Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Revocatoria ex art . 67 c.2 L.F.

  • Giuseppe Tomassoni

    pesaro (PU)
    19/11/2018 14:13

    Revocatoria ex art . 67 c.2 L.F.

    Buongiorno,
    in riferimento all'oggetto, è in corso di valutazione la possibilità di revocare la seguente operazione.
    La società in bonis effettua una cessione di credito pro solvendo ad un istituto di credito a parziale chiusura della propria esposizione debitoria. Si ritiene quindi di poter revocare l'atto di cessione (e non i singoli pagamenti successivi che, tra l'altro, non sono stati integralmente completati).
    La distinta della cessione riporta una data di oltre un anno prima rispetto alla data di fallimento ma la notifica (unica data certa a cui poter fare riferimento) al debitore ceduto è avvenuta entro l'anno.
    Ai fini del conteggio dell'anno previsto dall'art. 67 c.2 L.F., ritenete che lo stesso vada riferito alla data di firma riportata nell'atto di cessione (saremmo quindi fuori)? o possa riferirsi alla data di notifica al debitore, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1264 c.c. e del fatto che questa è effettivamente l'unica data certa rinvenibile dalla documentazione?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2018 20:13

      RE: Revocatoria ex art . 67 c.2 L.F.

      Corretto il richiamo all'art. 67, co. 1, n. 2 l.fall. perché anche di recente la S. Corte ha ribadito che "la cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto" (Cass. 31/05/2018, n.14002).
      Venendo più specificatamente al problema da lei posto riteniamo che debba essere preso in considerazione la data dell'atto di cessione. E' vero che perchè una cessione di credilo del debitore fallito possa essere opposta al suo fallimento è necessario che essa risulti notificata al debitore ceduto o da questi accettata a norma dell'art. 1265 cod civ anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento, ma questo ai fini della opponibilità, nel senso che se la notifica fosse avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, non sarebbe stata necessaria la revocatoria in quanto sarebbe stata priva di effetto ai sensi dell'art. 45; proprio perché la cessione è opponibile al fallimento, questo può chiedere che sia dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 67. A questi fini, per stabilire se l'atto rientra nel periodo sospetto, ciò che conta è il momento in cui l'atto si è perfezionato ed è pacifico che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario.
      Zucchetti SG srl