Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Art. 56

  • Andrea Lacioppa

    TORREVECCHIA TEATINA (CH)
    23/02/2021 18:17

    Art. 56

    Vi rappresento la seguente situazione:

    1) la società fallita è debitrice dell'Agenzia delle Entrate che viene ammessa al passivo fallimentare per un credito (imposte, tasse, tributi vari, ecc...) sorto ante- fallimento e lo stato passivo diviene esecutivo;

    2) la società fallita vanta, per converso, un credito I.V.A nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, dopo aver presentato la richiesta a mezzo del Curatore, si vede opporre dall'Agenzia delle Entrate la duplice soluzione: pagare il debito verso l'Erario o compensare il proprio credito con il debito erariale, sostenendo che "risultano ruoli ancora da riscuotere" che, dall'esame del carteggio, non risultano ancora- ed oggi non più- oggetto di ammissione al passivo del fallimento.

    Verificati i presupposti ed ottenuta l'autorizzazione del G.D. alla compensazione, inoltrata e accolta l'istanza di compensazione all'Agenzia delle Entrate, va avanzata al G.D. istanza di rettifica dello stato passivo del creditore ammesso e comunicata al creditore?

    Grazie.
    Saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/03/2021 22:55

      RE: Art. 56

      Per il principio dell'intangibilità dello stato passivo riteniamo che esso non vada rettificato.

      Dell'accaduto si dovrà ovviamente tener conto in sede di predisposizione dei piani di riparto, escludendo da essi l'importo compensato.