Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

VENDITA BENI DEPERIBILI - URGENTE

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    12/09/2018 09:20

    VENDITA BENI DEPERIBILI - URGENTE

    Buongiorno, in un fallimento ho rinvenuto giacenze di generi alimentari, in parte scadute e quindi non commercializzabili.
    Due domande:
    1) gli articoli scaduti che non sono commercializzabili e verranno donati ad Onlus ai sensi della legge contro gli sprechi alimentari vanno comunque inseriti in inventario?
    2) per gli articoli non scaduti, per i quali deve essere effettuata necessariamente vendita in tempi rapidissimi, è comunque obbligatoria la pubblicità sul PVP? Se sì se è possibile abbreviare il termine dei 30 giorni?
    Ringrazio per il supporto.
    • Zucchetti SG

      14/09/2018 17:28

      RE: VENDITA BENI DEPERIBILI - URGENTE

      A proposito dell'interrogativo riguardante l'inventario osserviamo in linea generale che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'inventariazione dei beni deve essere la più ampia è completa possibile. Da questa impostazione, che deve essere certamente condivisa, si ricava il corollario per cui devono ritenersi ricompresi nell'inventario anche i beni dei quali non si procederà alla liquidazione, poiché non è solo questa la funzione collegata alla redazione dell'inventario. Infatti, come noto, l'inventario serve ad individuare tutti i beni del fallito che vengono presi in consegna dal curatore, nei confronti dei quali peraltro si cristallizza, alla data di redazione dello stesso, una responsabilità da custodia.
      Fatta questa premessa, siamo dell'avviso che se il curatore intende donare i beni (e dunque compiere, rispetto ad essi, un atto dispositivo) dovrà inventarialri.
      L'alternativa è quella di rinunciare all'adozione di ogni provvedimento, nel qual caso si potrà anche prescindere dalla loro ricomprensione nell'inventario ai sensi dell'art. 104 ter, comma ottavo, il quale consente al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di non acquisire all'attivo (o non liquidare) uno o più beni, quante volte l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
      A proposito dell'interrogativo relativo ai tempi della vendita, ed ai connessi oneri di pubblicità, rispondiamo muovendo dalla lettera del art. 107 l.fall. (nel testo novellato dal d.l. 27 giugno 2015, numero 83) il quale al primo comma dispone che in ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, Il curatore effettua la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.
      A nostro avviso questa norma, in caso di beni deteriorabili, devi fare i conti con il principio per cui gli adempimenti pubblicitari sono funzionali ad ottenere la più ampia partecipazione degli interessati, in vista della massimizzazione del ricavato dalla vendita. Orbene, se questo è l'obiettivo ultimo della vendita, deve osservarsi che l'adempimento può essere del tutto eliso o ridotto quante volte vi sia la prova provata del fatto che l'attesa dei tempi previsti dalla citata norma si risolverebbe in pregiudizio del ceto creditorio.
      Due dati normativi confortano il nostro convincimento.
      Il primo è rappresentato dall'art. 501 c.p.c., a mente del quale delle cose deteriorabili può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata (si osservi che la norma la norma si applica sia alle vendite mobiliari che immobiliari).
      Il secondo risiede nella previsione di cui all'art. 104 ter, comma settimo, il quale consente di procedere alla liquidazione dei beni anche prima della predisposizione del programma di liquidazione (ed anche prima della nomina del comitato dei creditori) quando dal ritardo può derivare pregiudizio per il ceto creditorio.
      Traendo le conclusioni dal ragionamento appena succintamente svolto, ci sentiamo di affermare che i tempi di pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale potranno essere abbreviati, previa autorizzazione del giudice delegato, sulla scorta della dimostrazione che l'attesa del termine di cui all'articolo 107 citato pregiudicherebbe irreversibilmente la liquidazione o ne mortificherebbe significativamente il risultato ultimo. Peraltro, a corollario, osserviamo che il portale non compie questa verifica, e quindi consente di inserire l'inserzione anche se si individua una data di vendita a distanza inferiore rispetto a quella dei trenta giorni previsti dalla legge fallimentare.
      Chiaramente, anche in questo caso, non sarà possibile abdicare alla competizione, ed è necessario che si attuino modalità procedimentali che garantiscano il carattere aperto della vendita, al precipuo scopo di consentire la partecipazione del maggior numero di interessati (compatibilmente con le esigenze temporali sottese alla deperibilità dei beni) in funzione del miglior realizzo possibile.