Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

  • Annarita Morgutti

    Gradisca d'isonzo (GO)
    29/09/2015 16:15

    Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

    Sto valutando di chiedere l'autorizzazione per rinunciare alla liquidazione di immobile già acquisito al fallimento ai sensi dell'art. 104 ter settimo comma. L'immobile è invendibile ed anche in caso di futura vendita il ricavato non potrà soddisfare neppure il creditore ipotecario, se non in misura del tutto parziale. Vi chiedo come deve regolarsi la procedura per le spese (ad es. condominiali) e le imposte (ICI ed IMU) maturate tra la dichiarazione di fallimento e la comunicazione di rinuncia alla liquidazione ai creditori. Chi se ne deve fare carico? Nel mio caso, la procedura ha unicamente un misero attivo mobiliare, che tuttavia non può essere utilizzato per sostenere le spese suddette. Attendo vostro riscontro e vi ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/09/2015 20:19

      RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

      Lei ha acquisito l'immobile in questione all'attivo fallimentare e tuttora ne ha la disponibilità e la custodia, per cui è tenuto al pagamento delle spese relative, ivi comprese quelle fiscali del periodo. Questi obblighi rimangono anche quando, seguendo il procedimento di cui all'art. 104ter, restituirà l'immobile nella disponibilità del fallito, permettendo ai creditori interessati di esercitare l'esecuzione sullo stesso in quanto la derelictio non ha effetti retroattivi, come se il bene in questione non fosse mai stato nella disponibilità della massa, ma, al contrario, operando dal momento in cui si realizza, i debiti da lei nel frattempo contratti o alla massa addossati per legge permangono e vanno pagati in prededuzione trattandosi di debiti contratti in occasione e in funzione del fallimento, nel mentre vengono meno le prelazioni specifiche riguardanti l'immobile dismesso; così, per riportarci al caso concreto da lei prospettato, il creditore ipotecario potrà far valere il credito nel fallimento in quanto credito concorsuale, ma in chirografo perché il bene gravato non fa (o non fa più) parte della massa, e potrà agire in via esecutiva in danno del fallito quale creditore ipotecario.
      Il fatto che le disponibilità fallimentari siano scarse comporta soltanto che debba fare una graduazione tra le prededuzioni, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111 bis.
      Zucchetti SG srl
      • Annarita Morgutti

        Gradisca d'isonzo (GO)
        30/09/2015 08:58

        RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

        Vi ringrazio molto per la risposta.
        • Stefania Sangiorgi

          FORLI' (FC)
          14/10/2015 10:54

          RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

          Buongiorno avrei un quesito da porre relativamente all'argomento: ottenute le debite autorizzazioni ho annotato, ai RR.II., la rinuncia alla liquidazione degli immobili a margine della iniziale trascrizione della sentenza di fallimento. Riterrei che gli oneri successivi a tale annotazione (imu condominio, consorzio di bonifica, ecc..) non facciano più carico al fallimento, è così?
          Accingendomi alla chiusura del fallimento ed alla cancellazione della società dal registro imprese mi chiedo quale sarà la sorte di quel bene che nei RR.II. resterà intestato ad un soggetto non più esistente: nei confronti di quale soggetto la banca ipotecaria che si volesse rendere procedente dovrebbe avviare l'esecuzione? Trattandosi di una società di persone si dovrà presumere il transito della legittimazione passiva in capo ai soci o sopravviverà una legittimazione cd. di scopo del fallimento?
          Grazie fin d'ora
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            14/10/2015 20:30

            RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

            E' pacifico che gli oneri gravanti sull'immobile successivi alla dismissione ealla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento non possano essere a carico della massa.
            Per il resto la sua preoccupazione è giusta. E' chiaro che il legislatore nel disporre l'obbligo per il curatore di chiedere la cancellazione dal registro delle imprese delle società il cui fallimento sia stato chiuso per i casi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 118, è partito dal concetto che alla chiusura del fallimento per una di queste ipotesi non residuino beni nel patrimonio della società fallita o perché l'intero attivo sia stato ripartito o per mancanza di attivo, per cui come non vi è più ragione di continuare la procedura non ha più senso che rimanga in vita la società. Il legislatore, probabilmente, non ha tenuto conto della possibilità che la società, chiuso il fallimento sia ancora proprietaria e abbia la disponibilità di alcuni beni sui quali i creditori potrebbero rivalersi.
            Come si risolve il problema? In altra occasione, noi abbiamo detto che le disposizioni sulla cancellazione sono così tassative che riteniamo che non possa il curatore esimersi, anche nel caso che si sia verificata una tale ipotesi, dal chiedere la cancellazione; tuttavia, proprio il caso da lei esposto in cui il bene derelitto è un immobile ipotecato, su cui quindi il creditore ipotecario potrà rivalersi, ci induce a ripensare a questa soluzione, nel senso che la disposizione sulla cancellazione della società dovrebbe ritenersi non applicabile almeno nei casi come quelli in esame.
            Per gli altri casi, invece, la cancellazione va fatta e diventa l'equivalente della esdebitazione dell'imprenditore individuale; il creditore soddisfatto parzialmente o insoddisfatto nel fallimento come non può chiedere nulla all'ex fallito imprenditore individuale che abbia ottenuto l'esdebitazione, così egualmente nulla più può chiedere alla società cancellata.
            Ovviamente si tratta di una nostra interpretazione di una questione su cui non abbiamo trovato precedenti.
            Zucchetti SG srl
            • Paolo Carobbio

              Alzano Lombardo (BG)
              04/10/2017 09:33

              RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

              Buongiorno,
              nel caso in cui il ricavato dalla vendita immobiliare fosse insufficiente per pagare le spese condominiali periodo post fallimento ammesse in prededuzione, quest'ultime graverebbero in prededuzione sul ricavato della massa mobiliare al rango chirografario?

              • Zucchetti SG

                Vicenza
                04/10/2017 18:55

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                Come abbiamo detto altre volte questo è uno dei punti più controversi del trattamento delle prededuzioni. Partendo, invero, dalla distinzione tra spese generali e spese specifiche, non vi è dubbio che quelle condominiali siano spese specifiche alla conservazione dell'immobile, sicchè dovrebbero essere soddisfatte esclusivamente con il ricavato dell'immobile cui si riferiscono; con la conseguenza che se questo è insufficiente alla soddisfazione del credito prededucibile per contributi, questo credito dovrebbe rimanere impagato non potendo gravare, data la sua natura specifica, sugli altri beni. Soluzione abbastanza convincente, ma che porta al mancato pagamento dei contributi condominiali dovuti durante la pendenza di fallimento, nel mentre i contributi concorsuali (quelli dovuti e non pagati per periodi antecedenti il fallimento) ammessi in chirografo potrebbero essere soddisfatti con il ricavato mobiliare; inoltre i crediti concorsuali assisti da una garanzia specifica /pegno, ipoteca o privilegio speciale) per la parte che non trova capienza sul bene gravato passano in chirografo.
                Queste considerazioni inducono a seguire, seppur con non pochi dubbi, il comportamento da lei indicato e considerare il credito in questione come un normale chirografo.
                Zucchetti Sg srl
                • Leonardo Viciani

                  COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
                  20/04/2018 10:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                  In relazione all'argomento avrei un quesito in merito alle spese sostenute su immobile oggetto di abbandono ex art. 104 ter settimo comma. Tale immobile (insieme ad altri) viene acquisito dal fallimento di cui sono Curatore. Dopo alcuni tentativi di vendita viene decisa la rinuncia alla liquidazione, di detto immobile, (gli altri sono stati venduti) con l'annotazione dell'inefficacia della trascrizione del fallimento, precedentemente trascritta in conservatoria.
                  Nel periodo di possesso della procedura sono state comunque sostenute delle spese specifiche: quota parte spese di perizia, spese per l'annotazione in cancelleria, IMU per il periodo di possesso da parte della procedura ecc.
                  Vi chiedo se dette spese dovranno essere ancora imputate alla massa immobiliare, anche se l'immobile non ne fa più parte, ovvero nelle spese generiche?
                  In attesa di Vostro riscontro cordiali saluti
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  23/04/2018 10:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                  Dette spese, sebbene specifiche all'immobile abbandonato, non possono, ovviamente, gravare sullo stesso perché questo significherebbe liquidare lo stesso e detrarre dal ricavato le spese, liquidazione che il fallimento non è riuscito ad effettuare e che non potrà più effettuare dato che la disponibilità del bene viene restituita al fallito a norma dell'ottavo comma dell'art. 104ter.
                  Tanto premesso, quella spesa specifica di un determinato immobile, perde questa sua caratteristica e diventa una spesa del fallimento non riferibile più al bene uscito dall'attivo fallimentare né agli altri beni immobili residuati; ossia diventa una spesa generica, non imputabile direttamente né alla massa immobiliare né a quella mobiliare, da soddisfare, pertanto, proporzionalmente col ricavato dalla liquidazione di tutti gli altri beni, mobili e immobili,
                  E' appena il caso di dire che questa è la conclusione che noi preferiamo, ma la fattispecie non è regolata dalla legge, né ci risultano precedenti giurisprudenziali, per cui potrebbero essere avanzate anche altre soluzioni.
                  Zucchetti SG srl
                • Stefano Sacchi

