Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Divisione riparto ricavo da vendita immobile

  • Andrea Nieri

    Calcinaia (PI)
    04/10/2022 10:27

    Divisione riparto ricavo da vendita immobile

    In un fallimento in corso di procedura è morta la madre del fallito il sottoscritto curatore ha accettato l'eredità con beneficio di inventario. Tale eredità ha sia elementi attivi che passivi.

    E' presente un immobile di proprietà per ½ ciascuno tra madre e fallito sulla metà di proprietà del fallito è iscritta un'ipoteca volontaria, sulla metà di proprietà della madre (deceduta in corso di procedura) è iscritta ipoteca come terzo datore di ipoteca. L'ipoteca complessiva è per 90.000 (45.000 per capitale e altrettanti per interessi e accessori)

    Il debito garantito dalle ipoteche menzionate è insinuato per il medesimo importo nel fallimento ed è presente nel rendiconto previsto per l'eredità accetta con beneficio di inventario. Il debito assistito da privilegio ipotecario complessivamente ammonta ad euro 41.000.

    Il ricavato dalla vendita dell'immobile , pari a 130.000, è suddiviso nel seguente modo: ½ di competenza del fallimento e ½ di competenza dell'eredità.

    Con la metà del ricavato della vendita si estingue il debito garantito dalle ipoteche per intero, a mio avviso, lo stesso, deve pagato per intero all'interno della procedura fallimentare e non all'interno dell'eredità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/10/2022 17:25

      RE: Divisione riparto ricavo da vendita immobile

      L'acquisizione della eredità della madre, che costituisce un bene sopravvenuto in costaza di fallimento del figlio, va acquisita depurata delle passività, come dispone il secondo comma dell'art- 42 l. fall.; cosa fattibile stante l'accettazione con beneficio di inventario che evita la confusione del patrimonio accettato con quello del fallito.
      Stando così le cose, la somma ricavata dalla vendita dell'immobile di euro 130.000 andrebbe divisa per metà all'attivo fallimentare e per metà all'eredità, e da quest'ultima dovrebbe essere detratta la passività costituita dall'ipoteca; poiché però la madre ha dato ipoteca di terzo proprio a favore del debito del figlio, il curatore, quale organo che ha accettato l'eredità con beneficio dell'inventario, potrebbe esercitare il regresso verso il fallimento. Poiché l'attivo è capiente, è del tutto inutile fare questo giro se non vi sono altre passività, visto che comunque i beni sono tutti del figlio; il curatore può pertanto pagare l'ipoteca e considerare il residuo attivo come ricavato immobiliare a disposizione degli altri creditori.
      Zucchetti SG Srl