiede in prededuzione le spese per l'onorario e per il contributo unificato sostenute per il giudizio divisionale. Precisamente la situazione per il bene del socio B è questa: ricavato vendita € 18.000,00. Spese per la pubblicità € 600 , spese per la cancellazione dei gravami € 400,00. Fattura del legale € 14.000,00. Ritengo di dover attribuire 8.500 al fallimento e 8.500 alla società non considerando le spese legali che verranno gestite nell'ambito dei rapporti tra le parti. Preciso che la curatela ha già liquidato a proprio esclusivo carico le spese del proprio legale che ha curato il processo di divisione .E' corretta questa interpretazione?.
        • Antonella Di Lena

          TERMOLI (CB)
          29/06/2021 18:31

          RE: RE: RE: Procedimento di divisione e fallimento

          A rettifica di quanto scritto sopra, avendo il curatore anticipato le spese, la somma spettante al fallimento sarà pari a € 9.000 per tenere conto degli anticipi effettuati La somma spettante alla società cessionaria ammonta a € 8.000.
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            30/06/2021 19:36

            RE: RE: RE: RE: Procedimento di divisione e fallimento

            Esatto quanto alla posizione del socio A.
            Quanto a quella del socio B, dovendo attribuire la metà del ricavato netto della vendita al socio B fallito e meta al creditore della moglie, lei quale delegato, deve calcolare l'importo lordo ricavato, da cui detrarre le spese dell'esecuzione e del giudizio di divisione, e poi dividere il netto che residua.
            Zucchetti Sg srl
            • Antonella Di Lena

              TERMOLI (CB)
              01/07/2021 10:28

              RE: RE: RE: RE: RE: Procedimento di divisione e fallimento

              Buongiorno,
              grazie per la risposta. Non è chiaro però il trattamento da riservare alle spese del legale del creditore intervenuto. Devo considerarle in prededuzione e per la liquidazione e la quantificazione di tali spese è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice ? Grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                01/07/2021 18:56

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Procedimento di divisione e fallimento

                Lei parla di creditore intervenuto, ma riteniamo voglia dire il creditore procedente, visto che non si è mai parlato di intervento di altri creditori nell'esecuzione. Orbene le spese legali del creditore procedente sono come le altre spese, in quanto quel creditore ha pagato o deve pagare il legale che lo ha assistito nell'esecuzione, per cui le spese legali, come tutte le altre spese riguardanti l'esecuzione, vanno considerate quali spese di giustizia da detrarre dal ricavato.
                Quanto alla quantificazione, se sorge contestazione 8ad esempio lei le ritiene eccessive) le spese dovranno essere liquidate dal giudice della divisione.
                Zucchetti Sg srl