Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

REVOCATORIA FALLIMENTARE

  • Marialaura Toffolon

    Vicenza
    26/05/2020 09:57

    REVOCATORIA FALLIMENTARE

    Buongiorno,
    ho proposto una revocatoria fallimentare diretta a far accertare e dichiarare, ex art. 67, II comma, l.f., l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla convenuta per alcune forniture effettuate a favore della fallita e non pagati nelle forme d'uso e, per l'effetto, condannarla al pagamento a favore del Fallimento di una cifra considerevole.
    Mi sto ponendo i seguenti problemi relativi alla tassazione della Sentenza, in vista dell'udienza di discussione orale fissata dal G.I., attesa la verificata scarsa probabilità di recupero degli importi cui dovesse essere condannata la convenuta oggi sostanzialmente inattiva:
    a) In caso in cui all'esito della discussione orale il fallimento concluda per far accertare e dichiarare l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla convenuta per l'intero ammontare degli stessi (circa un milione) e poi riduca la richiesta di condanna ad importo inferiore (supponiamo 100mila), ritenete che l'imposta di registro venga calcolata in misura proporzionale sul solo capo relativo alla condanna di pagamento?
    b) Può essere prudente ridurre anche la domanda di accertamento di inefficacia dei pagamenti in misura corrispondente alla domanda di condanna di pagamento?
    Ringrazio anrticipatamente per la Vs opinione e saluto cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/05/2020 18:40

      RE: REVOCATORIA FALLIMENTARE

      L'imposta di registro sulle sentenze si paga con riferimento al contenuto delle decisioni e non sul richiesto dalla parte. Ovviamente il petitum incide sul decisum nel senso che il giudice non può andare ultra petita, sicchè se lei riduce la domanda da un milione a centomila, il tribunale, anche ove ritenesse fondata la domanda per un milione, non potrebbe disporre oltre il limite di centomila. La riduzione della domanda dovrebbe riguardare sia la domanda revocatoria, ossia di inefficacia del pagamento, che quella di condanna giacchè la sentenza che accoglie la domanda di revoca di atti solutori non determina la mera inopponibilità di tale pagamento al fallimento, ma ha un effetto traslativo pieno, in quanto, condannando l'accipiens alla restituzione della somma di denaro in precedenza appresa e già confusa nel suo patrimonio, comporta il depauperamento di tale patrimonio, con contestuale, immediato trasferimento al fallimento della corrispondente ricchezza.
      E' proprio sulla base di questo principio che la Cassazione distingue, proprio ai fini dell'applicazione della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 sull'imposta di registro, tra revocatoria di negozi traslativi di beni e revocatoria di pagamenti. Nel primo caso, la Corte (da ult., Cass. 4 dicembre 2018, n. 31277) afferma che "costituisce principio ripetutamente enunciato da questa Corte che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (ordinaria o) fallimentare del negozio stipulato dal debitore poi fallito non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene alienato, o comunque oggetto di atti dispositivi, assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione"; di conseguenza, la condanna restitutoria assume carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa e, quindi, tale provvedimento giudiziale non rientra nella previsione di cui alla lett. a) dell'art. 8, comma 1, della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ma in quella di cui alla lett. e), essendo assimilabile alle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni.
      Non pertinente a questo caso- spiega la Corte- "è il consolidato principio giurisprudenziale enunciato con riferimento alla diversa ipotesi in cui la revocatoria fallimentare intervenga rispetto al pagamento di somme o cessioni di crediti, secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura), e non al pagamento della misura fissa prevista dalla successiva lett. e) del medesimo articolo (prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto)". In questo senso, tra tante, Cass. 07/07/2017, n.16814, sulla base della considerazione di cui in precedenza.
      Zucchetti SG srl