Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Registrazione contabile sanzioni INPS

  • Letizia Lotto

    Noventa Padovana (PD)
    08/05/2019 15:23

    Registrazione contabile sanzioni INPS

    Spett.le Forum,
    scrivo per una procedura di amministrazione straordinaria.
    Il quesito ha natura contabile – fiscale. In particolare nell'ipotesi in cui si verificasse che nel periodo successivo all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria la società maturasse dei debiti contributivi carico azienda per i quali deve effettuare le dovute registrazioni contabili come andrebbero quantificate le sanzioni ?
    Dovrebbe essere applicata la sanzione del 30% annuo fino al limite del 60% del debito o si dovrebbe applicare il TUR maggiorato del 5% (annuo). In quest'ultimo caso fino a che limite?

    Ringraziando per la Vostra collaborazione,
    porgo cordiali saluti,
    Letizia Lotto
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/05/2019 09:39

      RE: Registrazione contabile sanzioni INPS

      Si applicano le sanzioni ordinarie, che sono (approssimativamente) quelle indicate nel quesito.

      La diversa entità dipende dal tipo di violazione commessa:

      a) se siamo in presenza di omissioni contributive, ovvero di corretta effettuazione degli adempimenti dichiarativi (Emens) ma omesso versamento, la sanzione è, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell'importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, ad oggi, al 6,30% in ragione d'anno = tasso di interesse dello 0,80% maggiorato di 5,5 punti);

      b) se invece siamo in presenza di evasione contributiva, allora la sanzione è, sempre in ragione d'anno, pari al 30%, fino a un massimo del 60% dell'importo della contribuzione non versata entro la scadenza di legge.

      In tale ultimo caso, se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte dell'ente impositore e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà la medesima di quella prevista nel caso di omissione (sanzione civile pari, ad oggi, al 6,30% in ragione d'anno = tasso di interesse dello 0,80% maggiorato di 5,5 punti).