Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Azioni Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa

  • Paolo Gaini

    San Giovanni Teatino (CH)
    03/10/2017 17:12

    Azioni Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa

    Problema: Eliminare dall'attivo patrimoniale i titoli azionari Vento Banca SpA in liquidazione coatta amministrativa (beni mobili registrati).
    E' opportuno una breve storia all'origine della situazione attuale:
    -La società fallita è entrata nella piena disponibilità del titolo azionario (nr.4970 azioni) nel mese di ottobre 2015, dopo un'azione giudiziaria di recupero, quando i titoli azionari non erano più liberamente trasferibili sul mercato e avevano perduto buona parte del proprio valore a causa di una crisi dell'istituto (con intervento della Banca d'Italia);
    -In seguito è intervenuto lo Stato per salvare la banca con il "fondo salva-banche Atlante" divenendo socio di maggioranza: il valore unitario della singola azione scendeva ad euro 0,10;
    -Nel mese di maggio 2017, vista l'impossibilità di cedere le azioni e vista la necessità di toglierle dall'attivo patrimoniale, è stato proposto anche ai creditori insinuatisi nello stato passivo di acquistare le azioni: nessuno ha manifestato interesse all'operazione;
    -Il D.L. 99 del 25.06.2017 ha disposto la cessione del ramo d'azienda in bonis di Veneto Banca (ed anche Banca Pop. Vicenza) a Intesa San Paolo prevedendo all'art.3 che "restano in ogni caso esclusi dalla cessione i debiti bancari nei confronti dei propri azionisti": pertanto la curatela è rimasta proprietaria di nr. 4970 azioni del valore complessivo di euro zero (come risulta anche dall'ultimo estratto del conto deposito titoli).
    La mia domanda è: come sono eliminabili questi titoli azionari dall'attivo patrimoniale non essendo cedibili (nessuno è interessato a comprarli) ma essendo beni mobili registrati? Questa situazione impedisce la chiusura della procedura, con dei tempi prevedibili di chiusura della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca SpA estremamente lunghi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2017 20:10

      RE: Azioni Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa

      L'unica via per dismettere un bene di qualsiasi tipo (mobile o immobile o mobile registrato, materiale o immateriale) acquisito all'attivo fallimentare è il ricorso alla procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l.f, potendosi, nel caso, agevolmente dimostrare che l'attività di liquidazione è manifestamente non conveniente per i motivi da lei accennati.
      Zucchetti Sg srl
      • Paolo Gaini

        San Giovanni Teatino (CH)
        04/10/2017 10:24

        RE: RE: Azioni Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa

        L'art.104ter l.f. comma 8 prevede che "il curatore...può...rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente" ma nel caso di specie il bene oggetto di rinuncia è una azione nominativa dematerializzata (e quindi non un certificato fisico) registrata con codice universale ISIN IT000428463 essendo una partecipazione azionaria in un istituto di credito ad oggi in liquidazione coatta amministrativa: propria questa caratteristica della partecipazione comporterà l'esistenza sempre fino alla chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della registrazione del titolo (si consideri che una procedura come quella può durata anche oltre un decennio).
        Lo stesso art.104ter lf c.8 continua dicendo "in questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali...possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore": i creditori nel caso in specie (come detto nel quesito) sono già stati invitati ad acquistare i titoli ma nessuno ha manifestato alcun interesse (non hanno nemmeno risposto alla pec).
        In questo caso qual'è la strada che dovrei seguire nel dettaglio attenendomi alle vostre direttive?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/10/2017 20:10

