Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Somme accreditate post fallimento

  • Paola Cosma

    Fiesso d'Artico (VE)
    24/06/2021 12:40

    Somme accreditate post fallimento

    Buongiorno,
    gradirei cortesemente la vostra opinione sul seguente argomento:
    Fallimento di una srl dichiarato il 07.05.21, ne ho dato comunicazione a tutte le banche; l'unico istituto con saldo attivo, ha ricevuto dopo la dichiarazione di fallimento ma prima della mia richiesta:
    1) un bonifico da parte di un soggetto di terzo. Scoprirò poi che l'amministratore della società per altra propria attività commerciale, aveva sbagliato a comunicare l'Iban. Svelato l'arcano la banca alla quale ho chiesto l'accredito dei denari risponde inoltrandomi la richiesta di storno da parte dell'ordinante e chiede se posso autorizzare l'operazione.
    L'amministratore mi ha fornito la prova delle fatture emesse, quindi effettivamente quei soldi non sono del fallimento.
    Siete dell'avviso che sia possibile applicare l'art. 87 bis LF?
    2) è stato accreditato in data odierna il contributo a fondo perduto - Sostegni bis, in forma automatica, di circa € 10.000. L'attività con l'intervenuto fallimento non è proseguita, mi trovo quindi ad analizzare soprattutto gli aspetti sanzionatori che si potrebbero generare. L'Agenzia delle Entrate è a conoscenza della procedura, da ultimo ha ricevuto anche la mia comunicazione ex art. 92 LF, ora però mi trovo davvero impreparata sul comportamento da adottare.
    Gradirei il vostro prezioso aiuto per capire l'iter più opportuno da seguire.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/06/2021 19:57

      RE: Somme accreditate post fallimento

      Bisogna tenere distinti i rapporti tra fallimento e banca e quelli del fallimento con i soggetti che hanno effettuato accrediti. Per quanto riguarda la banca, il fallimento del correntista, determina "ipso iure" lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario a norma dell'art. 78 l. fall. e di conseguenza la banca deve rimettere al fallimento l'importo attivo risultante dal conto, incrementato anche degli accrediti successivi, che devono ritenersi beni sopravvenuti al fallimento ex art. 42, comma 2, l. fall. (Cass. 07/06/2002, n.8274), e non è nella disponibilità della banca disporne o stabilire a chi spettano; tali accrediti una volta annotati nel conto vanno acquisiti alla massa, né rilevano in questo rapporto gli effetti di cui all'art. 44 l. fall. in quanto questi attengono all'inefficacia di determinati atti compiuti dal fallito con conseguente apprensione al fallimento degli effetti degli stessi.
      Una volta appreso all'attivo l'intero compendio attivo del conto corrente, coloro che ritengono di avere diritto alla restituzione di una parte delle somme devono far valere le loro pretese nell'ambito del fallimento, per cui non è applicabile l'art. 87bis, che ha ad oggetto i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili; nel caso si tratta non di rivendica di beni mobili ma di pretese creditorie di denaro.
      L'amministratore che ha fatto l'accredito erroneamente dovrà quindi esercitare una azione di indebito e l'Agenzia delle Entrate dovrà egualmente far valere che il contributo, di cui al recente decreto sostegno bis, accreditato in automatico, non era dovuto.
      Come far valere queste pretese- se con una domanda di restituzione di credito in prededuzione, salvo contestazione del curatore o con una domanda di insinuazione- e se effettivamente sussistono i requisiti per la restituzione sono problemi che si porranno quando i soggetti interessati agiranno perché bisogna vedere se e come essi si muoveranno.
      Zucchetti SG srl
    • Paola Cosma

      Fiesso d'Artico (VE)
      24/10/2022 12:16

      RE: Somme accreditate post fallimento

      Buongiorno, chiedo cortesemente un aggiornamento sul vostro orientamento in merito alla percezione del contributo sostegni bis a fallimento già dichiarato e la sua restituzione alla luce della risposta 414/2022 dell'Agenzia delle Entrate.
      L'agenzia sostiene che il contributo debba essere restituito tramite un atto del Curatore e non con un'insinuazione al passivo da parte dell'ufficio.
      Aggiungo poi che ho contattato l'AE e sono convinti che la restituzione debba avvenire con atto proveniente dal Curatore, hanno specificato poi che potrebbero tralasciare le sanzioni!
      Gradirei conoscere la vostra opinione
      Grazie per il confronto.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        28/10/2022 11:08

        RE: RE: Somme accreditate post fallimento

        L'art. 1 del D.L. 73/2021 ("Sostegni-bis") stabilisce

        - al comma 2, che "Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41"

        - e al comma 3, che "Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi ... da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41"

        Poiché l'articoio 1, comma 13, del D.l. 41/2021 ("Sostegni") è quello che esclude dal diritto le imprese in fallimento, concordiamo con l'Agenzia nel ritenere il contributo ex Decreto Sostegni-bis non spettante all'impresa in questione.

        La restituzione di tale contributo, percepito in corso di procedura, è pertanto a nostro avviso debito in prededuzione, da soddisfare seguendo il dettato dell'art. 111-bis l.fall., quindi, se ritenuto "non contestato per collocazione e ammontare" (e a nostro avviso così è), non è necessario il "passaggio" dall'ammissione al passivo e può "essere soddisfatto ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti" i creditori prededucibli.

        Trattandosi di erogazione avvenuta in automatico da parte dell'Agenzia, senza intervento del Curatore, e stante la procedura concorsuale in corso, ci pare ragionevole l'esclusione da sanzioni che propone l'Agenzia.