                  Milano
                  23/04/2018 12:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                  Buongiorno mi inserisco nella discussione:
                  se l'immobile della società fallita era oggetto di una procedura esecutiva precedente alla dichiarazione di fallimento, nella quale il curatore non è intervenuto, e per il quale il curatore non ha trascritto la sentenza di fallimento, ritenete che debba comunque considerarsi acquisito all'attivo dlela procedura e quindi il suo abbandono ex art. 104, non consenta al fallimento di ignorare il debito per Imu nel frattempo maturato a favore del comune ?
                  grazie mille
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  23/04/2018 19:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                  Cass. 27/10/2006, n. 23264 ha così statuito: "In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Tale adempimento non impone l'osservanza di tutte le disposizioni in tema di trascrizione, atteso che la sua funzione non è quella di rendere la sentenza di fallimento opponibile ai terzi, secondo lo schema della trascrizione degli atti prevista dal codice civile, né quella costitutiva propria della trascrizione del pignoramento immobiliare, ma soltanto quella di rendere conoscibile ai terzi la dichiarazione di fallimento che è già opponibile ad essi dal momento della sua emissione". (Conf. Cass. 09/09/2004, n. 18194).
                  Da tali principi consegue che il bene immobile in questione, sebbene sullo stesso non sia stata effettuata la trascrizione della sentenza di fallimento, fa parte dell'attivo (solo per comodità espositiva si usa dire che gli immobili vengono acquisiti all'attivo con la trascrizione della sentenza), con la conseguenza che il fallimento è tenuto al pagamento dell'IMU e che per abbandonare il bene, ove ritenga non conveniente la conservazione ela liquidazione, deve fare ricorso alla procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter; il fatto che manchi la trascrizione, fa sì che non sia necessaria un provvedimento di cancellazione della stessa dopo la derelizione.
                  Zucchetti SG srl
                • Luca Andretto

                  Verona
                  29/06/2018 10:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                  Buongiorno, mi inserisco nella discussione per porre un ulteriore quesito.
                  Ritenendo sin dall'inizio manifestamente non conveniente la liquidazione di un immobile, ho omesso di menzionarlo nella nota di trascrizione della sentenza di fallimento. Ritengo, quindi, che tale immobile non sia mai entrato a far parte dell'attivo fallimentare.
                  Ora, mi viene comunicata l'aggiudicazione a terzi dell'immobile in questione nell'ambito della procedura esecutiva individuale proseguita, dopo la dichiarazione di fallimento, dal creditore ipotecario (fondiario).
                  Mi pongo, dunque, il problema se la fattura relativa alla cessione debba essere ora emessa dal sottoscritto curatore o se sia, invece, di competenza del legale rappresentante (liquidatore) della società (per azioni) fallita. Il problema si pone, soprattutto, perché codice fiscale e partita IVA evidentemente coincidono.
                  Ringrazio sin d'ora per il riscontro che potrete darmi.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  30/06/2018 12:38

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                  Come abbiamo detto nella risposta che precede, il bene immobile di proprietà del fallito, sebbene sullo stesso non sia stata effettuata la trascrizione della sentenza di fallimento, fa parte dell'attivo (solo per comodità espositiva si usa dire che gli immobili vengono acquisiti all'attivo con la trascrizione della sentenza), con la conseguenza che il fallimento per abbandonare il bene, ove ritenga non conveniente la conservazione e la liquidazione, deve fare ricorso alla procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter; il fatto che manchi la trascrizione, fa sì che non sia necessaria un provvedimento di cancellazione della stessa dopo la derelizione.
                  Nel caso, sembra di capire che il curatore non abbia derelitto formalmente il bene seguendo l'accennata procedura, ma se ne sia solamente disinteressato, per cui, sostanzialmente nell'ambito della esecuzione individuale fondiaria è stato venduto un bene acquisto all'attivo fallimentare.
                  fatta questa premessa giriamo la sua domanda alla nostra sezione tributaria per stabilire quali sono, in questo caso, gli incombenti fiscali a carico del curatore.
                  Zucchetti SG srl
                • Luca Andretto

