Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

OGGETTO: Compensi liquidati dal Tribunale in primo grado afferenti prestazioni professionali effettuate in data ante fal...

  • Vilma Maurizio

    CAVALLINO - TREPORTI (VE)
    14/07/2021 11:11

    OGGETTO: Compensi liquidati dal Tribunale in primo grado afferenti prestazioni professionali effettuate in data ante fallimento (distinguo tra: crediti ante fallimento in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e post in prededuzione chirografaria).

    Buongiorno, ricollegandoci al quesito posto il 22.04.2021 in merito ai compensi chiesti in prededuzione dai legali di parte avversa ed appurato che detti compensi vanno riconosciuti in prededuzione in via chirografaria, ci si chiede se, stante l'istanza di insinuazione al passivo avanzata dai predetti professionisti, parte dei compensi afferenti il periodo ante data dichiarazione di fallimento (azione di responsabilità intrapresa ante data fallimento dal nuovo Amministratore nei confronti del precedente e dei componenti il collegio sindacale) debbano essere riconosciuti quali crediti in privilegio – ex art. 2751 bis n. 2 c.c, compresa iva e cassa previdenza, e non quali crediti prededucibili in via chirografaria.
    Si ritiene importante questa distinzione in quanto il realizzo delle attività fallimentari non consentono il pagamento totale di tutti i crediti prededucibili in via privilegiata e quelli in via chirografaria come correttamente da voi puntualizzato in risposta al suindicato quesito 22.04.2021.
    Al riguardo precisasi che la Sentenza del Tribunale non fa una distinzione tra compensi per attività professionale ante e post fallimento.
    In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente e cordialmente si saluta. Vilma Maurizio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/07/2021 18:44

      RE: OGGETTO: Compensi liquidati dal Tribunale in primo grado afferenti prestazioni professionali effettuate in data ante fallimento (distinguo tra: crediti ante fallimento in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e post in prededuzione chirografaria).

      Il compenso del legale non è frazionabile, nel senso che esso matura alla conclusione della prestazione che, nel caso di attività giudiziaria viene individuato nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento è conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. Tanto sia ai fini di determinare l'inizio della prescrizione, sia al fine di applicazione delle tariffe succedutesi nel tempo sia ai fini del fallimento, che è il rapporto che interessa la fattispecie, nel senso che essendo il compenso unitario e da calcolare al momento della cessazione della prestazione, se questa è continuata con la curatela l'intero importo è da considerare in prededuzione. Le spese, invece seguono il tempo oin cui sono state sostenute.
      Zucchetti Sg srl