Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO PER DECIMI NON VERSATI

  • Massimiliano Piselli

    PERUGIA
    30/05/2018 12:06

    COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO PER DECIMI NON VERSATI

    Buongiorno,
    avrei bisogno della Vostra opinione in merito a tale situazione:
    - la società fallita detiene una quota minoritaria in una ATI del valore nominale di euro 4.000 di cui però versati solamente euro 1.000;
    - da Statuto prevede che nel momento in cui un consorziato entra in procedura concorsuale vi sia l'esclusione e quindi lo scioglimento automatico del rapporto nei confronti del consorziato stesso con liquidazione della quota al valore nominale;
    - ho già ottenuto il parere favorevole (forse anche superfluo visto che l'esclusione operava automaticamente da Statuto) del Comitato dei Creditori a cedere le quote al valore nominale.

    Ora l'ATI (tra l'altro da sempre inattiva) chiede di versare alla Curatela solamente euro 1.000 avvalendosi della compensazione ex art. 56 L.F. in difetto della quale porrebbe l'ATI in liquidazione.

    Quindi i quesiti sono:
    - è corretto applicare il disposto dell'art. 56 L.F. al caso prospetatto?
    - è necessario fare apposita istanza al Comitato dei Creditori e poi al G.D.?

    Ringrazio sin d'ora per le risposte che mi darete.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/05/2018 17:42

      RE: COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO PER DECIMI NON VERSATI

      A noi non sembra che la fattispecie sia ricollegabile alla tematica dell'aumento di capitale attuato mediante compensazione fra il debito per il conferimento dovuto ed il credito vantato da un socio nei confronti della società per un precedente finanziamento effettuato, cui pare ispirarsi l'ATI, tematica risolta dalla giurisprudenza in senso positivo ammettendo la compensazione tra debiti e crediti, perché nel caso non vi sono crediti e debiti diversi e contrapposti, ma vi un solo rapporto, quello di associazione, cui si ricollegano le rispettive prestazioni. Di conseguenza, tra il debito di 3.000 della società fallita per mancato versamento quota capitale e quello dell'ATI per restituzione della stessa quota di euro 4.000, pari al valore nominale delle quote, non opera la compensazione trattandosi di una operazione di dare e avere nell'ambito dello stesso rapporto, sicchè, a nostro avviso, l'ATI deve restituire 1.000, ma non per effetto della compensazione ma perché questo è il debito effettivo verso il consociato.
      Per sua tranquillità può chiedere al comitato dei creditori di autorizzare tale liquidazione, per tale importo, senza sollevare contestazione, eventualmente prospettando la questione come una transazione (anche se stricto jure non lo è) diretta ad evitare una controversia sull'importo.
      Zucchetti SG srl