Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fallimento privo di fondi ma vittorioso condanna alle spese : l'IVA è dovuta ?

  • Alessandro Rimato

    roma
    06/10/2022 16:45

    Fallimento privo di fondi ma vittorioso condanna alle spese : l'IVA è dovuta ?

    abbiamo a che fare con un fallimento privo di fondi vittorioso in un giudizio ( sentenza coperta dal giudicato ), controparte è tenuto al pagamento dell'IVA ? azzardo una risposta : poichè il fallimento allo stato è privo di fondi ( vi è altro giudizio in cui ipoteticamente potrebbe incassare altre somme, ma sottoposto all'alea dei tre gradi di giudizio ) il tributo al momento rappresenta un costo per la procedura, giacchè dunque la parte soccombente è tenuta al pagamento dell'IVA.
    grazie per la risposta
    Alessandro RIMATO
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/10/2022 11:21

      RE: Fallimento privo di fondi ma vittorioso condanna alle spese : l'IVA è dovuta ?

      La questione potrebbe essere "sgradevole" per la procedura se vi fossero i fondi, perché l'IVA in questione sarebbe astrattamente detraibile e quindi il fallimento tenuto a pagarla e controparte non tenuta al rimborso.
      Ciò perché se il fallimento (come spesso accade) fosse a credito IVA (endoconcorsuale) si potrebbe facilmente creare questa situazione:
      - il fallimento paga l'intera fattura, riceve da controparte il rimborso dell'imponibile e rimane quindi inciso dell'IVA
      - se, come spesso accade, il fallimento è a credito IVA e non riesce a utilizzarlo interamente in compensazione, quell'imposta aumenta il credito IVA che verrà chiesto a rimborso o ceduto
      - se viene ceduto, ipotesi anche questa frequente, viene realizzata solo una parte dell'importo: la differenza rimane sostanzialmente un costo per la procedura.
      Ma essendo il fallimento senza fondi, e se la causa vinta non porta alcun attivo alla procedura, il danno non è per il fallimento, di importo pari all'IVA o a una parte di essa, ma rischia di essere pari all'imponibile più IVA per il legale che l'ha assistita, perché:
      - il fallimento incamera quanto gli viene corrisposto dalla controparte soccombente in giudizio
      - tale importo, se non vi sono altre disponibilità (e al momento non vi sono), deve essere destinato, ex art. 111-bis. ultimo comma, l.fall., al pagamento delle prededuzioni in ordine di grado di privilegio
      - prima del legale della procedura vi sono fra l'altro le spese della procedura medesima, in primo luogo il compenso del Curatore
      - può quindi avvenire (non è caso rarissimo) che l'indennizzo ricevuto da controparte venga destinato altrove e per il legale non residuino disponibilità.

      Per completezza aggiungiamo una considerazione: se la procedura non ha e forse mai avrà fondi, e se dalla causa ancorché vinta non sarebbe giunto alcun attivo, è stata valutata l'ipotesi di ricorrere al gratuito patrocinio? Se percorribile, ci sarebbe parsa la strada maestra.
      • Alessandro Rimato

        roma
        19/10/2022 10:11

        RE: RE: Fallimento privo di fondi ma vittorioso condanna alle spese : l'IVA è dovuta ?

        buon giorno e grazie per l'interesse mostrato. Preciso però che nella vicenda il rapporto riguarda solo le parti processuali e non il legale ( che in ipotesi potrebbe avere un contratto a parte circa i propri compensi ). Dalle riflessioni sorge un quesito : la condanna alle spese processuali rientra nel paradigma di cui all'art. 15 del DPR 633/72 ? se così fosse bene ha fatto la controparte a non pagare l'IVA.
        A mio avviso andrebbe adeguatamente scrutinata la natura giuridica della condanna alle spese..... entro questi binari continuerò i dovuti approfondimenti....
        grazie ed a presto
        Alessandro RIMATO
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/10/2022 14:03

          RE: RE: RE: Fallimento privo di fondi ma vittorioso condanna alle spese : l'IVA è dovuta ?

          Certo, che la vicenda riguarda le parti processuali, ed è assolutamente slegata dal rapporto fra la parte vittoriosa e il suo legale.
          Ben potrebbe infatti il legale percepire da essa, per il lavoro svolto, molto di più o molto di meno di quanto liquidato in sentenza, potrebbe aver preconcordato un compenso, potrebbe aver preconcordato una prestazione gratuita o comunque rinunciare al suo compenso ora.

          Tutto ciò non influisce minimamente su quanto la parte soccombente è tenuta a corrispondere a quella vittoriosa in forza di quanto deciso in sentenza.

          Il punto è che le spese quantificate in sentenza sono quelle che essa ha ritenuto congrue e dovute, e la parte vittoriosa non può conseguire un ulteriore vantaggio economico, cosa che accadrebbe se le venisse corrisposta l'IVA ed essa la potesse portare in detrazione.

          È per tale motivo che, per "tradurre" l'importo liquidato in sentenza in somma da pagare, bisogna tener conto del fatto se l'IVA su tale importo sia o non sia detraibile per la parte vittoriosa (con le problematiche del caso specifico, esposte nell'intervento precedente).
          Certamente inconferente è il richiamo all'art. 15 del D.P.R. 633/72, atteso che tale disposizione esclude dalla base imponibile "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte" (tale è l'unica fra le fattispecie previste da quell'articolo che potrebbe attagliarsi al caso in esame), e il compenso al legale della parte vittoriosa non è certo una spesa fatta in nome e per conto della parte soccombente.
    • Alessandro Rimato

      roma
      19/10/2022 15:55

      RE: Fallimento privo di fondi ma vittorioso condanna alle spese : l'IVA è dovuta ?

      fatti gli opportuni approfondimenti della vicenda se ne è occupato recentemente il Tribunale di Roma Giudice MAZZARO con sentenza del 28.9.20 : riporto il relativo passaggio :
      Pagamento che, nel caso di specie, non è dovuto al creditore.
      Costui infatti ha esercitato azione in giudizio e si è avvalso del patrocinio di un difensore, al fine di pretendere il pagamento di un suo credito professionale, assunto nell'esercizio della sua professione di ingegnere. In quanto tale, il G. è un soggetto munito di partita IVA nonché il credito vantato e causa del giudizio risulta essere inerente all'esercizio della sua attività.
      Pertanto, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972, costui ha il diritto di esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica, registrando il relativo documento (la parcella del suo avvocato) nella propria contabilità, per poi recuperarla in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale,
      realizzando in tal modo il principio della neutralità del tributo nei suoi confronti (ex plurimis Cass 3843/95 "L'I.V.A. è ricompresa tra le spese del processo, dovute dalla parte soccombente a quella vittoriosa, che quest'ultima assuma di aver versato al proprio difensore, quando non sia autorizzata a portare l'imposta in detrazione. Pertanto, va cassata la sentenza che abbia condannato il soccombente al pagamento delle spese di giudizio, oltre I.V.A., senza compiere alcun accertamento circa la possibilità della parte vittoriosa di detrarre l'imposta").
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        27/10/2022 19:19

        RE: RE: Fallimento privo di fondi ma vittorioso condanna alle spese : l'IVA è dovuta ?

        Le conferme fanno sempre piacere.

        Rimangono le problematiche evidenziate sopra per lo specifico caso di fallimento con IVA a credito, per il quale l'IVA detratta potrebbe non essere recuperabile per l'intero, ma a questo problema non c'è soluzione.