Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

abbandono liquidazione ex art.104 ter comma 8 L.F. sorit

  • Claudia Cecco

    Ravenna
    05/05/2021 15:17

    abbandono liquidazione ex art.104 ter comma 8 L.F. sorit

    In procedura fallimentare di una società è stata abbandonata in quanto manifestamente non vonveniente, ai sensi dell'art.104, comma 8 l.f. la liquidazione di un' area ( F/1)con vincolo di cessione gratuita a Comune. Ora si potrbbe predisporre il riparto finale e poi chiudere il fallimento. Si chiede quale sia la sorte dei tributi IMU e consorzio bonifica ( sorit) maturati su tale area sia durante la procedura che dopo la chiusura del fallimento. Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/05/2021 20:35

      RE: abbandono liquidazione ex art.104 ter comma 8 L.F. sorit

      Per quanto riguarda l'IMU, come abbiamo dettagliatamente illustrato in altre risposte su questo Forum, non essendosi verificato il presupposto che rende dovuto il pagamento (la cessione dell'immobile) il tributo non è dovuto.

      Diverso a nostro avviso è il caso dei contributi al consorzio di bonifica, perché riteniamo che le spese maturate nel periodo in cui il bene è stato "gestito" dalla procedura siano dovute: ciò vale p.es. per il magazzinaggio di merce poi abbandonata, per le eventuali sanzioni relative al periodo dopo l'acquisizione e fino all'abbandono di un automezzo, e così via.
      • Claudia Cecco

        Ravenna
        13/05/2021 08:19

        RE: RE: abbandono liquidazione ex art.104 ter comma 8 L.F. sorit

        Ringrazio della risposta e concordo avendo letto anche le altre risposte sulla questione IMU.
        Per il tributo di consorzio bonifica che maturerà invece sull'area F1 con vincolo di cessione gratuita al Comune e che resterà intestata alla società dopo la chiusura del fallimento in quanto la procedura ha abbandonato la liquidazione ex art. 104 ter LF, è opportuno fare un accantonamento oppure tale tributo resterà a carico della società?
        La società poi con la chiusura del fallimento non potrà essere cancellata dal registro imprese in quanto titolare di tale area.
        Vi ringrazio.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          24/05/2021 10:05

          RE: RE: RE: abbandono liquidazione ex art.104 ter comma 8 L.F. sorit

          Alla chiusura del fallimento, dovrà essere chiesta la cancellazione della società.

          A quel punto il conservatore del registro delle imprese dovrebbe provvedere, dato che la proprietà di immobili non è ostativa alla cancellazione.

          La questione è controversa, ma la prevalente giurisprudenza della Cassazione anche a Sezioni Unite (Cass. 22 febbraio 2010, nn. 4060/4061/4062) , ritiene che la cancellazione della società abbia effetti costitutivi e comporti l'estinzione della società, anche in presenza di rapporti non ancora definiti, siano essi di debito o di credito.

          Tali rapporti, e quindi anche la proprietà di eventuali immobili, passeranno ai soci pro quota, a essi faranno quindi carico i debiti che sorgeranno su di essi, quindi la procedura non è tenuta ad alcun pagamento e pertanto non sono necessari accantonamenti a tal fine.