Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Marchio registrato - esenzione da contributo di pubblicazione PVP

  • Letizia Lotto

    Noventa Padovana (PD)
    13/10/2020 14:18

    Marchio registrato - esenzione da contributo di pubblicazione PVP

    Buongiorno,
    secondo quanto previsto dall'art. 490 cpc e dal regolamento del PVP va' pagato il contributo per i beni immobili e per i beni mobili registrati.
    Sono a chiedere se per un marchio registrato sia necessario lo stesso contributo o sia prevista l'esenzione dal pagamento.

    Grazie.
    Cordialmente,
    Letizia Lotto
    • Zucchetti SG

      22/10/2020 08:20

      RE: Marchio registrato - esenzione da contributo di pubblicazione PVP

      Il pagamento del contributo di pubblicazione pone a volte talune problematiche interpretative con riferimento a particolari categorie di beni.
      Per affrontarle deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale sconta il pagamento del contributo di pubblicazione quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili.
      A questo proposito è bene precisare che lo stesso:
      da un lato, non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore;
      dall'altro, è obbligatorio per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore.
      Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.
      Non sconta perciò il pagamento del contributo di pubblicazione la vendita di beni mobili "registrabili" cioè quei beni mobili non iscritti nei pubblici registri ma suscettibili di iscrizione. Qui il dato normativo di riferimento deve essere ricercato nell'art. 815 c.c, il quale a proposito dei beni mobili "iscritti in pubblici registri" prevede che essi sono soggetti alle disposizioni che li riguardano, ed in mancanza alle disposizioni relative ai beni mobili.
      Venendo al marchio registrato, dobbiamo premettere che l'art. L'art. 23 del D.Lgs. 10/02/2005, n. 30, (codice della proprietà industriale) consente il trasferimento del marchio a titolo particolare, mentre il successivo art. 138 stabilisce che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, tra gli altri, gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale.
      Da queste norme si ricava il dato per cui i marchi registrati appartengono alla categoria dei "beni mobili registrati", sicché la loro vendita soggiace al pagamento del contributo di pubblicazione.