Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

concordato preventivo creditori tardivi

  • STEFANO CARLI

    RIMINI
    09/07/2018 09:39

    concordato preventivo creditori tardivi

    Buon giorno in un concordato preventivo omologato e' pervenuta una precisazione di credito post omologa dopo il primo riparto che ha distribuito un 10% .
    Tale credito essendo relativo al periodo ante concordato e' stato inserito nella lista dei creditori ammessi al riparto.
    Dovendo provvedere al 2 riparto parziale e tenuto conto che per il concordato non mi risulta una previsione analoga al fallimento (ex art 112 l.f. ) si chiede se al creditore tardivo spetta anche la percentuale del 10% già erogata agli altri creditori e se in tal caso e' corretto inserirla nel 2 progetto di riparto.
    Distinti saluti
    Carli Stefano
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2018 19:26

      RE: concordato preventivo creditori tardivi

      La precisazione di credito fatta dal creditore dopo l'omologa va valutata dal liquidatore, se nominato, o dal debitore sotto la sorveglianza del commissario. Se si ritiene fondato il nuovo importo indicato, lo si riconosce, altrimenti il creditore deve promuovere un apposito ordinario giudizio per l'accertamento, non essendo prevista una procedura di verifica dei crediti nel concordato.
      Una volta riconosciuto il credito, di natura concorsuale, questo va pagato secondo la percentuale promessa nella proposta e nel piano concordatario per quella tipologia di creditori, per cui non sorge il problema dell'applicazione o meno al concordato dell'art. 112, perché i creditori vanno pagati secondo quanto previsto, indipendentemente da chi viene pagato prima e chi dopo. Del resto, il nuovo credito, seppur azionato in ritardo, non può essere considerato tardivo, non esistendo questa categoria nel concordato in mancanza di una procedura di accertamento del passivo.
      Zucchetti Sg srl