          RE: RE: RE: Azioni Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa

          Non vediamo ostacoli ad applicare la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104 ter anche ai beni immateriali, quali le azioni societarie, che rientrano nel patrimonio della società fallita. Lei, quale curatore del fallimento di detta società, può acquisire o ha già acquisito la disponibilità del patrimonio di questa, nel quale sono compresi anche i beni immateriali che ora potrebbe dismettere, per cui il fatto che le azioni in questione rappresentino la partecipazione in una società ammessa alla liquidazione coatta è , ai fini dell'applicazione dell'art. 104ter, co. 8, del tutto irrilevante, dato che la non acquisizione o la dismissione di dette azioni fa non apprendere all'attivo fallimentare (nel primo caso) o fa rientrare (nel secondo) le stesse nella disponibilità della società fallita con la conseguenza che le stesse non hanno mai fatto parte o non fanno più parte del patrimonio fallimentare che lei deve liquidare.
          Proprio per questo effetto che produce la dismissione, i creditori della società- che non possono promuovere azioni esecutive sui beni dell'attivo fallimentare, per il divieto di cui all'art. 51- possono, invece "iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore". E' probabile che nessun creditori prenda iniziative del genere dato il valore irrisorio delle azioni, ma questa è la previsione di legge, perfettamente conforme al principio che uil divieto di cui all'art. 51 opera solo per i beni acquisiti all'attivo fallimentare, ma che soffre di una indubbia incongruenza perché se il curatore dismette un bene, di qualunque natura esso sia, perché non è conveniente la liquidazione, è del tutto evidente che, salvo errori di valutazione o fatti sopravvenuti, anche i creditori, recuperato il loro diritto ad agire, si guarderanno bene dall'iniziare un'azione esecutiva su un bene che già è stato ritenuto di così poco valore e interesse da giustificarne la dismissione da parte del curatore.
          Il vero problema non è tanto questo quanto il fatto che, quando il fallito è una società, la chiusura del fallimento dovrebbe portare alla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 118 l.fall.), sebbene sia ancora proprietaria di beni, che potrebbero essere anche immobili o mobili registrati o azioni societarie, ecc. E' probabile che in questi casi non si possa disporre la cancellazione, ma questo è un altro problema che solo indirettamente si collega a quello da lei posto.
          Per la dismissione basta seguire le disposizione del più volte citato ottavo comma dell'art. 104ter, ossia chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori e, una volta ottenuta questa, avvertire i creditori; inoltre deve fare al contrario tutte le operazioni che sono state fatte per acquisire la disponibilità delle azioni. Se non ha ancora acquisito formalmente le stesse, il discorso non cambia perché la citata norma fallimentare, come detto, prevede, oltre alla dismissione di un bene acquisto all'attivo, anche la rinuncia all'acquisizione, nel qual caso crediamo sia sufficiente compiere gli adempimenti indicati dall'art. 104ter perché si tratta solo di far sapere ai creditori che un bene, facente parte del patrimonio del fallito, non è stato acquisito all'attivo fallimentare per cui essi creditori possono agire esecutivamente sullo stesso.
          Zucchetti SG srl
          • Monica Casagrande

            BELLUNO
            11/05/2018 12:04

            RE: RE: RE: RE: Azioni Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa

            Salve, intervengo per chiedere un chiarimento.
            Mi trovo in situazione simile ovvero con una società fallita che risulta titolare di n. 100 azioni dell'exPop. di Vicenza che dal rendiconto titoli risultano di valore azzerato.
            La referente della banca (ora intesa San Paolo) alla quale mi ero rivolta per avere informazioni sul valore dei titoli e sulla loro trasferibilità, preannunciandole la mia intenzione di non acquisire al fallimento il deposito titoli, sostiene e mi scrive che per procedere alla chiusura del conto corrente con "saldo zero" (migrato dalla exPop. di Vicenza) collegato al deposito titoli della fallita, è necessario trasferire prima le azioni, presso un altro deposito titoli da attivare appositamente nell'istituto di credito ove è stato acceso il nuovo conto corrente della procedura fallimentare. Il tutto con non meglio precisati costi.
            Dopo aver letto la discussione di cui sopra, resto convinta del fatto di non acquisire, previo parere del CDC, il deposito titoli e di darne comunicazione ai creditori, ritenendo che il conto corrente a suo tempo intestato alla società in bonis (fallita) debba già considerarsi sciolto ex art. 78 LF.
            E' corretto?
            Vi ringrazio, sin d'ora, per l'aiuto.

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              14/05/2018 19:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Azioni Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa

              Il conto intestato al fallito si è già sciolto automaticamente ai sensi dell'art. 78 l.f., per cui il trasferimento dei titoli dovrebbe avvenire indicando come conto di appoggio della curatela e tale trasferimento non dovrebbe costare nulla; tuttavia, questo non le impedisce di dismettere i titoli, come abbiamo detto più ampiamente nel risposte che precedono, utilizzando la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter. l.f. dato il notorio basso valore degli stessi e la difficoltà a trovare un acquirente.
              Zucchetti SG srl