Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

rinuncia ad un bene immobile intestato a società di persone

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    26/11/2020 18:55

    rinuncia ad un bene immobile intestato a società di persone

    Buongiorno
    ritorno sullo spinoso tema della derelizione di un bene immobile intestato ad una società di persone.
    Al momento della redazione dell'inventario, si è appreso all'attivo fallimentare un box auto e sono state fatte le relative trascrizioni in Conservatoria. Nel redigere la perizia di stima ci si è resi conto che suddetto immobile insiste in un condominio che era stato edificato in regime di edilizia convenzionata, pertanto, stante tale vincolo, la vendita a terzi risulta pressochè impossibile (per inciso la scrivente ha interpellato due Notai per avere un parere in merito, nella speranza si potesse, in presenza di vendita da parte di una procedura fallimentare, derogare al vincolo di cui sopra; è stato interpellato anche il Comune in cui insiste l'immobile per chiedere un incontro ed una eventuale modifica ad hoc della convenzione in essere, senza ottenere risultati).
    La procedura ha alienato i pochi beni strumentali obsoleti inventariati il cui ricavato non è sufficiente nemmeno per pagare il campione fallimentare.
    I dubbi sono:
    1) il poco attivo attualmente a disposizione della procedura deve essere utilizzato in primis per il pagamento del campione fallimentare?
    2) In caso contrario posso pagare in prededuzione IMU e spese condominiali (ammesso che i fondi siano capienti) anche se l'attivo deriva dalla vendita di beni mobili?
    3) Nel caso di rinuncia al bene, posso procedere con la cancellazione dal Registro Imprese della società? Quell'immobile che rimane intestato ad un soggetto inesistente di fatto probabilmente sarà inalienabile negli anni a venire....
    Grazie.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/11/2020 20:10

      RE: rinuncia ad un bene immobile intestato a società di persone

      1-2- In caso di insufficienza dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni l'ult. comma dell'art. 111bis l. fall. prescrive che va fatta una graduazione tra le stesse in modo da effettuare la distribuzione del poco attivo tra i creditori prededucibili secondo l'ordine delle rispettive preferenze. Il Trib. Milano (Trib. Milano 13 aprile 2013, Trib. Milano 9 gennaio 2014) ha statuito che sono estranee alla graduazione il compenso del curatore, che non è debito di massa, bensì costo necessario ed ineliminabile della procedura, e le spese di giustizia opera l'art. 146 d.p.r. n. 115/2002, che in deroga all'art. 111-bis l. fall. ne impone al giudice delegato il tempestivo recupero non appena vi siano disponibilità liquide sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo; a nostro avviso questa distinzione è poco convincente in quanto non prevista dalla legge , che divide le spese in speciali e generali e impone la graduazione che fa emergere la causa delle stesse che il legislatore privilegia nell'ordine delle preferenze.
      Ad ogni modo, nell'ordine della graduazione il campione costituisce una spesa di giustizia che occupa il primo grado, unitamente al compenso del curatore, e il credito IMu ha un privilegio mobiliare di ventesimo grado.
      3-La rinuncia alla disponibilità del bene restituisce al fallito o, come nel caso , alla società fallita, la disponibilità del bene dismesso; una volta chiuso il fallimento lei chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ed il resto non interessa più la curatela. I beni della società cancellata passano ai soci in comproprietà.
      Zucchetti Sg srl