                  Verona
                  30/06/2018 12:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                  Preciso che, nel caso che Vi ho sottoposto, è stata puntualmente seguita la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104-ter l.fall.: si è ottenuta l'autorizzazione del comitato dei creditori a non acquisire al fallimento il bene immobile in questione e se ne è data comunicazione a tutti i creditori. Resto dunque in attesa di cortese riscontro dalla Vostra sezione tributaria, ringraziando per la preziosa collaborazione.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  01/07/2018 19:07

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

                  Non facendo il bene parte dell'attivo fallimentare, la cessione del medesimo non riguarda la procedura.

                  Ricordiamo però che, mentre la Risoluzione 158/2005 aveva affermato che, relativamente ai canoni di locazione derivanti dall'immobile esecutato, il custode giudiziario è tenuto a emettere le fatture e a trsametterle all'esecutato perchè provveda al versamento dell'imposta, la successiva (di pochi mesi) Circolare 62/2006 (confermata dalla successiva n. 84 sempre del 2006 e dalla 105 del 2009) si occupa dell'analogo caso del professionista delegato alla vendita e afferma che per il problema dell'IVA le due figure sono equiparabili ma, se formalmente richiama la Risoluzione ("non ricorrano elementi distintivi tali da giustificare una soluzione diversa rispetto a quella già adottata per il custode giudiziario con la risoluzione n. 158/E dell'11 novembre 2005") in realtà stabilisce qualcosa di ben diverso: il professionista delegato non solo emette la fattura, ma versa anche il tributo; indipendentemente, fra l'altro, dall'eventuale presenza di IVA a credito.

                  Se si aderisce alla tesi della Circolare, secondo la quale, trattandosi di "un momento patologico nella circolazione del bene" l'interesse dell'esecutato (che p.es. potrebbe trovarsi un una situazione di credito IVA) viene sacrificata in nome "della necessità della tutela degli interessi dell'erario", appare chiaro (salve ovviamente diverse disposizioni del Giudice Delegato) che sarà il delegato alla vendita che emetterà la fattura e verserà l'IVA, trasmettendo poi la fattura emessa all'esecutato.

                  A questo punto, poichè trattandosi di fallimento di persona giuridica tale trasmissione perverrà al Curatore, egli si dovrà porre la scelta fra:
                  - ignorare l'operazione, trattandosi come detto di cessione di bene non facente parte dell'attivo
                  - registrare la fattura e il pagamento i quali, salvo casi particolarissimi, saranno assolutamente irrilevanti per la procedura.

                  A stretto rigore giuridico il primo comportamento parrebbe il più corretto ma, se come detto ciò non ha alcuna conseguenza sulla procedura, seguire il secondo probabilmente evita la possibile notifica di avvisi di irregolarità, che potrebbeno non essere facilissimi da "sbrogliare".
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        20/11/2018 10:43

        RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

        Mi inserisco nella discussione chiedendo se il Curatore, una volta ottenuta la autorizzazione alla rinuncia della liquidazione del bene immobile in caso di fallimento di una s.r.l., e ciò avvenga prima della liquidazione di altri beni immobili, sia tenuto in ogni caso alla custodia, conservazione e manutenzione del bene con il sostenimento dei relativi costi. Ma a questo punto i creditori che volessero soddisfarsi sul bene oggetto di derelictio chi dovrebbero chiamare in causa considerato che l'Amministratore della fallita è cessato dalla sue funzioni?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/11/2018 18:52

          RE: RE: RE: Rinuncia alla liquidazione di bene immobile già acquisito al fallimento.

          Con la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l.f. il fallimento perde la disponibilità del o dei beni che aveva acquisito all'attivo, che ritorna in capo al fallito o alla società fallita, per cui da quel momento il curatore non è più tenuto alla conservazione del bene né a sostenere le relative spese, tranne quelle necessarie per attuare la materiale consegna, e i creditori potranno agire direttamente nei confronti della società fallita. Ciò in tanto è possibile, stante il divieto di cui all'art. 51 l.f., proprio perché quel bene non fa più parte dell'attivo fallimentare.
          Zucchetti SG srl