Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ATTIVO

  • Luciano Bonomo

    Verona
    21/04/2021 16:20

    ATTIVO

    In qualità di curatore fallimentare di s.n.c. rilevo che il socio fallito il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento ha provveduto a vuotare completamente il conto corrente bancario a lui intestato. Oltre all'azione recuperatoria diretta verso il fallito (il cui esito si profila assai incerto) è possibile instaurare un giudizio di risarcimento verso la banca pari alle somme distratte sul presupposto della presunzione di conoscenza della declaratoria di fallimento coincidente con la pubblicazione della sentenza avvenuta il giorno anteriore ai prelevamenti da parte del socio fallito?
    Grazie
    Avv. Luciano Bonomo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/04/2021 20:09

      RE: ATTIVO

      A norma dell'art. 78 l. fall. ."I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti", per cui i pagamenti successivamente effettuati dalla banca anche in favore del proprio correntista, permettendogli di ritirare il danaro dal conto, sono inefficaci.
      Questa normativa va tuttavia integrata con le disposizioni sugli effetti del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 16 l. fall. , per il quale la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile (data del deposito in cancelleria), ma "gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma". pertanto, nei confronti deella banca gli effetti incominciano a decorrere- e quindi per lei lo scioglimento del rapporto di conto corrente opera- dalla data non del deposito della sentenza in cancelleria bensì dalla data dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
      Se lo svuotamento del conto è avvenuto dopo l'iscrizione nel registro delle imprese può chiedere alla banca la ripetizione di quanto versato al fallito, altrimenti- e sembra questa l'ipotesi visto che lei dice che il fatto è avvenuto il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento- può choedere la restituzione solo al fallito, oltre a far presente il reato di bancarotta.
      Zucchetti SG srl