Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Morte del coniuge del socio accomandatario fallito - Acquisizione eredità

  • Valeria Emma Ornaghi

    Milano
    24/01/2019 16:12

    Morte del coniuge del socio accomandatario fallito - Acquisizione eredità

    Sono stata nominata Curatore di un società in accomandita semplice. Purtroppo sono stata messa a conoscenza solo ora che il coniuge del socio fallito, proprietaria di una unità immobiliare, è deceduta nel dicembre 2017 ed una settimana dopo è deceduto anche il mio fallito,socio illimitatamente responsabile della SAS senza che questi abbia potuto formalmente accettare l'eredità della moglie. I figli del fallito e del coniuge deceduto non hanno accettato l'eredità di nessuno dei due genitori. Vorrei sapere se a vostro parere l'immobile del signora deceduta può rientrare nell'attivo del fallimento posto che in mancanza di rinuncia espressa si possa considerare un'accettazione tacita dell'eredità. In caso affermativo chiedo inoltre se i debiti del primo soggetto deceduto debbano anch'essi a questo punto rientrare nello stato passivo del fallimento e se sia il caso che il Curatore faccia ora un'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario proprio per verificare quali siano dei debiti che potrebbero rientrare nel passivo fallimentare o nominare un curatore dell'eredità giacente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2019 20:46

      RE: Morte del coniuge del socio accomandatario fallito - Acquisizione eredità

      Desumiamo dalla sua esposizione che sia la signora che il marito siano deceduti entrambi dopo la dichiarazione di fallimento di quest'ultimo, quale socio illimitatamente responsabile di una sas, dichiarata fallita.
      Non ci dice se la signora avesse lasciato disposizioni testamentarie né se il fallito utilizzava l'immobile in questione, ma la mancanza di questi dati può essere superata dal fatto che i figli della coppia hanno rinunciato all'eredità sia del padre che della madre e dal fatto che non ci parla di un terzo chiamato all'eredità, per cui presumiamo che la signora sia deceduta senza testamento lasciando come eredi il marito e i figli; avendo questi rinunciato all'eredità va devoluta interamente al marito. Essendo questi fallito, compete al curatore al curatore scegliere se accettare l'eredità oppure se rinunciarvi; posto infatti che anche i beni che pervengono al fallito in costanza di fallimento vanno acquisiti all'attivo, dedotte le spese e le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione (comma 2, art. 42 l.f.), il curatore, in base al terzo comma dello stesso articolo può, autorizzato dal comitato dei creditori, rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare se i costi da sostenere per la loro acquisizione al fallimento e per la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. Qualora il curatore decida di accettare l'eredità è prferibile, sebbene la legge non lo dica chiaramente, che accetti con beneficio di inventario; ovviamente l'accettazione comporta il subentro nella stessa posizione del de cuius, per cui passano all'erede anche i debiti e l'accettazione con beneficio di inventario serve a delimitare la responsabilità di chi accetta nei limiti della capienza dell'eredità acquisita. Di conseguenza la situazione debitoria della signora diventa rilevante ed è da valutare nell'ambito del giudizio di convenienza per l'accettazione perché se deve accettare pur con beneficio di inventario senz alcuna utilità per i creditori è preferibile non farlo.
      Zucchetti SG srl
      • Rosalba Negro

        Sanremo (IM)
        20/09/2022 11:08

        RE: RE: Morte dei soci marito e moglie in tempi dviersi illimitatamente reponsabili di una società s.n.c. fallita del coniuge del socio accomandatario fallito - Acquisizione eredità

        Sono in procinto di effettuare i pagamenti dei crediti insinuati nel passivo della società s.n.c con soci illimitatamente responsabili - moglie deceduta nel corso della produra e recetentemente anche l'altro socio marito.
        Il tribunale ha liquidato recentemente il compenso al curatore e nel procedere alla ripartizione vengo a conoscenza che anche il socio - marito - è deceduto.
        come di devo comportare ora? devo informare il giudice delegato? e l'attivo da ripartire come viene considerato? acquisizione eredità
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/09/2022 19:32

          RE: RE: RE: Morte dei soci marito e moglie in tempi dviersi illimitatamente reponsabili di una società s.n.c. fallita del coniuge del socio accomandatario fallito - Acquisizione eredità

          La morte del fallito in corso alla procedura non produce alcun effetto sul patrimonio fallimentare in quanto i beni che lo costituivano già sono acquisiti all'attivo fallimentare e il curatore continua a liquidarli. La curatela, tuttavia ha la sola disponibilità dei beni del fallito acquisiti all'attivo, ma la proprietà degli stessi rimane in capo al fallito, per cui, in caso di suo decesso, si apre la successione e i chiamati all'eredità potranno accettare (altamente sconsigliato), potranno accettare con beneficio di inventario, rinunciare all'eredità o non fare nulla, ma questo comportamento incide sulla proprietà fin quando tali beni, che il curatore ha la disponibilità di vendere, non vengono ceduti a terzi, per cui anche l'accettazione con beneficio di inventario è solo fonte di spesa.
          La morte del fallito è invece rilevante sotto il profilo processuale nel senso che si deve individuare chi, morto il fallito, lo sostituisca nella interlocuzione con il curatore; a tanto provvede l'art. 12 l. fall. per il quale "Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario", per poi regolare nei commi successivi l'ipotesi che ci siano più eredi o che nessuno dei chiamati accetti l'eredità, nel qual caso bisogna aprire una procedura di eredità giacente.
          Se abbiamo ben capito, visto che le è stato liquidato il compenso, lei è arrivato al riparto finale. Se è così, se sa che qualcuno dei chiamati all'eredità ha accettato, anche se con beneficio di inventario, comunichi a lui l'avvenuto deposito del riparto finale, altrimenti, piuttosto che far attendere ulteriormente i creditori per far nominare un curatore all'eredità giacente, converrebbe andare avanti e chiudere il fallimento.
          Zucchetti SG srl