Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Accettazione eredità di socio accomandatario

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    01/08/2019 09:06

    Accettazione eredità di socio accomandatario

    Buongiorno,
    devo accettare l'eredità, costituita solo da quote in comunione indivisa di alcuni immobili (1 fabbricato più alcuni terreni), ricevuta, per la morte del padre, da un socio accomandatario dichiarato fallito a seguito di fallimento della sas di cui fa parte.
    Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comitato dei Creditori, devo procedere all'accettazione dell'eredità, precauzionalmente con beneficio d'inventario ex art. 484 c.c., seguendo la procedura di cui all'art. 769 c.p.c.?
    Posso nominare tranquillamente io il notaio, senza particolari istanze, giusto ?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/08/2019 18:32

      RE: Accettazione eredità di socio accomandatario

      Una volta ottenuta l'autorizzazione ex art. 35 l.f. ad accettare l'eredità pervenuta al fallito, deve accettarla con beneficio di inventario. Naturalmente prima di ogni passo, poichè l'eredità costituisce un bene sopravvenuto, dalla quale, a norma dell'art. 42 l.f., vanno detratte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni che la costituiscono, valuti la convenienza giacchè l'accettazione beneficiata limita le responsabilità per obbligazioni al valore dei beni accettati, ma non esclude che eventuali debiti compresi nella massa e le spesa per l'acquisizione, per la conservazione e per la liquidazione possano essere tali da superare il presumibile ricavo e diventare, quindi, l'accettazione non conveniente.
      Una volta deciso di accettare con beneficio di inventario e ottenuta l'autorizzazione, deve seguire l'iter procedurale stabilito per tale istituto come un qualsiasi privato. E' lei che sceglie il notaio, come altri professionisti incaricati di dare prestazioni nell'interesse del fallimento, a meno che disposizioni dell'ufficio fallimentare interessato non richiedano una preventiva comunicazione al giudice delegato o addirittura una autorizzazione dello stesso organo.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        02/09/2019 16:13

        RE: RE: Accettazione eredità di socio accomandatario

        Mi scusi, non capisco il riferimento agli "eventuali debiti compresi nella massa". Potete chiarirmi il concetto ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/09/2019 20:33

          RE: RE: RE: Accettazione eredità di socio accomandatario

          Ovviamente si parla della massa ereditaria, e la massa ereditaria o l' asse ereditario comprende l'ammontare delle attività e delle passività patrimoniali che vanno a creare l' oggetto della successione; ossia con l'eredità passano non solo i beni e i crediti, ma anche i debiti, e chi accetta l'eredità, come prende la parte attiva così assume anche la parte passiva, per cui se il defunto versava in cattive acque,, l'erede potrebbe trovarsi una c.d. eredità dannosa in cui le passività superano l'attivo. Se l'accettazione è pura e semplice l'erede risponde dei debiti ereditari anche con il suo patrimonio, nel mentre accettando con beneficio di inventario l'erede risponde nei limiti dei beni ereditari senza alcun coinvolgimento del proprio patrimonio.
          Zucchetti SG srl