Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Decreto Trasferimento - cancellazione trascrizioni

  • Stefano Sacchi

    Milano
    19/02/2019 15:00

    Decreto Trasferimento - cancellazione trascrizioni

    Buongiorno
    il notaio ha inviato alla conservatoria di Trapani il decreto di trasferimento firmato dal GD in seguito ad aggiudicazione in una vendita fallimentare, per procedere alla cancelalzione di alcune trascrizioni (ipoteche).
    La conservatore di TYrapani si rifiuta di procedre alle trascrizioni con la seguente motivazione:" il provvedimento non è munito di attestazione di mancata opposizione ai fini delle cancellazioni richieste (art. 2668 e 2884 Cod. Civ.)
    A mio parere sono attestazioni richieset per le esecuzioni immobiliari ma non hanno senso nelle vendite fallimentari.
    Chiedo il vostro parere e consiglio su come interloquire con la conservatoria ...
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/02/2019 20:39

      RE: Decreto Trasferimento - cancellazione trascrizioni

      Il conservatore si è evidentemente ispirato a Trib. Lucca 20/07/2017, per il quale "È legittimo il rifiuto del conservatore dei registri immobiliari di eseguire l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento o dell'iscrizione ipotecaria contenuto nel decreto di trasferimento, qualora non sia decorso il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale decreto ovvero l'opposizione proposta sia ancora pendente".
      L'estensione di tale principio alle vendite fallimentari e ai decreti di cancellazione emesi dal giudice delegato è abbastanza forzata in quanto è difficile vendere in questa sede un terzo interessato a proporre opposizione al decreto, ma non può escludersi che il decreto ex art. 108, co. 2 l.f. possa essere impugnato ex art. 26 l.f., per cui, a voler essere rigorosi, la tesi del conservatore non è da considerare infondata.
      Che fare?
      Escluso, per quanto detto sopra il reclamo avverso il rifiuto del conservatore ex art. 2888 c.c., il cancelliere potrebbe rilasciare la documentazione che dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento sono decorsi dieci giorni e nessun reclamo è stato proposto, oppure, se neanche il cancelliere se la sente, attendere il termine massimo di 90 giorni dal deposito del provvedimento, dopo di che il cancelliere non può rifiutare l'attestazione di mancata impugnazione (ove, ovviamente, questo corrisponda al vero), e il conservatore non può rifiutare la cancellazione.
      Zucchetti SG srl