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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Fatture socio dichiarato fallito
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Andrea Biagini
Trieste13/11/2018 15:52Fatture socio dichiarato fallito
Buongiorno,
vi pongo il seguente quesito relativo ad una vendita immobiliare di un bene personale di un socio fallito a seguito del fallimento della propria ditta individuale.
Il quesito riguarda il trattamento delle fatture di acquisto (spese di pubblicità) relative a tale vendita. La vendita verrà assoggettata ad imposta di registro in quanto trattasi di un bene personale del socio, non rientrante nell'attività d'impresa e, pertanto, l'IVA relativa agli acquisti connessi a tale vendita, ritengo sia indetraibile.
Mi chiedo quale sia la corretta intestazione delle fatture di acquisto (socio persona fisica o ditta individuale) e quali siano i successivi adempimenti da porre in essere in termini di registrazione delle fatture nella contabilità Fallco, comunicazione liquidazioni periodiche IVA e comunicazione dati fattura (spesometro).
Ringraziando,
cordiali saluti,-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/11/2018 02:55RE: Fatture socio dichiarato fallito
Trattandosi di prestazioni relative non all'impresa ma alla persona fisica, le fatture dovranno essere intestate al fallito con l'indicazione del codice fiscale e non della partita IVA e il Curatore non è tenuto ad alcun adempimento relativo a tale tributo (registrazione, spesometro, ecc.) né si potrà detrarre la relativa imposta.
Nella contabilità del fallimento, in Fallco o non in Fallco, la fattura dovrà quindi essere registrata per il suo complessivo importo, come spesa non rilevante ai fini IVA.
Diversa è la questione della ritenuta d'acconto, dato che il pagamento viene effettuato dal Curatore, soggetto obbligato a operarla: la ritenuta dovrà quindi essere effettuata, versata e certificata, a nome della persona fisica fallita.-
Micol Marisa
Rovereto (TN)28/02/2020 18:54RE: RE: Fatture socio dichiarato fallito
Buongiorno,
nel caso di corresponsione di compensi a professionisti nell'ambito del fallimento del socio fallito per estensione ex art. 147 L.F., la risoluzione n. 297/e del 14 luglio 2008 imporrebbe l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto del 20 per cento prevista dall'articolo 25 del DPR n. 600 del 1793.
Si chiede: la fattura del professionista deve essere intestata alla società fallita con indicazione del codice fiscale di questa, facendo però riferimento nella descrizione alla persona fisica fallita per estensione? In tal caso si può detrarre l'IVA sulla fattura d'acquisto registrata dalla società fallita? Si ritiene di no, in quanto l'operazione è relativa alla massa del socio fallito per il quale non è ammessa la detrazione dell'imposta.
Per quanto riguarda la certificazione unica/770 dovrà essere indicato invece il codice fiscale del socio fallito (come sembrerebbe dalla risoluzione n. 297/e del 14 luglio 2008) o quello della società intestataria della fattura?
Ringraziando per la disponibilità porgo cordiali saluti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/03/2020 18:42RE: RE: RE: Fatture socio dichiarato fallito
La questione è compiutamente esaminata dalla Circolare 297/2008 citata nel quesito, che ci risulta essere l'unico documenti di prassi che chiarisce fra l'altro anche come deve essere compilata la dichiarazione dei sostituti d'imposta (e riterremmo senza alcun dubbio anche della certificazione unica, adempimento istituito successivamente all'emanazione della stessa).
Come precisato in uno degli interventi precedenti, la fattura dovrà essere intestata al socio fallito, l'IVA sarà di conseguenza ovviamente indetraibile, e nella certificazione unica e nel Mod. 770 dovrà essere indicato, come recita la Circolare citata, "il codice fiscale del socio fallito in estensione nel quadro "dati relativi al sostituto", nonché il codice attività della società da cui deriva il fallimento "individuale" del socio fallito in estensione".
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