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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
USCITE DAL CONTO CORRENTE DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO, PROFILI DI RESPONSABILITA' DELLA BANCA
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)14/10/2021 18:54USCITE DAL CONTO CORRENTE DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO, PROFILI DI RESPONSABILITA' DELLA BANCA
Save,
dall'analisi della documentazione bancaria acquisita ho rilevato, tra le altre, che, dopo la Sentenza dichiarativa di fallimento (emessa in data 01/07/2021) e nel medesimo giorno del deposito della stessa in Cancelleria (08/07/2021), diversi bonifici in uscita comportando, di tal guisa, una drastica riduzione della giacenza di conto corrente.
Ora, fermo restando i risvolti penali connessi alla condotta perpetrata dal Legale Rappresentante e l'inefficacia degli atti compiuti dopo la declaratoria di fallimento in ossequio all'art. 44 l.f., riflettevo in ordine ad eventuali profili di responsabilità dell'Istituto di credito che, ancorchè non ancora a conoscenza dell'avvenuta declaratoria di fallimento, ha, di fatto, utilizzato per il pagamento dei fondi non più nella Sua disponibilità ed anche in ragione della circostanza che, a seguito del fallimento, il rapporto di conto corrente si scioglie ex Lege.
Infine, quanto attiene all'analisi degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai fini della relativa dichiarazione d'inefficacia ex art. 44 l.f., occorre considerare la data di emissione della Sentenza di fallimento, ovvero quella del deposito presso la Cancelleria.
Vi sarei grato se poteste, oltre parteciparmi il Vostro prezioso contributo, indicarmi anche dei riferimenti giurisprudenziali al fine di approfondire le questioni innanzi prospettate.
Cordialmente.-
Zucchetti SG
Vicenza18/10/2021 19:54RE: USCITE DAL CONTO CORRENTE DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO, PROFILI DI RESPONSABILITA' DELLA BANCA
La dichiarazione di fallimento del correntista, come lei giustamente ricorda, comporta lo scioglimento automatico del rapporto di conto corrente a norma dell'art. 78 l. fall. con la conseguenza che si estinguono gli obblighi del la banca di dare esecuzione aalle operazioni sul conto corrente, sicchè i pagamento effettuati dopo la dichiarazione di fallimento del correntista, anche a seguito di un ordine di bonifico emesso antecedentemente a tale evento sono privi di effetto "erga omnes", giusto il disposto dell'art. 44 l. fall., a prescindere dalla effettiva conoscenza che ne abbiano i terzi, e rispetto ad essa sono irrilevanti gli stati soggettivi di buona o mala fede.
Questi principi pacifici in passato e ripetuti anche in epoche recenti, vanno, tuttavia coordinati, dopo la riforma del 2006, con l'art. 16, co. 2 l. fall. per il quale "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma".
Questa norma risponde alle sue domande, sia per quanto riguarda il fallito, per il quale la sentenza produce effetti dal deposito in cancelleria, che realizza la pubblicazione di cui all'art. 133, co.1 cpc, e, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese da effettuarsi entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Nel caso in esame l'ordine di bonifico in quanto emesso lo stesso giorno del deposito della sentenza in cancelleria, deve ritenersi successivo alla dichiarazione di fallimento, che risale all'ora zero del giorno in cui l'evento preso in considerazione si è verificato. Anche di recente, infatti, Cass. , 20/03/2020, n.7477 ha affermato che "In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici". L'effettivo bonifico da parte della banca sembrerebbe essere stato eseguito prima della annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese; ma anche se successivo, non può coinvolgere la banca. La stessa Cassazione, attraverso una articolata motivazione, ha altresì aggiunto che "Il soggetto passivo dell'azione dichiarativa d'inefficacia ex art. 44 l. fall. in relazione ai pagamenti effettuati dal debitore dopo la sentenza di fallimento tramite bonifico bancario è il relativo destinatario (accipiens), mentre la banca rimane estranea all'azione restitutoria in quanto mero soggetto delegato dal debitore".
Zucchetti SG Srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)19/10/2021 10:42RE: RE: USCITE DAL CONTO CORRENTE DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO, PROFILI DI RESPONSABILITA' DELLA BANCA
Vi ringrazio per il prezioso contributo e per l'indicazione del riferimento giurisprudenziale che, previo approfondimento, è tale da risolvere ogni dubbio.
Conclusivamente, pertanto, dovendo il legittimato passivo dell'azione essere individuato nel "terzo", nella fattispecie concernente atti di alienazione di beni mobili registrati:
1) se l'atto di alienazione è avvenuto nel medesimo giorno della pubblicazione della Sentenza (esempio 08.06.2021), e la stessa risulta iscritta presso il Registro delle Imprese il giorno successivo (09.06.2021) - che determina l'efficacia nei confronti dei terzi - lo stesso dovrebbe essere oggetto di azione revocatoria ex art. 67 l.f.;
2) se l'atto di alienazione è avvenuto nel medesimo giorno in cui la Sentenza è stata "iscritta" presso il Registro delle Imprese, allora occorre procedere con l'azione d'inefficacia ex art. 44 l.f..
Nel ringraziarVi anticipatamente, Cordialità.
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Zucchetti SG
Vicenza20/10/2021 09:45RE: RE: RE: USCITE DAL CONTO CORRENTE DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO, PROFILI DI RESPONSABILITA' DELLA BANCA
Esatto.
Zucchetti SG srl
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