Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Crediti della procedura e compensazione con contro credito non ammesso al passivo

  • Carlo Alfonso Lovato

    Bologna
    20/10/2020 15:59

    Crediti della procedura e compensazione con contro credito non ammesso al passivo

    La Curatela deve valutare se agire nei confronti di un committente della fallita che non ha pagato alcune fatture inerenti lavori eseguiti in adempimento di un contratto di appalto
    Il committente ha chiesto l'ammissione al passivo per un credito da risarcimento danni per la cattiva esecuzione da parte della fallita delle opere di cui al contratto di appalto appena citato per un valore nettamente superiore al credito della società fallita.
    L'insinuazione è stata respinta ed il provvedimento di reiezione NON è stato impugnato dal committente e lo stato passivo è esecutivo
    Il dubbio è il seguente: il committente, nella lite "ordinaria" instauranda dalla curatela per chiedere quanto dovuto in base al più volte citato contratto di appalto, potrà opporre in compensazione (nei limiti della sola eccezione)?, Oppure tale azione e da ritenersi preclusa dall'avvenuto rigetto della domanda di insinuazione al passivo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/10/2020 18:23

      RE: Crediti della procedura e compensazione con contro credito non ammesso al passivo

      Riteniamo che il committente non possa più opporre in compensazione il suo credito, dal momento che lo stesso è stato respinto nella sede dell'accertamento del passivo con provvedimento definitivo. E' vero che la esecutività dello stato passivo non ha effetti extra fallimentari, ma nella specie, si reintrodurrebbero, con la compensazione in sede ordinaria, effetti che ricadono sul proprio fallimento; inoltre le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. 15/11/2016, n.23225) hanno affermato che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale, se il credito opposto è non è certo e, se certo, non è liquido perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, potendo il giudice provvedere alla relativa liquidazione solo se facile e pronta; di conseguenza, in un caso come quello in esame in cui il contro credito è costituito da un risarcimento danni, già respinto in sede fallimentare, sicuramente il contro credito- a parte ogni altra considerazione di carattere fallimentare, non potrebbe essere opposto in compensazione.
      Zucchetti SG srl