Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

decreto di trasferimento fallimento

  • Sara Lini

    Lunano (PU)
    13/04/2017 12:43

    decreto di trasferimento fallimento

    Buongiorno,
    in qualità di curatore ho assegnato mediante asta senza incanto presso il mio studio un immobile ad uso abitativo con destinazione per l'acquirente prima casa.
    Devo predisporre la bozza del decreto con cancellazione delle formalità preesistenti: l'acquirente per il versamento saldo prezzo deve contrarre un mutuo con contestuale iscrizione ipotecaria.
    La banca deve essere menzionata nel decreto di trasferimento?
    Come può il giudice firmare il decreto senza il versamento del prezzo?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/04/2017 20:55

      RE: decreto di trasferimento fallimento

      Il giudice non può firmare il decreto di trasferimento e disporre la cancellazione senza l'avvenuto pagamento del prezzo (è chiaro in tal senso il disposto del secondo comma dell'art. 108). per ovviare a questo, si possono seguire due strade.
      Una potrebbe essere quella di stipulare, alla presenza dell'aggiudicatario/ mutuatario, del funzionario di banca, del notaio rogante e del curatore) il contratto di mutuo con assenso all'iscrizione di ipoteca e delega alla banca di versare il ricavato del mutuo direttamente alla procedura (ossia l'atto deve prevedere il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di vendita); erogazione del mutuo mediante diretta consegna del relativo importo, da parte del funzionario di banca direttamente a mani del curatore o bonifico sul conto della procedura; dopo di che il giudice delegato emette decreto di trasferimento (che viene depositato in cancelleria con contestuale rilascio di copia ad uso trascrizione) nel quale dovranno essere indicati gli estremi dell'atto di mutuo e la cancellazione delle altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. A sua volta, il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.
      Altra via, apparentemente più complicata ma in realtà più pratica se l'aggiudicatario si muove tempestivamente, potrebbe essere quella del ricorso alla concessione di ipoteca su cosa altrui (quale è il bene astato prima del trasferimenti) ex art. 2822 c.c., nel qual caso i passaggi potrebbero essere i seguenti:
      – stipula del contratto di mutuo con assenso all'iscrizione di ipoteca su cosa altrui e delega alla banca di versare il ricavato del mutuo direttamente alla procedura;
      – erogazione del mutuo mediante diretta consegna del relativo importo, da parte del funzionario di banca direttamente a mani del notaio rogante, che viene incaricato a versarla alla procedura;
      – versamento da parte del notaio rogante alla procedura una volta avvenuta l'aggiudicazione;
      – sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del giudice delegato, con indicazione degli estremi del mutuo e cancellazione, ecc. come sopra.
      -iscrizione dell'ipoteca a garanzia del mutuo, che diventerà di primo grado in quanto le altre sono cancellate.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        28/05/2018 11:53

        RE: RE: decreto di trasferimento fallimento


        Buongiorno,
        per quanto concerne un immobile già assegnato tramite asta, nelle more dell'emissione del decreto di trasferimento vi sono alcune spese da sostenere come ad esempio la bonifica burana
        tali spese gravano sul fallimento oppure essendo l'immobile già assegnato competono all'acquirente?
        grazie

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/05/2018 19:48

          RE: RE: RE: decreto di trasferimento fallimento

          Dipende da cosa è stato previsto nel bando di gara. Se nulla è stato previsto in proposito di tali spese riteniamo che esse gravino sul fallimento trattandosi di canoni consortili risalenti evidentemente a fatti anteriori all'assegnazione.
          Zucchetti SG srl